Versione
19 aprile 1942
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31 dicembre 1992
31 dicembre 1992
Art. 2570.
(( (Marchi collettivi).)) ((I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.))
(( (Marchi collettivi).)) ((I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.))
Commentari • 10
- 1. Cassazione civile n. 9073/1995https://www.brocardi.it/ · 253.84532
(massima n. 1) Nel caso in cui un'associazione non riconosciuta, quale ente esponenziale di un determinato gruppo di imprenditori, abbia ottenuto, a norma degli art. 2570 c.c. e 2 R.D. 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio collettivo utilizzato dagli imprenditori associati, detta associazione, che non riveste la qualità di imprenditore e non ha lo scopo di tutelare interessi generali di categoria, ove vengano compiuti da terzi atti di abuso del marchio, mentre può ottenere ogni tutela di tipo reale nascente dalla violazione di tale diritto oltre che il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione, non è legittimata ad agire con l'azione di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 19/04/2022, n. 85Provvedimento: […] Nè la previsione dell'integrale impiego del corrispettivo per attuare l'accollo interno può condurre ad escludere la rilevanza di enunciazione del medesimo della citata clausola contrattuale, che lo raccorda pur sempre alla misura del sacrificio accettato dall'acquirente (che mediante l'accollo ha rinunciato alla rivalsa che gli sarebbe spettata ex art. 2570 cod. civ.) ed al vantaggio economico conseguito dal cedente (in termini di liberazione del debito), così da farne valido indice del "valore in comune commercio" dell'azienda ceduta e del reale apprezzamento avutone dalle parti.Leggi di più...
- onere probatorio·
- art. 51 d.p.r. n. 131/1986·
- cessione d'azienda·
- accollo debiti·
- corrispettivo dichiarato·
- valore venale in comune commercio·
- base imponibile·
- compensazione spese di lite·
- imposta di registro