Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2025, n. 34518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34518 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Composta da:
LI AS FA MAGI IA RE ZONCU TE RI
IC IE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
34518-25
- Presidente-
Sent. n. sez. 2199/2025 CC- 25/06/2025 R.G.N. 15317/2025
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da: TO TE nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere TE RI;
sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, l'avvocato COLACINO LUIGI del foro di CROTONE in difesa di TO TE, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
سلام
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna, Sezione riesame, in data 11 ottobre 2024, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Assise di Reggio Emilia del 16 settembre 2024 di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, formulata nell'interesse di TE Sestito, in ordine ai reati di cui agli artt. 575,577, n. 4 cod. pen., artt. 2,4, e 7 della legge n. 895 del 1967, come sostituiti dagli art. 10,12 e 14 della legge n. 497 del 1974, e 61 n. 2, 648 cod. pen.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TE Sestito, per il tramite del difensore di fiducia, avv, Luigi Colacino, deducendo con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente, in primo luogo, ha dedotto la totale assenza di motivazione dell'ordinanza genetica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, evidenziando che tale omessa motivazione non poteva essere integrata né dalla Corte d' Assise, né dal Tribunale del Riesame. Ciò precisato, nel ricorso si è eccepito che l'ordinanza impugnata per affermare la sussistenza di esigenze cautelari eccezionali ha considerato un presupposto di fatto errato ovvero che il ricorrente, per un danno economico contenuto, come il valore di due pneumatici, avrebbe sparato per uccidere sicché non può che essere ritenuto un soggetto di pericolosità sociale totalmente fuori controllo. Al riguardo la difesa ha evidenziato che l'aggravante del futili motivi originariamente contestata è stata esclusa dalla Corte d'Assise che, nella sentenza di condanna, aveva rilevato come la convinzione del ricorrente secondo cui la vittima, IP VA, avesse concorso nella consumazione del furto degli pneumatici contenenti cospicue somme di denaro, non potesse integrare un movente spregevole. Di conseguenza il Tribunale del riesame ai fini del diniego dell'istanza, per la sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari non poteva valorizzare tale profilo, né poteva valutare negativamente elementi che la sentenza della Corte di Assise aveva invece ritenuto idonei per la concessione delle attenuanti generiche e per escludere la sussistenza di esigenze di eccezionale rilevanza. Ciò è quanto emergerebbe dalla pagina 35 della sentenza della Corte di Assise dove, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, si afferma che il
ricorrente non era dedito a tali gesti ponendo in rilievo il comportamento arrendevole e collaborativo nella fase immediatamente successiva all'omicidio. Invece, si osserva nel ricorso, il Tribunale ha attribuito scarso rilievo al senso di inquietudine del ricorrente provato nel momento in cui ha realizzato il proposito criminoso, valorizzato dalla Corte di Assise, sul rilievo che la perpetrazione di un delitto a sangue freddo può destabilizzare chiunque, né può essere considerato come segno di resipiscenza, come affermato dal Gludice di primo grado. Nello stesso tempo ha attribuito scarso valore alla valutazione operata dalla Corte di Assise là dove ha ritenuto che il ricorrente non fosse persona dedita a tali gesti. Pertanto, il ricorrente ha dedotto la illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui esclude l'occasionalità della condotta del ricorrente sul rilievo che ciò avrebbe inciso sull'elemento soggettivo del reato o avrebbe determinato la sussistenza di un'esimente anche putativa;
ciò - si osserva - avrebbe condotto all'assoluzione dell'imputato. Secondo la difesa deve invece essere affermata l'occasionalità della condotta e che non sussiste pericolo di reiterazione di reati della stessa specie considerando che il ricorrente è alla sua prima esperienza intramuraria. L'ordinanza impugnata non avrebbe pertanto fornito una adeguata motivazione sulla sussistenza di elementi indicativi di un eccezionale pericolo di reiterazione e della inidoneità della misura degli arresti domiciliari, soprattutto in considerazione dell'età del ricorrente, persona ultrasettantenne, per la quale sussiste una presunzione di ridotta pericolosità superabile solo con il riconoscimento di esigenze cautelari eccezionali. A tal riguardo è richiamato il comma 01 dell'art. 47 ter Ord. pen., il quale pur incidendo unicamente sul regime di esecuzione della pena, secondo la difesa deve ritenersi destinato a sortire effetto anche in ambito cautelare. Si è dedotto, infine, che il Tribunale non ha motivato né sulla positiva condotta inframuraria tenuta dal ricorrente nel corso dei tre anni di restrizione, né della disponibilità dell'imputato a sottoporsi alle procedure di controllo di cui all'art. 275 bis, cod. proc. pen.
