CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Massime • 1
La cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame che, adito per motivi attinenti la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, aveva parzialmente annullato l'ordinanza applicativa della misura interdittiva, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 23042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23042 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZE nel procedimento a carico di: PI EN nato a [...] il [...] SE TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL.A0 SCARLINI;
sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato BISORI LUCA si associa alle conclusioni del PG. L'avvocato ZURLI ENRICO conclude per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23042 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 novembre 2022, il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, in parziale riforma del provvedimento del Gip del locale Tribunale: - quanto a NC PI, limitava l'applicazione delle misure interdittive (della sospensione dall'esercizio dell'attività di commercialista e del divieto di ricoprire uffici ed incarichi di controllo delle persone giuridiche) alla durata di mesi 6 ed al solo capo 24 della rubrica e l'annullava nel resto;
- quanto ad BE TR, annullava l'ordinanza di applicazione della misura interdittiva (della sospensione dall'esercizio dell'attività di commercialista e del divieto di ricoprire uffici ed incarichi di controllo delle persone giuridiche) relativamente ai capi 30 e 31 della rubrica e la confermava nel resto. NC PI era indagato per fatti di bancarotta fraudolenta inerenti due società facenti capo a OL ZE (le RL Antiche Tipografie ed IA SI) ed una facente riferimento a MO RI (la RL RI Vittorio, divenuta poi RL Paint) commessi in concorso con gli amministratori delle stesse - e con altri soggetti quali l'avvocato GN, anch'egli consulente degli amministratori, e NZ GI, posto a capo delle medesime quale liquidatore (e prestanome) - nello svolgimento della propria attività di consulenza prefallimentare. Il residuo capo 24 riguardava una condotta di favoreggiamento personale di MO RI, consumata in concorso con NZ GI. BE TR era indagato, quale commercialista e depositario delle scritture contabili della RL GA & co, anch'egli in concorso con gli amministratori della società, per i fatti di bancarotta fraudolenta conseguenti alla distrazione dei rami d'azienda denominati TE RI e Ristorante Baldovino, nonchè dei reati di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000. 1.1. Il Tribunale di Firenze così motivava la propria decisione, in relazione alle imputazioni oggi attinte dal ricorso della pubblica accusa. 1.1.1. Quanto alla posizione di NC PI. Sul capo 18 bis - il falso nelle indicate voci del bilancio 2019 della RL Paint - le divergenti valutazioni dei consulenti delle parti sui criteri utilizzati per la redazione dei bilanci rendevano quantomeno dubbia la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Sul capo 23 - la bancarotta per l'esposizione di passività inesistenti relative al suo compenso richiesto alla RL Paint - il Tribunale osservava come PI avesse ricevuto da RI l'incarico di avviare la società al fallimento (dopo che i tentativi di salvataggio non si erano rivelati fruttuosi) e lo avesse assistito in vari passaggi 1 così che non vi era certezza circa l'inutilità (o l'esclusiva illiceità) della sua consulenza professionale. Sui capi 8-A e 8-C - il concorso nella distrazione conseguente alla stipula di un contratto di affitto di azienda stipulato dalla RL Antiche Tipografie ed al pagamento dei suoi compensi - il Tribunale rilevava che PI aveva, in più sedi, espresso la sua perplessità proprio in relazione alla quantificazione del canone tanto da aver fatto inserire nel contratto una clausola che avrebbe consentito al curatore di recedere dal contratto (possibilità che il curatore non aveva però, significativamente, coltivato). Sul capo 9 - il favoreggiamento di ZE e AP in relazione alle condotte ai medesimi ascritte ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8-B (e afferenti la RL Antiche Tipografie) - il Tribunale osservava come GI avesse già ricevuto l'incarico di liquidatore non su iniziativa del PI ma rispondendo ad una sollecitazione dell'amministratore della società, OL ZE;
e non riteneva concretata, in fatto, la condotta di favoreggiamento posto che il curatore era stato immediatamente in grado di valutare l'ingente debito accumulato (nonostante il decettivo prospetto patrimoniale esibitogli). Sul capo 12-A - la bancarotta documentale conseguente alla annotazione nella contabilità di RL IA SI di fatture per operazioni inesistenti - il Tribunale rilevava come vi fosse certezza sulla corresponsabilità del PI anche considerando che, in quel periodo, il commercialista della società era il TI. Sul capo 12-E - la bancarotta documentale derivante dalla annotazione delle sopravvenienze nella contabilità di RL IA SI - oltre al già ricordato conflitto fra i giudizi degli opposti consulenti, il Tribunale osservava che l'impiegata addetta alla tenuta della contabilità della RL, AR Stiacci, avesse riferito che, per tutti i problemi relativi alle predette annotazioni, ella si rivolgeva al commercialista TI, pur avendo ammesso che, anche a sua conoscenza, quelle annotate erano fatture per operazioni inesistenti. Sui capi 16-A e 16-C - il concorso nella bancarotta per distrazione relativamente ai compensi di GN e GI, relativi all'attività prestata per IA SI RL - il Tribunale osservava come l'ordinanza impugnata (del Gip, di applicazione delle misure cautelari) non aveva individuato quali fossero gli elementi concreti da cui desumere il concorso del PI nei fatti. Sul capo 16-B - la bancarotta per l'esposizione di passività inesistenti, relativa ai compensi professionali per le attività svolte dal PI in relazione alle condotte di cui al capo 12 (per il capo 14, a cui il capo 16-B faceva anche riferimento, non si era applicata la misura), ancora a danno di RL IA SI - il Tribunale rilevava che il diritto al compenso in capo all'imputato, seppure decurtato, era stato riconosciuto anche dal giudice delegato. 2 Sul capo 17 - il favoreggiamento di OL ZE (quale amministratore di RL IA SI) - il Tribunale riteneva che l'ipotesi d'acc:usa avesse trovato smentita nel fatto che GI fosse stato invitato ad assumere la carica di liquidatore da ZE stesso e non da PI e che, solo in prosieguo di tempo, ZE si fosse avvalso dell'opera dell'odierno ricorrente. 1.1.2. Quanto alla posizione di BE TR, il Tribunale rilevava come l'appello proposto dal medesimo riguardasse sia l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, sia le emergenze dall'attività di intercettazione delle conversazioni, non correttamente interpretate alla luce degli altri riscontri documentali ma che lo stesso dovesse considerarsi fondato limitatamente ai capi 30 e 31 e non meritevole di accoglimento nel resto. 2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti dei due indagati articolando le proprie censure in sei motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 310 e 597 cod. proc. pen., per avere il Tribunale escluso, in riferimento ad BE TR, il requisito della gravità indiziarla in relazione ai capi 30 e 31 della rubrica, nonostante l'appello del medesimo fosse limitato a censurare le esigenze di cautela e la idoneità della misura applicata. Vedendosi in un'ipotesi di appello (di applicazione di una misura interdittiva) e non di riesame (di misura coercitiva), il Tribunale avrebbe dovuto limitare il proprio giudizio al devoluto e, quindi, alle esigenze di cautela ed alla idoneità della misura interdittiva applicata. Solo con una successiva memoria integrativa, infatti, l'indagato aveva dedotto anche l'intervenuta prescrizione dei reati fiscali, un punto non toccato negli originari motivi di appello. