Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2003, n. 49125
CASS
Sentenza 1 ottobre 2003

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Nel caso di rinvio di un'udienza, l'avviso al difensore per l'udienza successiva è dovuto soltanto in caso di sua assenza per legittimo impedimento, di talché, quando detta assenza sia ingiustificata, nessun avviso deve essere spedito, gravando sull'interessato l'onere di accertarsi degli sviluppi del procedimento, ed a nulla rilevando che lo stesso sia stato sostituito ai sensi dell'art. 97 comma quarto cod. proc. pen., posto che tale sostituzione non implica cessazione dall'incarico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2003, n. 49125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49125
    Data del deposito : 1 ottobre 2003

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