CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 20335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20335 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GR CE, nato a [...] il [...] NT CE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsa;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, M. FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. ANTONIO CESARANO del foro di NAPOLI, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20335 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/11/2021 la Corte di appello di Napoli ha confer- mato la sentenza del 17/3/2021 del GUP del Tribunale di Torre Annunziata, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato SC CO e SC UR, previa concessione ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva contestata al CO, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i reati, avvinti in continuazione, di tentato omicidio in danno di TO TT, di porto in luogo pubblico di una pistola cal. 9 nonché di una spranga di metallo, entrambe utilizzate per commettere il primo delitto, con le ulteriori aggravanti delle più persone riunite, con il volto travisato. Fatti commessi ed accertati in Castellamare di Stabia, il 25/5/2020. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, il difensore dei due imputati, sviluppando i seguenti motivi. 2.1. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione per travisamento del fatto. I ricorrenti si dolgono che la volontà omicidiaria sia stata ricavata attraverso una sorta di analisi psicologica delle motivazioni all'azione delittuosa, piuttosto che a seguito di verifica dell'idoneità dell'azione degli imputati. Si denuncia travisamento del fatto nell'affermazione che CO non aveva ragione di usare la pistola per difesa, poiché TT non reagiva. Si ritiene fallace detta affermazione alla luce delle sommarie informazioni rese da UM BA, dipendente della persona offesa, il quale aveva riferito di essersi avvicinato in difesa del TT quando questi era stato colpito con la spranga;
nonché in considerazione del dato di prova generica del rinvenimento dell'ogiva di un unico proiettile esploso dal CO - indirizzato verso terra, essendosi rinvenuto nei pressi del foro di scolo dell'acqua - elemento che consente di escludere non solo l'idoneità dell'azione, ma anche il fattore psicologico tipico del tentativo di omicidio. 2.2. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento psichico della voluntas necandi, nonostante l'esplosione di un unico colpo, circostanza dimostrativa dell'inidoneità dell'azione ad integrare un tentativo di omicidio. In particolare, l'imputato UR - resosi conto della presenza della pistola - aveva esclamato rivolto al CO "Non sparare, non sparare", da ciò manifestandosi l'assenza di volontà di provocare la morte della persona offesa, in quanto l'intento degli imputati era soltanto di effettuare un'azione dimostrativa nei confronti del TT, certamente non diretta ad un esito letale. Infatti, 2 CO si era determinato ad usare la pistola solo quando sia TT, schivato il colpo di sfollagente, che il dipendente BA erano in procinto di reagire all'aggressione, dandosi invece alla fuga alla sola vista dell'arma. 2.3. Violazione di legge con riferimento all'art. 62 n. 6 cod. pen. per l'ingiustificata negazione dell'attenuante del risarcimento del danno. Censurano i ricorrenti la statuizione dei giudici di merito per cui la mancanza di formale offerta reale inibirebbe il riconoscimento dell'invocata attenuante, sottolineando che l'offerta risarcitoria era stata effettuata con denaro contante a mezzo di Ufficiale giudiziario, pur non essendo stata seguita dalla procedura di convalida e dalla relativa sentenza di accertamento. Ma in tal modo opinando, e dunque richiedendo rigidamente di seguire la procedura civilistica di offerta reale convalidata anche per somme contanti, non ci si avvede che così si impedirebbe di procedere al risarcimento del danno nei casi di giudizi direttissimi, ovvero immediati e similari, fattispecie in cui giammai si potrebbe riuscire a completare la procedura di convalida dell'offerta reale prima del giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dagli imputati sono per la gran parte inammissibili, poiché diretti a rilevare vizi non consentiti in sede di legittimità - come nel caso del travisamento del fatto - ovvero riproduttivi delle medesime argomentazioni e deduzioni che già hanno trovato congrua e corretta risposta nell'impugnata sentenza, sicché risultano meramente confutativi. Sarà invece sviluppato il tema dell'offerta reale, anticipando che le doglianze sul punto devono essere disattese. 1.1. Alla trattazione specifica dei motivi, per lo più riferiti al vizio di motivazione, deve farsi una premessa, richiamando il meccanismo della cosiddetta "doppia conforme". È noto che tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale ambito, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione, secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 3 1.2. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Deve altresì ribadirsi che, nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E, sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive. 2. Ciò premesso, si osserva che la denuncia di travisamento del fatto non può essere proposta nel giudizio di legittimità, essendo precluso a questa Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Ma, anche nel caso in cui il vizio dedotto debba intendersi nel senso del travisamento della prova in relazione all'animus necandi, deve escludersi che le sentenze - conformi sul punto della valutazione degli atti compiuti in concorso dagli imputati come inequivocabilmente diretti ad un esito omicidiario - siano affette da tale deragliamento percettivo, peraltro derivante, secondo la difesa ricorrente, non da oggettivo apprezzamento delle evidenze probatorie ma dalla "analisi psicologica" del movente. 2.1. Va sgombrato il campo da tali apodittiche censure, in quanto, invece, risulta logica e coerente con il materiale probatorio la ricostruzione effettuata nell'impugnata sentenza, che è stata delineata non per "deduzione psicologica", bensì per analisi oggettiva delle condotte di CO e UR. Il ruolo dei due imputati è ben delineato alla pagina 7 dell'impugnata sentenza, in cui si disattendono le affermazioni difensive con motivazione del tutto logica, anche in ordine alla esclusione che la condotta tenuta dal CO avesse fini meramente intimidatori, considerato che la pistola non era stata soltanto esibita: invero, dopo aver esploso il primo colpo, CO aveva scarrel- lato più volte l'arma, che si era inceppata. Quanto alla condotta del UR, essa è stata correttamente ricostruita in termini di concorso pieno (vds. pag. 6 e 9), in quanto CO lo aveva dotato di casco integrale e di spranga di ferro, e 4 UR aveva partecipato alla spedizione punitiva senza avere alcun motivo di rancore nei confronti della vittima. È stata anche analizzata approfonditamente la circostanza che UR fosse a conoscenza del fatto che CO fosse armato, né la controversa interpretazione delle parole pronunciate dal primo - "Spara, spara!" secondo il BA;
"Non sparare" secondo il TT - può fornire una certezza in uno o nell'altro senso, ma in ogni caso i giudici del merito hanno rimarcato che, nel momento in cui CO aveva estratto la pistola, UR non aveva mostrato alcuna sorpresa. 2.2. In ordine al dolo omicidiario, oltre all'argomentazione tratta dalla frase "Non sparare" - unica presa in considerazione della difesa ricorrente, mentre si è visto che altro informatore aveva reso una testimonianza opposta 7 si è valorizzato il rinvenimento al suolo di un unico proiettile, ritenuto sintomo di una intenzione di mera minaccia o di tentate lesioni personali. Entrambe le sentenze hanno ravvisato in capo agli imputati il dolo diretto del tentato omicidio, sotto forma di dolo alternativo. Lungi dall'essere ispirati da una mera intenzione intimidatoria, gli imputati intendevano aggredire TT in forma coordinata, che prevedeva una prima azione a sorpresa con colpi di spranga ed una successiva e decisiva azione con la pistola. Lo scarrellamento, si è detto, deponeva per il tentativo di reiterare i colpi, ma l'arma si era inceppata e al contempo i dipendenti del TT si erano mobilitati, costringendo alla fuga gli aggressori. Tale ricostruzione è assistita da logicità e coerenza, sicché non può essere contestata in sede di legittimità, dati gli illustrati limiti derivanti dall'esistenza di una doppia pronuncia conforme. 3. La denegata attenuante del risarcimento integrale del danno risulta giustificata, in quanto nella specie non è stata seguita la prescritta procedura dell'offerta reale, ai sensi dell'art. 1029 e seguenti cod. civ. È noto che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Minzolini, Rv. 265831), dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato (Sez. 2, n. 25579 del 1°/3/2022, Becciu, Rv. 283628: fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità di tale diminuente a fronte del deposito, non comunicato alla parte lesa, di una somma di denaro su un libretto giudiziario). 5 3.1. Nel caso di specie, la persona offesa aveva rifiutato il risarcimento offerto dagli imputati. Era dunque necessaria l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, da indicarsi nelle forme dell'offerta reale, la quale si perfeziona - con effetto liberatorio per il debitore, e salva la valutazione di congruità rimessa al giudice - al momento del deposito della somma presso la cassa depositi e prestiti o presso un istituto bancario. Il rispetto di tali prescrizioni integra l'estremo della effettività delle riparazioni ed è altresì rivelatore della reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (Sez. 5, n. 21517 dell'8/2/2018, Del Pizzo, Rv. 273021; Sez. 1, n. 18440 del 28/04/2006, Friscia, Rv. 233817; Sez. 1, n. 2837 del 13/12/1995, dep. 1996, Musarra, Rv. 204094). In mancanza di tale adempimento, l'offerta risarcitoria non poteva ritenersi ritualmente effettuata. 