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla esclusione del requisito della gravità indiziaria in capo a NC PI in riferimento al capo 18 bis della rubrica (il concorso nelle false comunicazioni sociali del 31 dicembre 2019 relative al fallimento della RL Paint, punito ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 2621 cod. civ.). In relazione al medesimo fallimento, MO RI (il precedente amministratore della società) era stato accusato di una serie di falsi in bilancio commessi in epoca precedente (al capo 18, ove si era anche contestata la conseguente bancarotta societaria) che avevano cagionato l'aggravamento del dissesto. Al capo 18 bis erano contestate le false comunicazioni commesse con la 3 redazione del bilancio 31/12/2019, che era stato predisposto proprio da NC PI. Sul punto, il Tribunale non aveva preso posizione sui diversi, e contradditori, giudizi formulati dal consulente del pm e dal consulente della difesa in ordine ala valutazione delle sopravvenienze passive, limitandosi così ad affermare la carenza degli indizi a carico del prevenuto. Non si era tenuto conto del fatto che il bilancio era stato redatto in prossimità del fallimento e della importanza che tale documento contabile avrebbe avuto in prospettiva, nella valutazione della eventuale responsabilità, penale e civile, degli amministratori. Il Tribunale poi non aveva motivato neppure sulla voce inerente le "rettifiche verso clienti". Non erano state poi esaminate le altre fonti di prova: le conversazioni intercettate, le indagini della Gdf, le relazioni del curatore, la relazione del consulente del pm e gli ulteriori atti di indagine. Tutte fonti che avrebbero consentito di comprendere come il prestanome NZ GI fosse stato individuato su indicazione del medesimo PI, proprio per evitare a RI di incorrere nelle relative responsabilità. Seguendo uno schema ripetutosi in più vicende fallimentari in cui, appunl:o, GI era stato nominato quale amministratore, avvalendosi della consulenza del PI e dell'avvocato GN. Così era avvenuto anche nel caso della società in oggetto„ la RL Paint. Le conversazioni intercettate avevano anche dimostrato che PI era intervenuto presso il curatore perché non emergesse il ruolo di prestanome del GI e perché il curatore stesso non evidenziasse le circostanze di fatto di possibile rilievo penale. Il consulente del pm aveva rilevato come, nei bilanci dal 2012 al 2018, fossero state inserite una serie di false appostazioni, alle voci immobilizzazioni immateriali e crediti. Quanto al bilancio di fine 2019, redatto dal PI, si era osservato come fossero state esposte perdite di esercizio ingenti, non imputabili all'esercizio in corso, e ciò al fine di "ripulire" lo stato patrimoniale, senza però provvedere alla prevista correzione dei precedenti bilanci, così consumando un artificio contabile finalizzato ad esentare da responsabilità i precedenti amministratori. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, compiuti nell'escludere la gravità indiziaria in riferimento ai delitti di esposizione di passività inesistenti (art. 216, comma 1 n. 1 seconda ipotesi, legge fall.) in relazione alle ipotesi di reato descritte ai capi 23 (i compensi promessi allo stesso NC e di CR PI), 8-C (i compensi promessi 2, PI e GN), 4 16-B (i compensi promessi a NC e CR PI), ed ir ordine al delitto di bancarotta distrattiva (art. 216, comma 1 n. 1 prima ipotesi, legge fai!.) ascritto al capo 8-A (il compenso erogato allo studio GN da RL Antiche Tipografie), 8-C (il compenso effettivamente versato dalla medesima RL a PI) e 16-C (la somma erogata a GI dalla RL IA SI a titolo di compenso). Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura dubitando, in sintesi, della ineffettività delle prestazioni che avrebbero giustificato i predetti compensi (e quindi, al più, della possibile diversa qualificazione dei fat:ti nell'ipotesi della bancarotta preferenziale). Non si era così considerato che, in tutti i casi indicati in imputazione, erano presenti chiari "indici di fraudolenza", perfettamente riconoscibili a tutti i corresponsabili dei fatti: i compensi riconosciuti e versati erano, infatti, manifestamente incongrui, così da non potersi considerare dovuti (alla luce anche della giurisprudenza di legittimità civile). Si doveva anche considerare che tutti gli apporti professionali forniti agli amministratori della società avviate al fallimento non erano volti ad assicurare la continuità aziendale ma a remunerare i complici per i delitti - fiscali, societari e fallimentari - che si stavano organizzando e consumando. Gli elementi indiziati non adeguatamente considerati erano i seguenti. Per il capo 23, a fronte di un credito riconosciuto per 118.000 euro, l'attività era consistita solo nel suggerire all'amministratore RI di farsi sostituire da una testa di legno (e non era certo decisivo il fatto che ciò sarebbe avvenuto su richiesta dello stesso RI). Per il capo 8-C (per i compensi erogati di 7.000 euro a GI e di 7.122 a GN e a PI;
per le passività esposte pari ad euro 34.386 in favore del PI), si era trascurato quanto segue. NZ GI, interrogato dal pm, aveva ammesso di non avere competenze specifiche per svolgere l'attività di amministratore e liquidatore (aveva conseguito il solo diploma di scuola media inferiore) e di essersi così attenuto alle disposizioni impartitegli da GN e PI, professionisti di fiducia del RI;
l'istanza di fallimento in proprio era stata stesa dal PI che aveva poi anche risposto alle domande fattegli dal curatore. MO RI, interrogato dal pm, aveva riferito che, per non dover rispondere del fallimento, aveva chiesto al SUO commercialista PI di indicargli un prestanome;
PI poi gli aveva assicurato che avrebbe fatto le "pulizie di primavera". Giovanni Chimirri, il curatore, interrogato dal pnn, aveva confermato il ruolo di mero prestanome del GI e che, alle sue domande circa le condizioni della società fallita, aveva risposto PI, con il quale, per telefono, aveva anche commentato gli sviluppi dell'indagine penale in corso. Doveva, inoltre, considerarsi come gli incarichi professionali fossero stati conferiti poco prima della dichiarazione del dissesto ed avessero avuto come unico scopo di evitare agli amministratori di rispondere per il pregiudizio cagionato al ceto creditorio. Il compenso al GI, poi, non era stato neppure deliberato dall'assemblea. Quanto al capo 8-C, la motivazione del Tribunale era stata dei tutto apparente, avendo, il Tribunale, omesso di considerare il complessivo contesto in cui la condotta ivi descritta si era inserita. 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'esclusione del requisito della gravità indiziaria in ordine al capo 8-A della rubrica (la distrazione fallimentare derivante dall'affitto del ramo d'azienda della fallita RL Antiche Tipografie alla RL Gruppo Cartotecnico Toscano, stipulato il 23/10/2018, per il canone mensile di euro 3.500). Il Tribunale aveva affermato la decisività sul punto del c:ontenuto di alcune mail in cui PI aveva dubitato dell'opportunità di concludere quel contratto ed aveva aggiunto che non si era provata l'incongruenza del corrispettivo. Quanto al secondo profilo, però, il Tribunale non aveva considerato il fatto che il solo canone locatizio per l'immobile strumentale all'attività aziendale ammontava ad euro 5.000 mensili e quindi ben più di quanto pattuito per l'affitto dell'intera azienda. Non si era poi tenuto conto dei seguenti ulteriori atti di indagine. Il curatore fallimentare aveva riferito in dibattimento (come già nelle sue relazioni) che il contratto di affitto stipulato da GI, su sollecitazione di PI e GN, era stato concluso a condizioni non convenienti (basti pensare allo squilibrio fra il canone locatizio dovuto ed il canone d'affitto dell'azienda) ed aveva reso impossibile ogni tentativo di gestione, economicamente produttiva, della fallita. Si erano intercettate conversazioni in cui PI aveva sollecitato il commercialista della fallita a rimediare alla situazione - la possibile scoperta di gravi irregolarità contabili - adottando lo stesso metodo decettivo usato in altre occasioni. PI aveva discusso, anche con GN, degli incarichi che avrebbero ottenuto e dei relativi compensi. GN e GI avevano parlato degli incarichi del primo e dei relativi compensi. Il consulente del pm aveva evidenziato, oltre al citato squilibrio dei canoni, di locazione e di affitto, un valore, periziato, del ramo di azienda superiore ai 500.000 euro, rendendo così ancor più sproporzionato il corrispettivo pattuito. 6 NZ GI aveva confermato di essere stato un mero amministratore di facciata e che l'incarico l'aveva ricevuto da CO ZE, che era rimasto l'amministratore di fatto della fallita e che gli aveva presentato come commercialista della società proprio l'odierno ricorrente, NC PI. Lui stesso aveva scelto come legale di fiducia GN. A chiedergli di stipulare il contratto e, poi, l'istanza di fallimento in proprio erano stati ZE, PI e GN. Non era in grado di valutare la correttezza della contabilità e, per il ruolo rivestito, gli erano stati riconosciuti, a titolo di compenso„ 2.000 euro al mese. Il coimputato CO ZE aveva riferito di aver contattato il GI perché assumesse la carica di amministratore avendolo conosciuto come "temporary manager"; il suo commercialista gli aveva poi suggerito di affiancargli NC PI presso il cui studio si erano svolte le riunioni per addivenire alla stipula del contratto di affitto del ramo d'azienda. Il canone fissato gli era sembrato troppo basso. 2.5. Con il quinto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione all'esclusione del requisito della gravità indiziarla in ordine al capo 9 della rubrica, il favoreggiamento contestato a NC PI in relazione alle condotte consumate da ZE e AP ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8-B. Il Tribunale si era limitato ad osservare che, comunque, il curatore aveva immediatamente segnalato le possibili responsabilità civili e penali degli amministratori, ZE e AP, così da rendere irrilevante la condotta favoreggiatrice del PI. Un giudizio, questo, non condivisibile in diritto. Il Tribunale poi aveva trascurato, in fatto, i seguenti elementi indiziari. PI era perfettamente consapevole del ruolo, di amministratore di mero diritto, del GI e della ragione strumentale sottostante alla sua scelta (avviare la società al fallimento, schermando le responsabilità dei precedenti amministratori). PI, con la complicità di GN, aveva poi redatto lo stato patrimoniale della fallita, allegato all'istanza di fallimento, in cui si dava falsa contezza dell'eliminazione di alcuni cespiti, tanto che anche il curatore ne era stato indotto in errore, non denunziando così i precedenti amministratori. Le condotte descritte ai capi da 1 a 8 derivavano, infatti, dall'esame contabile condotto dal consulente del pm. Un quadro complessivo, volto a nascondere le responsabilità di ZE e di AP, che aveva trovato conferma nelle conversazioni intercettate. ST TI, il commercialista della fallita, aveva ammesso il ruolo di mero prestanome del GI. 7 In conclusione, la condotta del PI era stata sicuramente idonea a favorire i due coimputati. Anche considerando che, per configurare il delitto di favoreggiamento, non era necessario l'effettivo raggiungimenl:o dello scopo. 