3. Con requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2
1.1. Il Tribunale di Bologna, con motivazione esaustiva e coerente, ha respinto i motivi di appello avverso il diniego della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. In primo luogo, va rilevato come sia destituita di fondamento la deduzione che lamenta che la Corte di assise, prima, e il Tribunale, poi, non avrebbero potuto valutare le eccezionali esigenze ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., perché non indicate nel provvedimento genetico. Come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, tale lacuna motivazionale avrebbe dovuto essere fatta valere con l'istanza di riesame, ben potendo la Corte di Assise rigettare l'istanza valutando la sussistenza delle esigenze cautelari, in conformità al disposto di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc.
pen.
Pertanto, in modo puntuale l'ordinanza ha evidenziato che la violazione del dettato normativo di cui al comma 4 dell'art. 275 cod. proc. pen. non era stata fatta valere fino all'istanza formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., avanzata dalla difesa in data 9 settembre 2024, sicché coerentemente l'ordinanza censurata ha affermato di dovere valutare solo il provvedimento di diniego della sostituzione della misura adottato dalla Corte d'Assise, e non anche il provvedimento genetico, in relazione all'affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da giustificare il superamento della presunzione di non adeguatezza per eccesso della custodia in carcere. Giova al riguardo ribadire che in caso di appello cautelare la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544 -01: in applicazione del principio, la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame che, adito per motivi attinenti la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, aveva parzialmente annullato l'ordinanza applicativa della misura interdittiva, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza). E si è altresì precisato che la cognizione del giudice dell'appello cautelare in applicazione al principio devolutivo, è limitata ai punti della decisione impugnata ma non all'ambito dei motivi dedotti e ciò soprattutto quando i punti investiti dal gravame si trovano in rapporto di pregiudizialità, dipendenza, inscindibilità o connessione con altri non oggetto di gravame, così da rendere necessaria, per il giudice del gravame, una completa "cognitio causae" nell'ambito del "devoluto" (Sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti, Rv. 260484 01:
fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il Tribunale, adito contro il rigetto della richiesta di autorizzazione al lavoro a persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, legittimamente avesse esteso la propria verifica ai profili della praticabilità ed efficacia dei controlli sul rispetto delle prescrizioni imposte, sebbene il primo giudice avesse respinto l'istanza per difetto della dimostrazione dello stato di indigenza e l'indagato avesse proposto appello contestando tale specifica valutazione).
