Sentenza 17 dicembre 2010
Massime • 1
Il conflitto positivo di competenza presuppone la contemporanea cognizione del medesimo fatto da parte di due o più giudici. (Nella specie la Corte ha ritenuto insussistente il presupposto per essere stato il conflitto denunciato dal G.u.p. procedente al giudizio abbreviato nei confronti del G.i.p. che, avendo, per il medesimo reato, già deliberato l'ammissione dell'imputato al rito immediato, aveva ormai completamente esaurito la propria cognizione del fatto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2010, n. 45845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45845 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2010
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3091
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera IA S. - Consigliere - N. 37795/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TR FIRENZE - CONFLITTO N. IL;
1) GIP TR ROMA - CONFLITTO N. IL;
con ordinanza n. 7396/2010 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 21/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, in camera di consiglio:
- il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del dott. IACOVIELLO Francesco Mauro sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la insussistenza del conflitto;
- il difensore del ricorrente, avvocato Melandri Marcello, il quale ha concluso per la competenza del Tribunale ordinario di Roma. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Nel processo a carico di FR IA @De IT LL, imputato - in concorso con gli imprenditori \Riccardo @F e \Roberto @Bartolomei\, con l'avvocato \Guido @Cerruti\ e con il deputato \Denis @Verdini\ - della corruzione aggravata dei pubblici ufficiali \\Angelo @Balducci\ e \Fabio @De SA, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze procedente al giudizio col rito abbreviato, mediante ordinanza, deliberata il 21 settembre 2009 e depositata in pari data, ha promosso conflitto positivo, proprio di competenza nei confronti del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma, esponendo che quel giudice ha disposto il giudizio immediato a carico dello stesso imputato per il medesimo fatto (con dibattimento fissato al 19 ottobre 2010).
In precedenza questa Corte, Sezione 5^ Penale, giusta sentenza 10 giugno 2010, n. 23.42 7 (su ricorso proposto avverso l'ordinanza del giudice del riesame del distretto di Firenze, 25 marzo 2010, di conferma di provvedimenti coercitivi, dal medesimo \De IT CI: e dalle altre persone, all'epoca indagate pel concorso con costui nella corruzione), aveva dichiarato la competenza per territorio del Tribunale ordinario di Roma e aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso quel Tribunale. Successivamente il Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Firenze aveva promosso l'azione penale e il Tribunale fiorentino, che procedeva al giudizio con rito immediato, a carico di BA, \De SA e \C, aveva declinato a favore del Tribunale ordinario di Roma la competenza per territorio nei confronti dei ridetti giudicabili, giusta sentenza 6 luglio 2010, uniformandosi all'arresto di legittimità intervenuto nella fase incidentale.
Sul tema controverso della competenza territoriale, a fronte della opzione tra:
1) la ipotesi di plurime e autonome condotte delittuose, in continuazione, la prima delle quali commessa in *Firenze il 18 febbraio 2008* mediante la promessa (accettata) di una somma di denaro pel compimento di atti contrari ai doveri di ufficio (contestazione sub A della rubrica), e le successive perpetrate a Roma il 16 dicembre 2008 (contestazione sub B, ibidem), il 30 gennaio 2009 (contestazione sub C, ibidem) e in aprile e maggio dello stesso anno (contestazione sub D, ibidem), con la conseguente competenza per connessione, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., comma 1, per i delitti cronologicamente posteriori del Tribunale ordinario di Firenze, quale giudice competente per il primo reato;
2) la alternativa qualificazione delle concorsuali condotte sotto il profilo di un unico reato di corruzione, scandito dalla iniziale promessa (di denaro) e, quindi, perfezionatosi colla ricezione di preziosi (un orologio di marca) e col conseguimento di utilità, consistite nel conferimento di un pubblico ufficio (la nomina di \De SA a provveditore interregionale per le opere pubbliche per la *Toscana, l'Umbria e le Marche*) e di un incarico professionale di consulenza (all'avvocato \C);
questa Corte, col succitato arresto, ha stabilito che le condotte enunciate nel complesso e articolato capo di imputazione configurano una corruzione "non a forma contratta, ma a forma ordinaria, pure in relazione all'accordo del 18 febbraio, con la conseguente competenza territoriale dell'autorità giudiziaria dove risultano concretizzati i corrispettivi" (v. sentenza, p. 9).
Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze ha motivato: l'instaurazione del rito abbreviato comporta l'effetto di rendere incontestabile la competenza territoriale;
erroneamente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma ha disposto il giudizio immediato, in quanto l'autorità giudiziaria romana era stata investita - in via meramente incidentale - "della sola decisione in ordine alla rinnovazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 27 c.p.p."; ricorrono presupposti e condizioni del conflitto di competenza, tra i due procedimenti in quanto anche il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma ha preso cognizione del procedimento;
ne' rilevano, in senso contrario, la possibilità della opzione per l'imputato di altro rito alternativo, nel giudizio davanti al Tribunale ordinario di Roma, e la mancata apertura del dibattimento da parte di quel giudice.
2. - Il conflitto, siccome denunziato, è insussistente. Difetta il presupposto della contemporaneità della cognizione del medesimo processo da parte del giudice proponente e del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Roma. Costui, infatti, colla emissione del decreto di giudizio immediato, intervenuta prima della proposizione del conflitto, aveva ormai completamente esaurito la propria cognizione della regiudicanda, sicché resta esclusa ogni possibilità del conflitto tra il denunziante giudice della udienza preliminare, procedente al giudizio abbreviato, e il giudice per le indagini preliminari romano, il quale in precedenza aveva deliberato il giudizio immediato, davanti a un terzo giudice (il Tribunale ordinario di Roma).
Nei confronti del Tribunale ordinario di Roma il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Firenze non ha proposto alcun conflitto;
ne', peraltro, risulta ex actis che quel giudice dibattimentale abbia deliberato in ordine alla propria competenza. Consegue la declaratoria della insussistenza del conflitto, ferma restando, anche in relazione al processo a carico del \De IT LL la competenza del Tribunale di Roma, secondo quanto già stabilito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 23.42 7 del 10 giugno 2010, al cui dictum si è già correttamente adeguato il Tribunale di Firenze con la sentenza di declaratoria di incompetenza, pronunciata in data 6 luglio 2010 nel processo a carico dei coimputati BA, \De SA e \C.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2010