2.6. Con il sesto motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento all'esclusione del requisito della gravità indiziaria in ordine ai delitti contestati, in relazione al fallimento IA SI, a NC PI ai capi 12-A (la bancarotta documentale derivante dall'annotazione delle fatture di Nest Investimenti), 12-C (la bancarotta documentale relativa alla iscrizione di sopravvenienze passive inesistenti per occultare la distrazione di beni) 12-E (la bancarotta documentale conseguente alla annotazione di altre sopravvenienze, passive ed attive, per occultare errori ed omissioni compiuti negli anni precedenti) e 17 (il favoreggiamento dei coimputati in relazione alle condotte a costoro ascritte ai capi 10, 11, 12, 13, e 14) Il Tribunale si era limitato ad affermare che le condotte erano state poste in essere, in epoca precedente, dal commercialista TI, senza pertanto alcun concorso del PI. Così trascurando, quanto al capo 12-A, la testimonianza di AR AC che aveva riferito come l'interessamento del PI alla società fosse avvenuto nel 2020 e che proprio PI avesse imposto l'inserimento delle sopravvenienze attive e passive decettive rappresentate nella (contestata come falsa) situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2019. Nulla il Tribunale aveva motivato in ordine al capo 12-C. Quanto al capo 12-E, il Tribunale aveva affermato come la teste AR CI avesse riferito che, di quelle scritture, si era occupato il solo TI, dimenticando così gli altri elementi di prova a suo carico, teste illustrati. Quanto al capo 17, si era omesso di considerare tutti gli indizi a carico del PI. Indizi che consentivano di affermare che, nel luglio del 2020, veniva nominato amministratore della società, decotta da anni, NZ GI, scelto dal precedente amministratore ZE, che era stato poi affiancato da GN e PI, per accompagnare la società all'inevitabile fallimento, occultando le responsabilità del ZE stesso. Dalle conversazioni intercettate (citate dal Gip in relazione ai capi 16 e 16-B, relative alle distrazioni consumate a danno della medesima società) emergeva la consapevolezza di tutti gli indagati citati, circa le necessarie falsificazioni da operare. Non si era poi tenuto conto del fatto che anche il curatore era stato indagato per falsità ideologica ed interesse privato. E del fatto che PI aveva a questi riferito di avere operato una "pulizia dei conti". 8 Il consulente del pm aveva evidenziato la falsità dei bilanci redatti negli anni allo scopo di occultare la perdita del capitale. Aveva collocato il dissesto nel 2015, aveva evidenziato le distrazioni e gli artifici contabili realizzati per coprirle, così come erano stati descritti ai capi 12-A, 12-C, e 12-E. La Gdf, nella sua annotazione finale, aveva dato conto del fatto che, dell'esame delle movimentazioni sui conti correnti della fallita, era emersa la prova documentale delle contestate distrazioni. GI aveva confermato di avere ricoperto il ruolo di mero prestanome e ZE aveva ammesso di averlo proposto come amministratore di comodo e che questi si era poi avvalso della consulenza di GN e PI. ST TI aveva ammesso che gli incarichi affidati a GI, GN e PI erano stati conferiti per accompagnare la società al fallimento. Era stato PI ad indicare quali operazioni contabili effettuare. AR AC aveva confermato come le operazioni contabili fossero state predisposte da PI. Si osserva, da ultimo, come lo stesso Tribunale, con una precedente ordinanza, avesse confermato la misura cautelare personale nei confronti di NZ GI per tutti quei i reati per cui l'ordinanza oggi impugnata li aveva revocati nei confronti dei coindagati. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Nicola Lettieri, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. L'Avv. Neri Pinucci, per BE TR, ha dedotto la carenza di interesse della pubblica accusa a proporre ricorso considerando che la cautela personale era stata confermata per altri capi di imputazione e che non era stata neppure ridotta la durata della misura interdittiva. Nel merito il ricorso era infondato posto che erano state censurati anche passaggi relativi alla gravità indiziaria. 5. I difensori di NC PI chiedevano la trattazione del ricorso in forma orale e inviavano memorie (con allegati dei documenti) nella quali concludevano per l'inammissibilità del ricorso perché in esso si erano riproposti gli stessi argomenti già vagliati nelle precedenti fasi cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso della pubblica accusa merita accoglimento in relazione alla posizione di BE TR ed è, invece, manifestamente infondato, nel resto. 9 1. Quanto alla posizione di BE TR va, innanzitutto, precisato che sussiste l'interesse della pubblica accusa al ricorrere a questa Corte, avendo il Tribunale annullato l'ordinanza interdittiva per alcuni dei capi di imputazione. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che, in tema di impugnazioni cautelari, sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre appello avverso l'ordinanza che abbia applicato la misura solo per alcuni dei reati contestati, al fine di conseguirne l'estensione anche agli altri reati, per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza (Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073), avendo, la pubblica accusa, un preciso interesse ad estendere i titoli su cui si poggia la cautela (potendo sempre decaderne alcuni per successive vicende processuali). 1.1. Come si è anticipato, il ricorso promosso nei confronti del TR è fondato. BE TR, infatti, nell'originario atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di applicazione delle misure interdittive, si era limitato a censurare (si riprendono i titoli dei motivi di gravame) l' "attualità del percolo di reiterazione", la "concretezza del pericolo di reiterazione" e la "idoneità della misura", e, quindi, la corretta applicazione del disposto degli artt. 274 e 275 del codice di rito e, pertanto, non il requisito dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 del medesimo codice. Sul giudizio di appello cautelare, le Sezioni unite, già con la sentenza Gibilras (n. 8 del 25/06/1997, Rv. 208313) avevano precisato che la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, pur potendosi estendere a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti. Un approccio ermeneutico che era stato condiviso anche dalle ulteriori pronunce delle sezioni semplici. Si veda, in particolare, Sez.. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti, Rv. 260484, in cui si è ribadito che la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in applicazione al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata ma non all'ambito dei motivi dedotti e ciò soprattutto quando i punti investiti dal gravame si trovano in rapporto di pregiudizialità, dipendenza, inscindibilità o connessione con altri non oggetto di gravame, così da rendere necessaria, per il giudice del gravame, una completa "cognitio causae" nell'ambito del "devoluto". Nello stesso senso Sez. 2, n. 18057 del 01/04/2014, Campana, Rv. 259712. Principio che trova eccezione soltanto nel caso in cui il gravame sia promosso dalla pubblica accusa e ciò al fine di consentire una più ampia tutela delle ragioni 10 della persona a cui si chiede di applicare (in riforma della reiezione del primo giudice) la misura cautelare personale: sul punto la giurisprudenza di questa Corte è costante e da ultimo rappresentata da Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, ARcino, Rv. 283885, in cui si afferma che, in tema di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, ma è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spet:tando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice. Si tratta però di un'ipotesi che, certo, non ricorre nel c:aso di specie, ove BE TR (e non la pubblica accusa) aveva impugnato l'ordinanza di applicazione delle misure interdittive per ragioni diverse dal quadro indiziario formatosi nei suoi confronti in ordine ai reati provvisoriamente ascrittigli. Così che il giudice dell'appello, neppure in conseguenza dei motivi nuovi (che dovevano essere, per considerarsi ammissibili, strettamente collegati con gli originari), avrebbe potuto estendere il proprio giudizio a questioni non scllevate con l'atto di appello e non strettamente conseguenti (o inscindibilmente connesse) ai motivi di gravame. Quanto ad BE TR, pertanto, laddove il Tribunale aveva revocato la misura in ordine ai capi 30 e 31 della rubrica l'ordinanza impugnata va annullata. Da ciò deriva la necessità di rivedere, ad opera del giudice del rinvio, il giudizio complessivo sulle esigenze di cautela, e sulla scelta della misura, oggetto dell'originario atto di appello. 