Sentenza 3 giugno 2005
Massime • 1
Integra l'ipotesi della bancarotta aggravata per pluralità di fatti - cui è applicabile la disciplina dettata dall'art. 219, comma secondo n. 1, L.F. e non già quella della continuazione - la commissione, nel contesto di un unico fallimento, di più fatti di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice, previsti e sanzionati rispettivamente dagli artt. 216 e 217 L.F., considerato che non è ragionevole punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2005, n. 27231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27231 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/06/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1282
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 038548/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA RA, N. IL 11/07/1949;
avverso SENTENZA del 02/07/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. NC Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'aumento per la continuazione e l'eliminazione della relativa pena;
udito il difensore dell'imputato, avv. CIAFARDO Nicola, che ha concluso chiedendo l'annullamento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NC LA ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 2 luglio 2004 con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti, in seguito a un giudizio abbreviato, dal g.i.p. del tribunale della stessa città per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice, unificati per la continuazione, con le attenuanti generiche considerate equivalenti all'aggravante dell'art. 219 r.d. n. 267 del 1942.
Il ricorrente ha rilevato che erroneamente, pur essendogli stata applicata l'aggravante dell'art. 219 comma 2 n. 1 r.d. n. 267 del 1942, è stata ritenuta la continuazione tra i reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice, "nonostante tale aggravante sia - pacificamente - norma speciale rispetto a quella concernente il concorso formale e la continuazione".
Nel giudizio di appello - come ricorda la sentenza impugnata - il difensore dell'imputato aveva chiesto "l'accoglimento dei motivi di appello con esclusione della continuazione da ritenersi assorbita nell'aggravante di cui all'art. 219 cpv. n. 1 l. fall.", e la corte aveva rigettato la richiesta affermando: "l'aumento per la continuazione appare pienamente legittimo sia perché compatibile con l'aggravante dell'art. 219 cpv. n. 1 c.p., sia perché comunque tale aggravante è già stata neutralizzata dalla concessione delle attenuanti generiche, sia infine perché l'eliminazione per tale causa dell'aumento per la continuazione non risulta essere stato fatto oggetto di motivo specifico di appello ma solo segnalato verbalmente dal difensore in sede di discussione".
Nessuna della ragioni indicate dalla corte di appello giustifica il rigetto della richiesta del difensore dell'imputato. L'art. 219 comma 2, n. 1, r.d. n. 267 cit. contiene, com'è noto, una disciplina alternativa a quella del concorso di reati e della continuazione, dato che prevede un'aggravante nel caso in cui una persona commetta più fatti di bancarotta. Sia in giurisprudenza che in dottrina però c'è contrasto sull'ambito di applicabilità della disposizione, perché questa secondo un orientamento riguarderebbe solo la commissione di più fatti previsti dallo stesso articolo (vale a dire di più fatti di bancarotta fraudolenta oppure di più fatti di bancarotta semplice) mentre secondo l'altro orientamento dovrebbe riguardare anche la commissione di fatti previsti da diversi articoli. Secondo questo orientamento quindi l'operatività della disciplina del concorso di reati e della continuazione rimarrebbe di diritto esclusa anche nel caso, come quello in esame, in cui vengano dalla stessa persona commessi sia fatti di bancarotta fraudolenta, sia fatti di bancarotta semplice.
La lettera della norma non è univoca e la questione si intreccia con quelle, sulle quali pure c'è contrasto, relative alla c.d. concezione unitaria del reato di bancarotta e al ruolo che rispetto alla struttura di questo reato svolge il fallimento. Il collegio è dell'opinione che il fallimento abbia nei reati di bancarotta una funzione tendenzialmente unificante, dimostrata, oltre che dalla disposizione del comma 2, n. 1, dell'art. 219, da quelle dei commi 1 e 3 dello stesso articolo (i quali danno rilevanza al danno complessivamente cagionato da tutti i fatti di bancarotta e non a quello cagionato dai singoli fatti), ma l'argomento che appare decisivo per far ritenere applicabile l'aggravante dell'art. 219 comma 2, n. 1, ed escludere la continuazione nel caso di commissione di fatti di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice, è quello, evidenziato in dottrina, che "certo non sarebbe ragionevole punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a chi abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta". È un argomento che esprime, oltre a un'evidente esigenza di equità, anche un'indicazione costituzionalmente orientata perché sarebbe fonte di una irragionevole disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., una interpretazione che escludesse la continuazione nel caso di concorso di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e con fatti di bancarotta fraudolenta documentale e la ritenesse invece operante in casi, come quello in esame, in cui la bancarotta fraudolenta si trovasse a concorrere con fatti, assai meno gravi, di bancarotta semplice documentale.
Deve pertanto concludersi che la sentenza impugnata ha applicato in modo errato la legge penale quando ha negato che i fatti di bancarotta semplice commessi dal ricorrente integrassero l'aggravante dell'art. 219 comma 2, n. 1, cit..
È da aggiungere che, una volta riconosciuta l'applicabilità dell'aggravante, non poteva rilevare il fatto che il giudice di primo grado ne aveva dichiarato l'equivalenza con le attenuanti generiche e inoltre che l'errore commesso dal giudice di primo grado poteva essere rilevato anche in mancanza di un motivo tempestivamente proposto, perché l'esclusione di una violazione erroneamente ricompresa in un reato continuato si risolve in una pronuncia liberatoria analoga a quelle previste dall'art. 129 c.p.p.. In conclusione, nella parte relativa all'aumento per la continuazione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio eliminando la relativa pena di due mesi di reclusione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione ed elimina la relativa pena di due mesi di reclusione.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2005