Articolo 2570 del Codice civile
Articolo 2477Articolo 2492
Versione
19 aprile 1942
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Versione
31 dicembre 1992
Art. 2570.

(( (Marchi collettivi).)) ((I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.))
Entrata in vigore il 31 dicembre 1992
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