2. Quanto alla posizione di NC PI, occorre ricordare i limiti, insuperabili, del giudizio di legittimità sulle misure di cautela personale. Già le Sezioni unite - con la sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - avevano precisato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 11 Un orientamento interpretativo che era stato ribadito nelle successive pronunce delle Sezioni semplici di cui si ricordano Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 e Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, in cui si è anche precisato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza non consente al giudice di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 3. Alla luce di tali principi di diritto, pertanto, non è consentito a questa Corte quanto sollecitato dalla ricorrente pubblica accusa: la riconsiderazione degli elementi, ipoteticamente indizianti, che avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad una diversa decisione, di conferma del presupposto della gravità indiziaria in relazione alle imputazioni per le quali aveva disposto la revoca della misura. Ciò avrebbe comportato, infatti, la totale revisione, non tanto nell'ordinanza impugnata e del suo appartato motivazionale (l'unico possibile oggetto, lo si ripete) del sindacato di legittimità (peraltro non solo in tema cautelare), ma dell'intero compendio indiziario per verificare la rispondenza dell'ordinanza stessa al medesimo, in tutte le sue parti e nel suo complesso. Una verifica che appartiene, invece, al giudice dell'appello (pur nei limiti del devoluto) e non certo al giudice della legittimità. Una verifica che, di conseguenza, non si estende certo a quel quadro che, nel prosieguo del processo, diventerà da indiziario a probatorio, trovando il proprio limite, appunto, nel mero esame della congruità logica interna all'ordinanza oggi impugnata (oltre che, ovviamente, allo stato degli atti, collocandosi nel contesto di un giudizio cautelare). 4. Va inoltre ricordato come all'odierno ricorrente, NC PI, i reati provvisoriamente ascritti gli sono imputati a titolo di concorso nel reato proprio, non risultando che lo stesso abbia, in alcuna delle condotte contestate, agito da amministratore di fatitS delle varie società fallite. Così che, per ritenere concretato nei suoi confronti un idoneo quadro indiziario, deve anche potersi dedurre il suo consapevole concorso nei relativi reati propri secondo i principi fissati da questa Corte in tema di concorso dell'estraneo nel delitto proprio, concorso che è stato declinato, quanto ai reati fallimentari, commessi dagli amministratori delle società fallite, fra le altre, dalle seguenti pronunce: 12 - Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123, in cui si è precisato che, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell - intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori;
- Sez. 5, n. 37101 del 15/06/2022, Cardarelli, Rv. 283597, in cui si è tuttavia aggiunto che, in tema di concorso dell'"extraneus" nel delitto di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose, il parere reso dal legale della società in seguito fallita (ed il PI è accusato, quale commercialista delle società fallite, di avere, appunto, prestato attività di consulenza professionale) costituisce contributo causalmente rilevante rispetto alla condotta tipica di bancarotta solo nel caso in cui sia risultato decisivo per l'assunzione della condotta da parte dell'"intraneus". Una particolarità, quella del concorso esterno nel reato proprio che, peraltro, ben avrebbe potuto spiegare le ragioni per le quali, come lamenta la pubblica accusa ricorrente, il Tribunale aveva confermato la misura applicata a NZ GI, essendo, invece, costui il liquidatore delle società fallite ed avendo quindi responsabilità diretta, e non concorsuale, nelle condotte contestategli. 5. Da tutte le superiori premesse emerge così l'inammissibilità dei motivi di ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, non emergendo, dalla lettura della medesima, sui punti censurati, una manifesta illogicità della decisione. 5.1. Si è infatti compiuta, già nella prima parte della presente sentenza, una, seppure breve, rassegna delle ragioni per le quali, per ogni capo di imputazione oggi sottoposto al giudizio di legittimità, il Tribunale di Firenze aveva revocato la misura, ragioni la cui non manifesta illogicità impedisce di approfondire ulteriormente il residuo (seppure, secondo l'accusa, ingente) quadro indiziario rinvenibile negli atti di causa, peraltro non allegati al ricorso. Così, per il capo 18 bis si era considerato che le divergenti valutazioni dei consulenti di parte circa la congruità delle poste in bilancio consentisse, di dubitare, quantomeno, della consapevolezza del prevenuto circ:a la loro contestata falsità; vero è che, in sede di merito, i giudici dovranno procedere al vaglio delle 13 due opposti giudizi tecnici, ma, allo stato, la conclusione del Tribunale, in tema di elemento soggettivo del reato, non appare manifestamente illogica. Per il capo 23 - la bancarotta per l'esposizione di passività inesistenti relative al compenso chiesto a RL Paint - la considerazione che, comunque, PI aveva ricevuto e svolto un incarico consulenziale (per il RI) e che, per lo stesso, gli fossero dovuti dei compensi non consentiva, in assenza di ulteriori elementi concreti (che non possono consistere, in questa fase, nell'alternativa ricostruzione del contesto fattuale, pretesa nel ricorso) di ritenere illogica la decisione del Tribunale. Quanto ai capi 8-A e 8-C - il concorso nella distrazione conseguente alla stipula di un contratto di affitto di azienda ed al pagamento dei suoi compensi relati al fallimento di Antiche Tipografie RL - il Tribunale aveva congruamente rilevato come risultasse agli atti il dissenso del PI a tale accordo contrattuale (o quantomeno alla quantificazione del canone) Sul capo 9 - il favoreggiamento di ZE e AP in relazione alle condotte ai medesimi ascritte ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8-B, sempre nell'ambito del fallimento di RL Antiche Tipografie - il Tribunale aveva rilevato, innanzitutto, come non fosse stato l'odierno ricorrente a presentare GI (il prestanome che aveva consentito di occultare le responsabilità dei predetti) ma l'avesse contattato ZE stesso. Quanto all'incidenza della condotta decettiva sulle indagini penali, il Tribunale, ritenendola irrilevante, aveva fatto implicito riferimento a quel filone giurisprudenziale secondo il quale non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta che, non determinando alcuna alterazione del contesto fattuale e non turbando le attività di ricerca ed acquisizione della prova, risulti priva di obiettiva idoneità a sviare le investigazioni in corso (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 14). Se poi, in fatto ciò, corrisponda, nel caso in esame, al vero non è compito, come si è detto, di questa Corte, in questa fase, verificarlo. Sul capo 12-A - la bancarotta documentale conseguente alla annotazione nella contabilità di IA SI di fatture per operazioni inesistenti - non risulta adeguatamente superata l'osservazione del Tribunale secondo la quale il commercialista della fallita era il TI e non si era raggiunta alcuna certezza sul contributo, decisivo, offerto in tale, anche risalente, condotta del PI. Ed altrettanto doveva concludersi in ordine al capo 12-E, la bancarotta documentale derivante dalla annotazione delle sopravvenienze. Sui capi 16-A e 16-C - il concorso nella bancarotta per distrazione relativamente ai compensi di GN e GI richiesti a RL IA SI - il Tribunale si era limitato ad osservare l'assoluta carenza di motivazione 14 dell'ordinanza applicativa sul punto, in particolare sul contributo che PI avrebbe offerto, agli amministratori ed ai soci della fallita, circa i compensi da corrispondere ad un altro consulente, ITavv. GN ed al liquidatore stesso della società. Sul capo 16-B - la bancarotta per l'esposizione di passività inesistenti, relativa ai compensi professionali per le attività svolte dal PI in relazione alle condotte di cui al capo 12 (per il capo 14, a cui il capo 16-B faceva anche riferimento, non si era applicata la misura) - il Tribunale aveva non illogicamente osservato come il diritto al compenso in capo all'imputato, seppure decurtato, fosse stato riconosciuto anche dal giudice delegato. Sul capo 17 - il favoreggiamento di OL ZE in relazione alle condotte relative al fallimento di RL IA IS - non manifestamente illogica era l'osservazione del Tribunale circa il fatto che l'ipotesi d'accusa aveva trovato, allo stato, adeguata smentita nel fatto che era stato ZE ad affidare a GI l'incarico di liquidatore della società e non l'odierno ricorrente (e che tale smentita dell'ipotesi d'accusa minasse l'intero costrutto indiziario). 6. Non resta pertanto che confermare l'inammissibilità dei motivi argomentati dalla pubblica accusa nei confronti di NC PI.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente a TR e BE con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del P.M.. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2023.
sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato BISORI LUCA si associa alle conclusioni del PG. L'avvocato ZURLI ENRICO conclude per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23042 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 novembre 2022, il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, in parziale riforma del provvedimento del Gip del locale Tribunale: - quanto a NC PI, limitava l'applicazione delle misure interdittive (della sospensione dall'esercizio dell'attività di commercialista e del divieto di ricoprire uffici ed incarichi di controllo delle persone giuridiche) alla durata di mesi 6 ed al solo capo 24 della rubrica e l'annullava nel resto;
- quanto ad BE TR, annullava l'ordinanza di applicazione della misura interdittiva (della sospensione dall'esercizio dell'attività di commercialista e del divieto di ricoprire uffici ed incarichi di controllo delle persone giuridiche) relativamente ai capi 30 e 31 della rubrica e la confermava nel resto. NC PI era indagato per fatti di bancarotta fraudolenta inerenti due società facenti capo a OL ZE (le RL Antiche Tipografie ed IA SI) ed una facente riferimento a MO RI (la RL RI Vittorio, divenuta poi RL Paint) commessi in concorso con gli amministratori delle stesse - e con altri soggetti quali l'avvocato GN, anch'egli consulente degli amministratori, e NZ GI, posto a capo delle medesime quale liquidatore (e prestanome) - nello svolgimento della propria attività di consulenza prefallimentare. Il residuo capo 24 riguardava una condotta di favoreggiamento personale di MO RI, consumata in concorso con NZ GI. BE TR era indagato, quale commercialista e depositario delle scritture contabili della RL GA & co, anch'egli in concorso con gli amministratori della società, per i fatti di bancarotta fraudolenta conseguenti alla distrazione dei rami d'azienda denominati TE RI e Ristorante Baldovino, nonchè dei reati di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000. 1.1. Il Tribunale di Firenze così motivava la propria decisione, in relazione alle imputazioni oggi attinte dal ricorso della pubblica accusa. 1.1.1. Quanto alla posizione di NC PI. Sul capo 18 bis - il falso nelle indicate voci del bilancio 2019 della RL Paint - le divergenti valutazioni dei consulenti delle parti sui criteri utilizzati per la redazione dei bilanci rendevano quantomeno dubbia la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Sul capo 23 - la bancarotta per l'esposizione di passività inesistenti relative al suo compenso richiesto alla RL Paint - il Tribunale osservava come PI avesse ricevuto da RI l'incarico di avviare la società al fallimento (dopo che i tentativi di salvataggio non si erano rivelati fruttuosi) e lo avesse assistito in vari passaggi 1 così che non vi era certezza circa l'inutilità (o l'esclusiva illiceità) della sua consulenza professionale. Sui capi 8-A e 8-C - il concorso nella distrazione conseguente alla stipula di un contratto di affitto di azienda stipulato dalla RL Antiche Tipografie ed al pagamento dei suoi compensi - il Tribunale rilevava che PI aveva, in più sedi, espresso la sua perplessità proprio in relazione alla quantificazione del canone tanto da aver fatto inserire nel contratto una clausola che avrebbe consentito al curatore di recedere dal contratto (possibilità che il curatore non aveva però, significativamente, coltivato). Sul capo 9 - il favoreggiamento di ZE e AP in relazione alle condotte ai medesimi ascritte ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8-B (e afferenti la RL Antiche Tipografie) - il Tribunale osservava come GI avesse già ricevuto l'incarico di liquidatore non su iniziativa del PI ma rispondendo ad una sollecitazione dell'amministratore della società, OL ZE;
e non riteneva concretata, in fatto, la condotta di favoreggiamento posto che il curatore era stato immediatamente in grado di valutare l'ingente debito accumulato (nonostante il decettivo prospetto patrimoniale esibitogli). Sul capo 12-A - la bancarotta documentale conseguente alla annotazione nella contabilità di RL IA SI di fatture per operazioni inesistenti - il Tribunale rilevava come vi fosse certezza sulla corresponsabilità del PI anche considerando che, in quel periodo, il commercialista della società era il TI. Sul capo 12-E - la bancarotta documentale derivante dalla annotazione delle sopravvenienze nella contabilità di RL IA SI - oltre al già ricordato conflitto fra i giudizi degli opposti consulenti, il Tribunale osservava che l'impiegata addetta alla tenuta della contabilità della RL, AR Stiacci, avesse riferito che, per tutti i problemi relativi alle predette annotazioni, ella si rivolgeva al commercialista TI, pur avendo ammesso che, anche a sua conoscenza, quelle annotate erano fatture per operazioni inesistenti. Sui capi 16-A e 16-C - il concorso nella bancarotta per distrazione relativamente ai compensi di GN e GI, relativi all'attività prestata per IA SI RL - il Tribunale osservava come l'ordinanza impugnata (del Gip, di applicazione delle misure cautelari) non aveva individuato quali fossero gli elementi concreti da cui desumere il concorso del PI nei fatti. Sul capo 16-B - la bancarotta per l'esposizione di passività inesistenti, relativa ai compensi professionali per le attività svolte dal PI in relazione alle condotte di cui al capo 12 (per il capo 14, a cui il capo 16-B faceva anche riferimento, non si era applicata la misura), ancora a danno di RL IA SI - il Tribunale rilevava che il diritto al compenso in capo all'imputato, seppure decurtato, era stato riconosciuto anche dal giudice delegato. 2 Sul capo 17 - il favoreggiamento di OL ZE (quale amministratore di RL IA SI) - il Tribunale riteneva che l'ipotesi d'acc:usa avesse trovato smentita nel fatto che GI fosse stato invitato ad assumere la carica di liquidatore da ZE stesso e non da PI e che, solo in prosieguo di tempo, ZE si fosse avvalso dell'opera dell'odierno ricorrente. 1.1.2. Quanto alla posizione di BE TR, il Tribunale rilevava come l'appello proposto dal medesimo riguardasse sia l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, sia le emergenze dall'attività di intercettazione delle conversazioni, non correttamente interpretate alla luce degli altri riscontri documentali ma che lo stesso dovesse considerarsi fondato limitatamente ai capi 30 e 31 e non meritevole di accoglimento nel resto. 2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti dei due indagati articolando le proprie censure in sei motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 310 e 597 cod. proc. pen., per avere il Tribunale escluso, in riferimento ad BE TR, il requisito della gravità indiziarla in relazione ai capi 30 e 31 della rubrica, nonostante l'appello del medesimo fosse limitato a censurare le esigenze di cautela e la idoneità della misura applicata. Vedendosi in un'ipotesi di appello (di applicazione di una misura interdittiva) e non di riesame (di misura coercitiva), il Tribunale avrebbe dovuto limitare il proprio giudizio al devoluto e, quindi, alle esigenze di cautela ed alla idoneità della misura interdittiva applicata. Solo con una successiva memoria integrativa, infatti, l'indagato aveva dedotto anche l'intervenuta prescrizione dei reati fiscali, un punto non toccato negli originari motivi di appello. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla esclusione del requisito della gravità indiziaria in capo a NC PI in riferimento al capo 18 bis della rubrica (il concorso nelle false comunicazioni sociali del 31 dicembre 2019 relative al fallimento della RL Paint, punito ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 2621 cod. civ.). In relazione al medesimo fallimento, MO RI (il precedente amministratore della società) era stato accusato di una serie di falsi in bilancio commessi in epoca precedente (al capo 18, ove si era anche contestata la conseguente bancarotta societaria) che avevano cagionato l'aggravamento del dissesto. Al capo 18 bis erano contestate le false comunicazioni commesse con la 3 redazione del bilancio 31/12/2019, che era stato predisposto proprio da NC PI. Sul punto, il Tribunale non aveva preso posizione sui diversi, e contradditori, giudizi formulati dal consulente del pm e dal consulente della difesa in ordine ala valutazione delle sopravvenienze passive, limitandosi così ad affermare la carenza degli indizi a carico del prevenuto. Non si era tenuto conto del fatto che il bilancio era stato redatto in prossimità del fallimento e della importanza che tale documento contabile avrebbe avuto in prospettiva, nella valutazione della eventuale responsabilità, penale e civile, degli amministratori. Il Tribunale poi non aveva motivato neppure sulla voce inerente le "rettifiche verso clienti". Non erano state poi esaminate le altre fonti di prova: le conversazioni intercettate, le indagini della Gdf, le relazioni del curatore, la relazione del consulente del pm e gli ulteriori atti di indagine. Tutte fonti che avrebbero consentito di comprendere come il prestanome NZ GI fosse stato individuato su indicazione del medesimo PI, proprio per evitare a RI di incorrere nelle relative responsabilità. Seguendo uno schema ripetutosi in più vicende fallimentari in cui, appunl:o, GI era stato nominato quale amministratore, avvalendosi della consulenza del PI e dell'avvocato GN. Così era avvenuto anche nel caso della società in oggetto„ la RL Paint. Le conversazioni intercettate avevano anche dimostrato che PI era intervenuto presso il curatore perché non emergesse il ruolo di prestanome del GI e perché il curatore stesso non evidenziasse le circostanze di fatto di possibile rilievo penale. Il consulente del pm aveva rilevato come, nei bilanci dal 2012 al 2018, fossero state inserite una serie di false appostazioni, alle voci immobilizzazioni immateriali e crediti. Quanto al bilancio di fine 2019, redatto dal PI, si era osservato come fossero state esposte perdite di esercizio ingenti, non imputabili all'esercizio in corso, e ciò al fine di "ripulire" lo stato patrimoniale, senza però provvedere alla prevista correzione dei precedenti bilanci, così consumando un artificio contabile finalizzato ad esentare da responsabilità i precedenti amministratori. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, compiuti nell'escludere la gravità indiziaria in riferimento ai delitti di esposizione di passività inesistenti (art. 216, comma 1 n. 1 seconda ipotesi, legge fall.) in relazione alle ipotesi di reato descritte ai capi 23 (i compensi promessi allo stesso NC e di CR PI), 8-C (i compensi promessi 2, PI e GN), 4 16-B (i compensi promessi a NC e CR PI), ed ir ordine al delitto di bancarotta distrattiva (art. 216, comma 1 n. 1 prima ipotesi, legge fai!.) ascritto al capo 8-A (il compenso erogato allo studio GN da RL Antiche Tipografie), 8-C (il compenso effettivamente versato dalla medesima RL a PI) e 16-C (la somma erogata a GI dalla RL IA SI a titolo di compenso). Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura dubitando, in sintesi, della ineffettività delle prestazioni che avrebbero giustificato i predetti compensi (e quindi, al più, della possibile diversa qualificazione dei fat:ti nell'ipotesi della bancarotta preferenziale). Non si era così considerato che, in tutti i casi indicati in imputazione, erano presenti chiari "indici di fraudolenza", perfettamente riconoscibili a tutti i corresponsabili dei fatti: i compensi riconosciuti e versati erano, infatti, manifestamente incongrui, così da non potersi considerare dovuti (alla luce anche della giurisprudenza di legittimità civile). Si doveva anche considerare che tutti gli apporti professionali forniti agli amministratori della società avviate al fallimento non erano volti ad assicurare la continuità aziendale ma a remunerare i complici per i delitti - fiscali, societari e fallimentari - che si stavano organizzando e consumando. Gli elementi indiziati non adeguatamente considerati erano i seguenti. Per il capo 23, a fronte di un credito riconosciuto per 118.000 euro, l'attività era consistita solo nel suggerire all'amministratore RI di farsi sostituire da una testa di legno (e non era certo decisivo il fatto che ciò sarebbe avvenuto su richiesta dello stesso RI). Per il capo 8-C (per i compensi erogati di 7.000 euro a GI e di 7.122 a GN e a PI;
per le passività esposte pari ad euro 34.386 in favore del PI), si era trascurato quanto segue. NZ GI, interrogato dal pm, aveva ammesso di non avere competenze specifiche per svolgere l'attività di amministratore e liquidatore (aveva conseguito il solo diploma di scuola media inferiore) e di essersi così attenuto alle disposizioni impartitegli da GN e PI, professionisti di fiducia del RI;
l'istanza di fallimento in proprio era stata stesa dal PI che aveva poi anche risposto alle domande fattegli dal curatore. MO RI, interrogato dal pm, aveva riferito che, per non dover rispondere del fallimento, aveva chiesto al SUO commercialista PI di indicargli un prestanome;
PI poi gli aveva assicurato che avrebbe fatto le "pulizie di primavera". Giovanni Chimirri, il curatore, interrogato dal pnn, aveva confermato il ruolo di mero prestanome del GI e che, alle sue domande circa le condizioni della società fallita, aveva risposto PI, con il quale, per telefono, aveva anche commentato gli sviluppi dell'indagine penale in corso. Doveva, inoltre, considerarsi come gli incarichi professionali fossero stati conferiti poco prima della dichiarazione del dissesto ed avessero avuto come unico scopo di evitare agli amministratori di rispondere per il pregiudizio cagionato al ceto creditorio. Il compenso al GI, poi, non era stato neppure deliberato dall'assemblea. Quanto al capo 8-C, la motivazione del Tribunale era stata dei tutto apparente, avendo, il Tribunale, omesso di considerare il complessivo contesto in cui la condotta ivi descritta si era inserita. 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'esclusione del requisito della gravità indiziaria in ordine al capo 8-A della rubrica (la distrazione fallimentare derivante dall'affitto del ramo d'azienda della fallita RL Antiche Tipografie alla RL Gruppo Cartotecnico Toscano, stipulato il 23/10/2018, per il canone mensile di euro 3.500). Il Tribunale aveva affermato la decisività sul punto del c:ontenuto di alcune mail in cui PI aveva dubitato dell'opportunità di concludere quel contratto ed aveva aggiunto che non si era provata l'incongruenza del corrispettivo. Quanto al secondo profilo, però, il Tribunale non aveva considerato il fatto che il solo canone locatizio per l'immobile strumentale all'attività aziendale ammontava ad euro 5.000 mensili e quindi ben più di quanto pattuito per l'affitto dell'intera azienda. Non si era poi tenuto conto dei seguenti ulteriori atti di indagine. Il curatore fallimentare aveva riferito in dibattimento (come già nelle sue relazioni) che il contratto di affitto stipulato da GI, su sollecitazione di PI e GN, era stato concluso a condizioni non convenienti (basti pensare allo squilibrio fra il canone locatizio dovuto ed il canone d'affitto dell'azienda) ed aveva reso impossibile ogni tentativo di gestione, economicamente produttiva, della fallita. Si erano intercettate conversazioni in cui PI aveva sollecitato il commercialista della fallita a rimediare alla situazione - la possibile scoperta di gravi irregolarità contabili - adottando lo stesso metodo decettivo usato in altre occasioni. PI aveva discusso, anche con GN, degli incarichi che avrebbero ottenuto e dei relativi compensi. GN e GI avevano parlato degli incarichi del primo e dei relativi compensi. Il consulente del pm aveva evidenziato, oltre al citato squilibrio dei canoni, di locazione e di affitto, un valore, periziato, del ramo di azienda superiore ai 500.000 euro, rendendo così ancor più sproporzionato il corrispettivo pattuito. 6 NZ GI aveva confermato di essere stato un mero amministratore di facciata e che l'incarico l'aveva ricevuto da CO ZE, che era rimasto l'amministratore di fatto della fallita e che gli aveva presentato come commercialista della società proprio l'odierno ricorrente, NC PI. Lui stesso aveva scelto come legale di fiducia GN. A chiedergli di stipulare il contratto e, poi, l'istanza di fallimento in proprio erano stati ZE, PI e GN. Non era in grado di valutare la correttezza della contabilità e, per il ruolo rivestito, gli erano stati riconosciuti, a titolo di compenso„ 2.000 euro al mese. Il coimputato CO ZE aveva riferito di aver contattato il GI perché assumesse la carica di amministratore avendolo conosciuto come "temporary manager"; il suo commercialista gli aveva poi suggerito di affiancargli NC PI presso il cui studio si erano svolte le riunioni per addivenire alla stipula del contratto di affitto del ramo d'azienda. Il canone fissato gli era sembrato troppo basso. 2.5. Con il quinto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione all'esclusione del requisito della gravità indiziarla in ordine al capo 9 della rubrica, il favoreggiamento contestato a NC PI in relazione alle condotte consumate da ZE e AP ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8-B. Il Tribunale si era limitato ad osservare che, comunque, il curatore aveva immediatamente segnalato le possibili responsabilità civili e penali degli amministratori, ZE e AP, così da rendere irrilevante la condotta favoreggiatrice del PI. Un giudizio, questo, non condivisibile in diritto. Il Tribunale poi aveva trascurato, in fatto, i seguenti elementi indiziari. PI era perfettamente consapevole del ruolo, di amministratore di mero diritto, del GI e della ragione strumentale sottostante alla sua scelta (avviare la società al fallimento, schermando le responsabilità dei precedenti amministratori). PI, con la complicità di GN, aveva poi redatto lo stato patrimoniale della fallita, allegato all'istanza di fallimento, in cui si dava falsa contezza dell'eliminazione di alcuni cespiti, tanto che anche il curatore ne era stato indotto in errore, non denunziando così i precedenti amministratori. Le condotte descritte ai capi da 1 a 8 derivavano, infatti, dall'esame contabile condotto dal consulente del pm. Un quadro complessivo, volto a nascondere le responsabilità di ZE e di AP, che aveva trovato conferma nelle conversazioni intercettate. ST TI, il commercialista della fallita, aveva ammesso il ruolo di mero prestanome del GI. 7 In conclusione, la condotta del PI era stata sicuramente idonea a favorire i due coimputati. Anche considerando che, per configurare il delitto di favoreggiamento, non era necessario l'effettivo raggiungimenl:o dello scopo. 2.6. Con il sesto motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento all'esclusione del requisito della gravità indiziaria in ordine ai delitti contestati, in relazione al fallimento IA SI, a NC PI ai capi 12-A (la bancarotta documentale derivante dall'annotazione delle fatture di Nest Investimenti), 12-C (la bancarotta documentale relativa alla iscrizione di sopravvenienze passive inesistenti per occultare la distrazione di beni) 12-E (la bancarotta documentale conseguente alla annotazione di altre sopravvenienze, passive ed attive, per occultare errori ed omissioni compiuti negli anni precedenti) e 17 (il favoreggiamento dei coimputati in relazione alle condotte a costoro ascritte ai capi 10, 11, 12, 13, e 14) Il Tribunale si era limitato ad affermare che le condotte erano state poste in essere, in epoca precedente, dal commercialista TI, senza pertanto alcun concorso del PI. Così trascurando, quanto al capo 12-A, la testimonianza di AR AC che aveva riferito come l'interessamento del PI alla società fosse avvenuto nel 2020 e che proprio PI avesse imposto l'inserimento delle sopravvenienze attive e passive decettive rappresentate nella (contestata come falsa) situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2019. Nulla il Tribunale aveva motivato in ordine al capo 12-C. Quanto al capo 12-E, il Tribunale aveva affermato come la teste AR CI avesse riferito che, di quelle scritture, si era occupato il solo TI, dimenticando così gli altri elementi di prova a suo carico, teste illustrati. Quanto al capo 17, si era omesso di considerare tutti gli indizi a carico del PI. Indizi che consentivano di affermare che, nel luglio del 2020, veniva nominato amministratore della società, decotta da anni, NZ GI, scelto dal precedente amministratore ZE, che era stato poi affiancato da GN e PI, per accompagnare la società all'inevitabile fallimento, occultando le responsabilità del ZE stesso. Dalle conversazioni intercettate (citate dal Gip in relazione ai capi 16 e 16-B, relative alle distrazioni consumate a danno della medesima società) emergeva la consapevolezza di tutti gli indagati citati, circa le necessarie falsificazioni da operare. Non si era poi tenuto conto del fatto che anche il curatore era stato indagato per falsità ideologica ed interesse privato. E del fatto che PI aveva a questi riferito di avere operato una "pulizia dei conti". 8 Il consulente del pm aveva evidenziato la falsità dei bilanci redatti negli anni allo scopo di occultare la perdita del capitale. Aveva collocato il dissesto nel 2015, aveva evidenziato le distrazioni e gli artifici contabili realizzati per coprirle, così come erano stati descritti ai capi 12-A, 12-C, e 12-E. La Gdf, nella sua annotazione finale, aveva dato conto del fatto che, dell'esame delle movimentazioni sui conti correnti della fallita, era emersa la prova documentale delle contestate distrazioni. GI aveva confermato di avere ricoperto il ruolo di mero prestanome e ZE aveva ammesso di averlo proposto come amministratore di comodo e che questi si era poi avvalso della consulenza di GN e PI. ST TI aveva ammesso che gli incarichi affidati a GI, GN e PI erano stati conferiti per accompagnare la società al fallimento. Era stato PI ad indicare quali operazioni contabili effettuare. AR AC aveva confermato come le operazioni contabili fossero state predisposte da PI. Si osserva, da ultimo, come lo stesso Tribunale, con una precedente ordinanza, avesse confermato la misura cautelare personale nei confronti di NZ GI per tutti quei i reati per cui l'ordinanza oggi impugnata li aveva revocati nei confronti dei coindagati. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Nicola Lettieri, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. L'Avv. Neri Pinucci, per BE TR, ha dedotto la carenza di interesse della pubblica accusa a proporre ricorso considerando che la cautela personale era stata confermata per altri capi di imputazione e che non era stata neppure ridotta la durata della misura interdittiva. Nel merito il ricorso era infondato posto che erano state censurati anche passaggi relativi alla gravità indiziaria. 5. I difensori di NC PI chiedevano la trattazione del ricorso in forma orale e inviavano memorie (con allegati dei documenti) nella quali concludevano per l'inammissibilità del ricorso perché in esso si erano riproposti gli stessi argomenti già vagliati nelle precedenti fasi cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso della pubblica accusa merita accoglimento in relazione alla posizione di BE TR ed è, invece, manifestamente infondato, nel resto. 9 1. Quanto alla posizione di BE TR va, innanzitutto, precisato che sussiste l'interesse della pubblica accusa al ricorrere a questa Corte, avendo il Tribunale annullato l'ordinanza interdittiva per alcuni dei capi di imputazione. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che, in tema di impugnazioni cautelari, sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre appello avverso l'ordinanza che abbia applicato la misura solo per alcuni dei reati contestati, al fine di conseguirne l'estensione anche agli altri reati, per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza (Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073), avendo, la pubblica accusa, un preciso interesse ad estendere i titoli su cui si poggia la cautela (potendo sempre decaderne alcuni per successive vicende processuali). 1.1. Come si è anticipato, il ricorso promosso nei confronti del TR è fondato. BE TR, infatti, nell'originario atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di applicazione delle misure interdittive, si era limitato a censurare (si riprendono i titoli dei motivi di gravame) l' "attualità del percolo di reiterazione", la "concretezza del pericolo di reiterazione" e la "idoneità della misura", e, quindi, la corretta applicazione del disposto degli artt. 274 e 275 del codice di rito e, pertanto, non il requisito dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 del medesimo codice. Sul giudizio di appello cautelare, le Sezioni unite, già con la sentenza Gibilras (n. 8 del 25/06/1997, Rv. 208313) avevano precisato che la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, pur potendosi estendere a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti. Un approccio ermeneutico che era stato condiviso anche dalle ulteriori pronunce delle sezioni semplici. Si veda, in particolare, Sez.. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti, Rv. 260484, in cui si è ribadito che la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in applicazione al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata ma non all'ambito dei motivi dedotti e ciò soprattutto quando i punti investiti dal gravame si trovano in rapporto di pregiudizialità, dipendenza, inscindibilità o connessione con altri non oggetto di gravame, così da rendere necessaria, per il giudice del gravame, una completa "cognitio causae" nell'ambito del "devoluto". Nello stesso senso Sez. 2, n. 18057 del 01/04/2014, Campana, Rv. 259712. Principio che trova eccezione soltanto nel caso in cui il gravame sia promosso dalla pubblica accusa e ciò al fine di consentire una più ampia tutela delle ragioni 10 della persona a cui si chiede di applicare (in riforma della reiezione del primo giudice) la misura cautelare personale: sul punto la giurisprudenza di questa Corte è costante e da ultimo rappresentata da Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, ARcino, Rv. 283885, in cui si afferma che, in tema di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, ma è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spet:tando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice. Si tratta però di un'ipotesi che, certo, non ricorre nel c:aso di specie, ove BE TR (e non la pubblica accusa) aveva impugnato l'ordinanza di applicazione delle misure interdittive per ragioni diverse dal quadro indiziario formatosi nei suoi confronti in ordine ai reati provvisoriamente ascrittigli. Così che il giudice dell'appello, neppure in conseguenza dei motivi nuovi (che dovevano essere, per considerarsi ammissibili, strettamente collegati con gli originari), avrebbe potuto estendere il proprio giudizio a questioni non scllevate con l'atto di appello e non strettamente conseguenti (o inscindibilmente connesse) ai motivi di gravame. Quanto ad BE TR, pertanto, laddove il Tribunale aveva revocato la misura in ordine ai capi 30 e 31 della rubrica l'ordinanza impugnata va annullata. Da ciò deriva la necessità di rivedere, ad opera del giudice del rinvio, il giudizio complessivo sulle esigenze di cautela, e sulla scelta della misura, oggetto dell'originario atto di appello. 2. Quanto alla posizione di NC PI, occorre ricordare i limiti, insuperabili, del giudizio di legittimità sulle misure di cautela personale. Già le Sezioni unite - con la sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - avevano precisato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 11 Un orientamento interpretativo che era stato ribadito nelle successive pronunce delle Sezioni semplici di cui si ricordano Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 e Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, in cui si è anche precisato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza non consente al giudice di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 3. Alla luce di tali principi di diritto, pertanto, non è consentito a questa Corte quanto sollecitato dalla ricorrente pubblica accusa: la riconsiderazione degli elementi, ipoteticamente indizianti, che avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad una diversa decisione, di conferma del presupposto della gravità indiziaria in relazione alle imputazioni per le quali aveva disposto la revoca della misura. Ciò avrebbe comportato, infatti, la totale revisione, non tanto nell'ordinanza impugnata e del suo appartato motivazionale (l'unico possibile oggetto, lo si ripete) del sindacato di legittimità (peraltro non solo in tema cautelare), ma dell'intero compendio indiziario per verificare la rispondenza dell'ordinanza stessa al medesimo, in tutte le sue parti e nel suo complesso. Una verifica che appartiene, invece, al giudice dell'appello (pur nei limiti del devoluto) e non certo al giudice della legittimità. Una verifica che, di conseguenza, non si estende certo a quel quadro che, nel prosieguo del processo, diventerà da indiziario a probatorio, trovando il proprio limite, appunto, nel mero esame della congruità logica interna all'ordinanza oggi impugnata (oltre che, ovviamente, allo stato degli atti, collocandosi nel contesto di un giudizio cautelare). 4. Va inoltre ricordato come all'odierno ricorrente, NC PI, i reati provvisoriamente ascritti gli sono imputati a titolo di concorso nel reato proprio, non risultando che lo stesso abbia, in alcuna delle condotte contestate, agito da amministratore di fatitS delle varie società fallite. Così che, per ritenere concretato nei suoi confronti un idoneo quadro indiziario, deve anche potersi dedurre il suo consapevole concorso nei relativi reati propri secondo i principi fissati da questa Corte in tema di concorso dell'estraneo nel delitto proprio, concorso che è stato declinato, quanto ai reati fallimentari, commessi dagli amministratori delle società fallite, fra le altre, dalle seguenti pronunce: 12 - Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123, in cui si è precisato che, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell - intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori;
- Sez. 5, n. 37101 del 15/06/2022, Cardarelli, Rv. 283597, in cui si è tuttavia aggiunto che, in tema di concorso dell'"extraneus" nel delitto di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose, il parere reso dal legale della società in seguito fallita (ed il PI è accusato, quale commercialista delle società fallite, di avere, appunto, prestato attività di consulenza professionale) costituisce contributo causalmente rilevante rispetto alla condotta tipica di bancarotta solo nel caso in cui sia risultato decisivo per l'assunzione della condotta da parte dell'"intraneus". Una particolarità, quella del concorso esterno nel reato proprio che, peraltro, ben avrebbe potuto spiegare le ragioni per le quali, come lamenta la pubblica accusa ricorrente, il Tribunale aveva confermato la misura applicata a NZ GI, essendo, invece, costui il liquidatore delle società fallite ed avendo quindi responsabilità diretta, e non concorsuale, nelle condotte contestategli. 5. Da tutte le superiori premesse emerge così l'inammissibilità dei motivi di ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, non emergendo, dalla lettura della medesima, sui punti censurati, una manifesta illogicità della decisione. 5.1. Si è infatti compiuta, già nella prima parte della presente sentenza, una, seppure breve, rassegna delle ragioni per le quali, per ogni capo di imputazione oggi sottoposto al giudizio di legittimità, il Tribunale di Firenze aveva revocato la misura, ragioni la cui non manifesta illogicità impedisce di approfondire ulteriormente il residuo (seppure, secondo l'accusa, ingente) quadro indiziario rinvenibile negli atti di causa, peraltro non allegati al ricorso. Così, per il capo 18 bis si era considerato che le divergenti valutazioni dei consulenti di parte circa la congruità delle poste in bilancio consentisse, di dubitare, quantomeno, della consapevolezza del prevenuto circ:a la loro contestata falsità; vero è che, in sede di merito, i giudici dovranno procedere al vaglio delle 13 due opposti giudizi tecnici, ma, allo stato, la conclusione del Tribunale, in tema di elemento soggettivo del reato, non appare manifestamente illogica. Per il capo 23 - la bancarotta per l'esposizione di passività inesistenti relative al compenso chiesto a RL Paint - la considerazione che, comunque, PI aveva ricevuto e svolto un incarico consulenziale (per il RI) e che, per lo stesso, gli fossero dovuti dei compensi non consentiva, in assenza di ulteriori elementi concreti (che non possono consistere, in questa fase, nell'alternativa ricostruzione del contesto fattuale, pretesa nel ricorso) di ritenere illogica la decisione del Tribunale. Quanto ai capi 8-A e 8-C - il concorso nella distrazione conseguente alla stipula di un contratto di affitto di azienda ed al pagamento dei suoi compensi relati al fallimento di Antiche Tipografie RL - il Tribunale aveva congruamente rilevato come risultasse agli atti il dissenso del PI a tale accordo contrattuale (o quantomeno alla quantificazione del canone) Sul capo 9 - il favoreggiamento di ZE e AP in relazione alle condotte ai medesimi ascritte ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8-B, sempre nell'ambito del fallimento di RL Antiche Tipografie - il Tribunale aveva rilevato, innanzitutto, come non fosse stato l'odierno ricorrente a presentare GI (il prestanome che aveva consentito di occultare le responsabilità dei predetti) ma l'avesse contattato ZE stesso. Quanto all'incidenza della condotta decettiva sulle indagini penali, il Tribunale, ritenendola irrilevante, aveva fatto implicito riferimento a quel filone giurisprudenziale secondo il quale non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta che, non determinando alcuna alterazione del contesto fattuale e non turbando le attività di ricerca ed acquisizione della prova, risulti priva di obiettiva idoneità a sviare le investigazioni in corso (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 14). Se poi, in fatto ciò, corrisponda, nel caso in esame, al vero non è compito, come si è detto, di questa Corte, in questa fase, verificarlo. Sul capo 12-A - la bancarotta documentale conseguente alla annotazione nella contabilità di IA SI di fatture per operazioni inesistenti - non risulta adeguatamente superata l'osservazione del Tribunale secondo la quale il commercialista della fallita era il TI e non si era raggiunta alcuna certezza sul contributo, decisivo, offerto in tale, anche risalente, condotta del PI. Ed altrettanto doveva concludersi in ordine al capo 12-E, la bancarotta documentale derivante dalla annotazione delle sopravvenienze. Sui capi 16-A e 16-C - il concorso nella bancarotta per distrazione relativamente ai compensi di GN e GI richiesti a RL IA SI - il Tribunale si era limitato ad osservare l'assoluta carenza di motivazione 14 dell'ordinanza applicativa sul punto, in particolare sul contributo che PI avrebbe offerto, agli amministratori ed ai soci della fallita, circa i compensi da corrispondere ad un altro consulente, ITavv. GN ed al liquidatore stesso della società. Sul capo 16-B - la bancarotta per l'esposizione di passività inesistenti, relativa ai compensi professionali per le attività svolte dal PI in relazione alle condotte di cui al capo 12 (per il capo 14, a cui il capo 16-B faceva anche riferimento, non si era applicata la misura) - il Tribunale aveva non illogicamente osservato come il diritto al compenso in capo all'imputato, seppure decurtato, fosse stato riconosciuto anche dal giudice delegato. Sul capo 17 - il favoreggiamento di OL ZE in relazione alle condotte relative al fallimento di RL IA IS - non manifestamente illogica era l'osservazione del Tribunale circa il fatto che l'ipotesi d'accusa aveva trovato, allo stato, adeguata smentita nel fatto che era stato ZE ad affidare a GI l'incarico di liquidatore della società e non l'odierno ricorrente (e che tale smentita dell'ipotesi d'accusa minasse l'intero costrutto indiziario). 6. Non resta pertanto che confermare l'inammissibilità dei motivi argomentati dalla pubblica accusa nei confronti di NC PI.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente a TR e BE con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del P.M.. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2023.