Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 02325 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IN MILEO Presidente R.G.N. 16348/00 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron. 5578 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep . Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere - Ud. 25/10/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: BNA - BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA S.p.A., in legale rappresentante pro tempore, persona del domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO elettivamente EMANUELE II 326 presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA IO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE CANCELLERIA DELLA *CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 2001 rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE 4095 MARZIALE, giusta delega in atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
CAMPANILE DI CO AN & C. SNC;
intimato avverso la sentenza n. 3687/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 16/11/99 R.G.N. 40732/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato MARZIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Napoli, MA RG, premesso di aver lavorato alle dipendenze di varie imprese di pulizia operanti nei locali della Banca Nazionale dell'Agricoltura e, da ultimo, alle dipendenze della società in nome collettivo PA, e di aver espletato la propria attività lavorativa al mattino presso i locali dell'agenzia sita al Parco San Paolo e di pomeriggio presso la sede di via Toledo, e che dal febbraio 1991 aveva effettuato quattro ore giornaliere di lavoro presso l'agenzia san Paolo e presso l'Archivio, dove non aveva svolto compiti di pulizia, ma era stato impegnato a coadiuvare l'impiegato di banca LE IN, addetto all'economato, provvedendo al prelievo, sistemazione e predisposizioni dei moduli per la consegna alle varie agenzie della Banca, e di aver svolto autonomamente, dal collocamento a riposo del LE ( 1 settembre 1990), i compiti propri di quest'ultimo; tutto ciò premesso, deduceva che quest'attività, anche se dissimulata attraverso la qualità di dipendente della società di pulizie, in realtà era プ stata svolta alle dipendenze e nell'interesse della banca, per cui chiedeva, previa declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Banca dal primo luglio 1990, il relativo riconoscimento, con inquadramento quale impiegato di seconda categoria, con condanna della Banca, anche in solido con la società PA, al pagamento di quanto dovutogli a titolo di differenze retributive ed altro. Il pretore, con sentenza del 28 aprile 1993, accoglieva la domanda, ed il tribunale di Napoli, pronunziando in sede di appello proposto dalla Banca nazionale dell'Agricoltura e dalla società PA, con sentenza in data 8 luglio 1999, rigettava gli appelli. Avverso questa sentenza la Banca Nazionale dell'Agricoltura ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Alla società PA non è stato notificato il ricorso. MA RG resiste con controricorso. Motivi della decisione Premesso che non era necessaria la notifica del ricorso alla società PA ( Cass. n. 14510 del 1999, per la quale, un caso di interposizione fittizia della prestazione di lavoro non esiste litisconsorzio necessario tra interponente ed interposto ), con il primo motivo di annullamento il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nonché vizi della motivazione, sostenendo che erroneamente il tribunale ha ritenuto essersi costituito un rapporto di lavoro del MA alle dipendenze della Banca. Il motivo è infondato. Osserva la Corte non esservi dubbio che la società PA utilizzasse il personale dipendente in più aziende, e che effettivamente il MA fosse dipendente di tale società, ma ciò non toglie che, come risulta dalla sentenza impugnata, costui abbia lavorato alle dipendenze e nell'interesse della banca, svolgendo non solo attività di pulizia e di facchinaggio, ma coadiuvando il LE e, addirittura, sostituendolo. Tali accertamenti di fatto operati dal tribunale non sono contestabili in questa sede, dato che essi poggiano sulle risultanze processuali acquisite, correttamente valutate dalla ben motivata sentenza, in cui il ricorso non riesce a cogliere ed a dimostrare vizi di motivazione, in realtà solo enunciati, risolvendosi solo in una diversa lettura delle risultanze processuali. 2 . Questo è tanto vero che ricorrente deve poi sostenere che il tribunale avrebbe omesso di indagare quale fosse l'attività prevalente svolta dal MA. Invece il tribunale ha preso in esame la tesi della supposta prevalenza dell'attività di facchinaggio e di pulizia rispetto a quella propriamente di economato, ed ha accertato che il MA provvedeva a certi compiti, minutamente descritti, e che addirittura, andato in pensione il LE, sostituì quest'ultimo, essendo un nuovo dipendente della Banca, tale Orefice, del tutto inesperto. La sentenza quindi si diffonde nell'analisi delle attività di cui si è detto, e non merita le censure di cui è stata fatta oggetto. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora la violazione delle norme citate sub 1), rilevando che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dalla legge, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni, ma, contrariamente all'avviso del tribunale, solo limitatamente al periodo in cui si è realizzata la interposizione vietata. Senonchè proprio per effetto di tale norma il tribunale è pervenuto alla и conclusione di cui si è detto, ritenendo però, in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 7670 del 1998 e n.1144 del 1998, v, anche n. 4551 del 1990), la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tesi alla quale ricorrente si limita ad opporre che quella diversa, da essq sostenuta, non comporta necessariamente la sussistenza ( conseguenza che sarebbe lo stesso ricorso riconosce che sarebbe inammissibile) di rapporti di lavoro a tempo determinato al di fuori dei casi previsti dalla legge. Anche il terzo motivo, infine, è inaccoglibile. 3 Con esso ricorrente denuncia la omessa pronuncia ad opera del tribunale su un motivo di appello, deducendo che la sentenza impugnata ha ritenuto che nessuna doglianza fosse stata proposta dalla parte appellante riguardo all'inquadramento del MA nella seconda categoria impiegatizia, mentre la questione dell'inquadramento era stata regolarmente devoluta al tribunale con un passo contenuto a pag. 6 dell'atto di appello. Anche tale motivo è infondato. Infatti il tribunale si fatto carico di stabilire quale fossero le funzioni del MA ed ha ritenuto, sia pure implicitamente, ma non per questo meno chiaramente, che costui svolgesse attività impiegatizia, specie quando ha accertato che il MA di fatto conduceva l'economato, sostituendo gli impiegati della Banca nello smistamento di stampati e moduli, al punto di non poter godere delle ferie in quanto la Banca non aveva con chi sostituirlo. Risulta quindi puntualmente dalla sentenza che il MA svolgeva attività tipicamente impiegatizia, per cui anche sotto questo profilo, il ricorso che in ordine alla specifica qualifica ( seconda categoria) - è - del tutto sommario e generico, va disatteso. Inoltre può aggiungersi che dalla lettura dell'intero motivo di appello, con il quale la ricorrente afferma di aver devoluto la questione al tribunale, emerge che anche esso era del tutto generico e che non proponeva alternativa alcuna.
P.Q.M.
) D La Corte rigetta il ricorso e condanna la Banca ricorrente al pagamento , O 0 1 A L S L . delle spese processuali in favore di MA RG, liquidate in S 3 O T E 3 B R ad Ewes M. 36 L22000 per roltre a L.
4.000.000 per onorario di avvocatopou T 5 امه ешко 2065 I A ' D . A L S L A N E E T P Roma, 25 ottobre 2001 D S S 3 I 7 O I - S P N 8 N G - M Il Presidente Il Cons. est. E I 1 O S BuBre outu 1 A I A INмес то ми D A , D E E O E G O T R T G T N T E S E I S L I G R E I Whe E IL CANCEL D R A O Depositato in Cancelleria S 18 FEB.2002 oggi, 4 LIERE