1.2. Altrettanto infondata è la deduzione circa la contraddittorietà della motivazione rispetto alla sentenza della Corte di Assise, in ordine alle valutazioni relative al senso di inquietudine e all'abitualità del gesto, che sono stati valutati diversamente;
va rilevato che il Tribunale ha autonomia decisionale. Con esaustiva argomentazione, il Tribunale ha spiegato le ragioni della sussistenza di eccezionali esigenze cautelari tali da giustificare la più severa misura cautelare pur in presenza di una persona che ha superato l'età di settanta anni, in considerazione delle evidenziate circostanze fattuali: l'aver fatto inginocchiare la vittima IP VA e DI IE;
l'aver sparato al primo al collo, spinto dalla convinzione che fosse il ladro degli pneumatici;
l'aver dato corso ad una esecuzione del delitto con animo freddo, con bramosia omicida, evidenziando una personalità del tutto insensibile alle parole del DI che implorava l'imputato di fermarsi. È ben vero che le esigenze di eccezionale rilevanza non possono fondarsi solo sulla gravità e le modalità del fatto, in conformità al principio affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini della applicazione della custodia in carcere ai soggetti che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il giudizio sull'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non può fondarsi esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato commesso, ma richiede una complessa valutazione, che tenga conto dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie dell'indagato, atta a raggiungere la certezza che lo stesso, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, prosegua nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (Sez. 1, n. 20045 del 21/03/2024, P., Rv. 286535-01). Tuttavia, nella fattispecie, il giudizio di eccezionale rilevanza non si arresta alla valutazione della indiscutibile gravità del fatto, ma si arricchisce attraverso il riferimento ad altri due elementi di significativo rilievo. L'ordinanza, infatti, da un lato, ha rimarcato la capacità del soggetto di procurarsi la pistola e le munizioni di provenienza illecita, indicativi della vicinanza ad ambienti criminali, così evidenziando l'esistenza di un serio pericolo di
reiterazione di reati della stessa indole;
dall'altro, si è soffermata sul comportamento processuale solo apparentemente corretto, dal momento che ha evidenziato che a parte le pubbliche scuse riferite nel corso del dibattimento, l'imputato non solo non ha esternato le proprie scuse in privato alla famiglia della vittima, ma ciò che maggiormente l'ordinanza ha rilevato è che nonostante le indubbie disponibilità economiche, il ricorrente non ha risarcito le parti offese, nemmeno in parte, in una situazione in cui due figli minori sono rimasti orfani di un padre di 29 anni. Da tali circostanze l'ordinanza ha desunto, con percorso argomentativo lineare, come si tratti di elementi che disvelano un rancore non ancora sopito nei confronti del nucleo familiare della vittima, peraltro corroborato dalle minacce espresse nei confronti del fratello della vittima qualche giorno prima dell'omicidio. I giudici dell'appello cautelare hanno, dunque, spiegato le ragioni della eccezionalità delle esigenze cautelari, giustificative del mantenimento della misura del carcere nei confronti dell'imputato ultrasettantenne sulla base di un percorso argomentativo che ha tenuto conto di molteplici elementi (Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, T., Rv. 287809-01). Nella pronuncia da ultimo richiamata si è, infatti, affermato (§.
3.1. della motivazione) che <[I]la disposizione di cui al succitato comma 4, nel richiedere le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, configura un punto di equilibrio tra il soddisfacimento delle finalità special-preventive a tutela della collettività e di quelle di conservazione della salute psicofisica dell'indagato, che si presume messa a rischio dall'effetto combinato dell'età avanzata e della restrizione custodiale in carcere. Il riscontro delle esigenze di eccezionale rilevanza implica un motivato e complessivo giudizio che non può limitarsi alla verifica della semplice concretezza richiesta dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma deve rilevare la sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere i delitti indicati da detta disposizione (fra le altre, Sez. 1, n. 20045 del 21/03/2024, Rv. 286535 01; Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunni, Rv. 269167 01; Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352-01; Sez. 5, n. 599 del 04/02/1999, Nicolic, Rv. 213344-01).» A tali principi l'ordinanza censurata si è attenuta nel fornire le sopra indicate ragioni della eccezionalità delle esigenze cautelari.
1.3. Infine, non coglie nel segno la doglianza difensiva li dove afferma che la motivazione del Tribunale è illogica e contraddittoria nella parte in cui considera priva di occasionalità la condotta del ricorrente sul rilievo che ciò avrebbe inciso sull'elemento soggettivo del reato o avrebbe determinato la sussistenza di
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un'esimente anche putativa;
in relazione a tale specifico profilo il ricorso si non si confronta adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata, la quale afferma, pluttosto, che se la condotta fosse stata estemporanea perché eventualmente attenuata dalla provocazione, sarebbero potuti conseguire riflessi sull'elemento soggettivo o sulla la possibilità di applicare un esimente.
2. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto il ricorrente, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2025
Consigliere estesore Teresa Grieco
Il Presidente
PO SA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Bazione PTR Dop in Cancel
Rome
IL FONZION 230112
29
2025
IL FUNZIONARIO UDIZIARIO
MA GI