3.2. Va tuttavia rilevato che l'intenzione risarcitoria degli imputati è stata adeguatamente valorizzata dai giudici di merito, che proprio in ragione di ciò hanno riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, M. FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. ANTONIO CESARANO del foro di NAPOLI, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20335 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/11/2021 la Corte di appello di Napoli ha confer- mato la sentenza del 17/3/2021 del GUP del Tribunale di Torre Annunziata, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato SC CO e SC UR, previa concessione ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva contestata al CO, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i reati, avvinti in continuazione, di tentato omicidio in danno di TO TT, di porto in luogo pubblico di una pistola cal. 9 nonché di una spranga di metallo, entrambe utilizzate per commettere il primo delitto, con le ulteriori aggravanti delle più persone riunite, con il volto travisato. Fatti commessi ed accertati in Castellamare di Stabia, il 25/5/2020. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, il difensore dei due imputati, sviluppando i seguenti motivi. 2.1. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione per travisamento del fatto. I ricorrenti si dolgono che la volontà omicidiaria sia stata ricavata attraverso una sorta di analisi psicologica delle motivazioni all'azione delittuosa, piuttosto che a seguito di verifica dell'idoneità dell'azione degli imputati. Si denuncia travisamento del fatto nell'affermazione che CO non aveva ragione di usare la pistola per difesa, poiché TT non reagiva. Si ritiene fallace detta affermazione alla luce delle sommarie informazioni rese da UM BA, dipendente della persona offesa, il quale aveva riferito di essersi avvicinato in difesa del TT quando questi era stato colpito con la spranga;
nonché in considerazione del dato di prova generica del rinvenimento dell'ogiva di un unico proiettile esploso dal CO - indirizzato verso terra, essendosi rinvenuto nei pressi del foro di scolo dell'acqua - elemento che consente di escludere non solo l'idoneità dell'azione, ma anche il fattore psicologico tipico del tentativo di omicidio. 2.2. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento psichico della voluntas necandi, nonostante l'esplosione di un unico colpo, circostanza dimostrativa dell'inidoneità dell'azione ad integrare un tentativo di omicidio. In particolare, l'imputato UR - resosi conto della presenza della pistola - aveva esclamato rivolto al CO "Non sparare, non sparare", da ciò manifestandosi l'assenza di volontà di provocare la morte della persona offesa, in quanto l'intento degli imputati era soltanto di effettuare un'azione dimostrativa nei confronti del TT, certamente non diretta ad un esito letale. Infatti, 2 CO si era determinato ad usare la pistola solo quando sia TT, schivato il colpo di sfollagente, che il dipendente BA erano in procinto di reagire all'aggressione, dandosi invece alla fuga alla sola vista dell'arma. 2.3. Violazione di legge con riferimento all'art. 62 n. 6 cod. pen. per l'ingiustificata negazione dell'attenuante del risarcimento del danno. Censurano i ricorrenti la statuizione dei giudici di merito per cui la mancanza di formale offerta reale inibirebbe il riconoscimento dell'invocata attenuante, sottolineando che l'offerta risarcitoria era stata effettuata con denaro contante a mezzo di Ufficiale giudiziario, pur non essendo stata seguita dalla procedura di convalida e dalla relativa sentenza di accertamento. Ma in tal modo opinando, e dunque richiedendo rigidamente di seguire la procedura civilistica di offerta reale convalidata anche per somme contanti, non ci si avvede che così si impedirebbe di procedere al risarcimento del danno nei casi di giudizi direttissimi, ovvero immediati e similari, fattispecie in cui giammai si potrebbe riuscire a completare la procedura di convalida dell'offerta reale prima del giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dagli imputati sono per la gran parte inammissibili, poiché diretti a rilevare vizi non consentiti in sede di legittimità - come nel caso del travisamento del fatto - ovvero riproduttivi delle medesime argomentazioni e deduzioni che già hanno trovato congrua e corretta risposta nell'impugnata sentenza, sicché risultano meramente confutativi. Sarà invece sviluppato il tema dell'offerta reale, anticipando che le doglianze sul punto devono essere disattese. 1.1. Alla trattazione specifica dei motivi, per lo più riferiti al vizio di motivazione, deve farsi una premessa, richiamando il meccanismo della cosiddetta "doppia conforme". È noto che tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale ambito, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione, secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 3 1.2. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Deve altresì ribadirsi che, nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E, sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive. 2. Ciò premesso, si osserva che la denuncia di travisamento del fatto non può essere proposta nel giudizio di legittimità, essendo precluso a questa Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Ma, anche nel caso in cui il vizio dedotto debba intendersi nel senso del travisamento della prova in relazione all'animus necandi, deve escludersi che le sentenze - conformi sul punto della valutazione degli atti compiuti in concorso dagli imputati come inequivocabilmente diretti ad un esito omicidiario - siano affette da tale deragliamento percettivo, peraltro derivante, secondo la difesa ricorrente, non da oggettivo apprezzamento delle evidenze probatorie ma dalla "analisi psicologica" del movente. 2.1. Va sgombrato il campo da tali apodittiche censure, in quanto, invece, risulta logica e coerente con il materiale probatorio la ricostruzione effettuata nell'impugnata sentenza, che è stata delineata non per "deduzione psicologica", bensì per analisi oggettiva delle condotte di CO e UR. Il ruolo dei due imputati è ben delineato alla pagina 7 dell'impugnata sentenza, in cui si disattendono le affermazioni difensive con motivazione del tutto logica, anche in ordine alla esclusione che la condotta tenuta dal CO avesse fini meramente intimidatori, considerato che la pistola non era stata soltanto esibita: invero, dopo aver esploso il primo colpo, CO aveva scarrel- lato più volte l'arma, che si era inceppata. Quanto alla condotta del UR, essa è stata correttamente ricostruita in termini di concorso pieno (vds. pag. 6 e 9), in quanto CO lo aveva dotato di casco integrale e di spranga di ferro, e 4 UR aveva partecipato alla spedizione punitiva senza avere alcun motivo di rancore nei confronti della vittima. È stata anche analizzata approfonditamente la circostanza che UR fosse a conoscenza del fatto che CO fosse armato, né la controversa interpretazione delle parole pronunciate dal primo - "Spara, spara!" secondo il BA;
"Non sparare" secondo il TT - può fornire una certezza in uno o nell'altro senso, ma in ogni caso i giudici del merito hanno rimarcato che, nel momento in cui CO aveva estratto la pistola, UR non aveva mostrato alcuna sorpresa. 2.2. In ordine al dolo omicidiario, oltre all'argomentazione tratta dalla frase "Non sparare" - unica presa in considerazione della difesa ricorrente, mentre si è visto che altro informatore aveva reso una testimonianza opposta 7 si è valorizzato il rinvenimento al suolo di un unico proiettile, ritenuto sintomo di una intenzione di mera minaccia o di tentate lesioni personali. Entrambe le sentenze hanno ravvisato in capo agli imputati il dolo diretto del tentato omicidio, sotto forma di dolo alternativo. Lungi dall'essere ispirati da una mera intenzione intimidatoria, gli imputati intendevano aggredire TT in forma coordinata, che prevedeva una prima azione a sorpresa con colpi di spranga ed una successiva e decisiva azione con la pistola. Lo scarrellamento, si è detto, deponeva per il tentativo di reiterare i colpi, ma l'arma si era inceppata e al contempo i dipendenti del TT si erano mobilitati, costringendo alla fuga gli aggressori. Tale ricostruzione è assistita da logicità e coerenza, sicché non può essere contestata in sede di legittimità, dati gli illustrati limiti derivanti dall'esistenza di una doppia pronuncia conforme. 3. La denegata attenuante del risarcimento integrale del danno risulta giustificata, in quanto nella specie non è stata seguita la prescritta procedura dell'offerta reale, ai sensi dell'art. 1029 e seguenti cod. civ. È noto che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Minzolini, Rv. 265831), dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato (Sez. 2, n. 25579 del 1°/3/2022, Becciu, Rv. 283628: fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità di tale diminuente a fronte del deposito, non comunicato alla parte lesa, di una somma di denaro su un libretto giudiziario). 5 3.1. Nel caso di specie, la persona offesa aveva rifiutato il risarcimento offerto dagli imputati. Era dunque necessaria l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, da indicarsi nelle forme dell'offerta reale, la quale si perfeziona - con effetto liberatorio per il debitore, e salva la valutazione di congruità rimessa al giudice - al momento del deposito della somma presso la cassa depositi e prestiti o presso un istituto bancario. Il rispetto di tali prescrizioni integra l'estremo della effettività delle riparazioni ed è altresì rivelatore della reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (Sez. 5, n. 21517 dell'8/2/2018, Del Pizzo, Rv. 273021; Sez. 1, n. 18440 del 28/04/2006, Friscia, Rv. 233817; Sez. 1, n. 2837 del 13/12/1995, dep. 1996, Musarra, Rv. 204094). In mancanza di tale adempimento, l'offerta risarcitoria non poteva ritenersi ritualmente effettuata. 3.2. Va tuttavia rilevato che l'intenzione risarcitoria degli imputati è stata adeguatamente valorizzata dai giudici di merito, che proprio in ragione di ciò hanno riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente