Sentenza 1 ottobre 2003
Massime • 1
Nel caso di rinvio di un'udienza, l'avviso al difensore per l'udienza successiva è dovuto soltanto in caso di sua assenza per legittimo impedimento, di talché, quando detta assenza sia ingiustificata, nessun avviso deve essere spedito, gravando sull'interessato l'onere di accertarsi degli sviluppi del procedimento, ed a nulla rilevando che lo stesso sia stato sostituito ai sensi dell'art. 97 comma quarto cod. proc. pen., posto che tale sostituzione non implica cessazione dall'incarico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2003, n. 49125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49125 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Francesco Romano Presidente
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
2. Dott. Arturo Cortese Consigliere
3. Dott. Saverio Mannino Consigliere
4. Dott. Domenico Carcano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SA ME, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza 18/2/2003 del Tribunale di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Letto il parere del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze con sentenza 18/2/2003 pronunciata ex art.444 c.p.p. applicava a SA ME la pena di anni uno e mesi 6 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per i reati di cui agli artt.81, 337, 582-576, 648 c.p. e 73, c. 5 d.p.r. 309/90.
Ricorre la difesa dell'imputato per violazione dell'art. 179 c.p.p. in quanto il SA era stato rinviato a giudizio direttissimo per l'udienza del 13/2/2003, nella quale il difensore di fiducia era stato sostituito ai sensi dell'art. 97, c. 4, c.p.p.. L'udienza veniva rinviata al 18/2/2003 senza che il rinvio venisse notificato al difensore di fiducia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La sostituzione del difensore fiduciario con un difensore d'ufficio per la momentanea assenza ingiustificata del primo non comporta la revoca automatica del difensore fiduciario. Questi permane nell'incarico ed ha quindi l'onere, perdurando il suo mandato difensivo, di accertarsi dello sviluppo del procedimento senza necessità di avvisi che non gli sarebbero dovuti ove avesse svolto compiutamente il suo ruolo partecipando all'udienza poi rinviata. Come all'imputato contumace non deve essere dato alcun avviso della successiva udienza, parimenti al difensore assente tale avviso non compete, ne' vi è alcuna previsione normativa in questo senso. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'1 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 DICEMBRE 2003.