Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RD NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARACINI 11, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PANUNZI, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO PETTINARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 357/01 del Tribunale di CAMERINO, depositata il 10/07/01 R.G.N. 26/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra BO LA ha lavorato nel corso dell'anno 1995 con un contratto tempo parziale orizzontale di mezz'ora al giorno, per 12 ore mensili, alle dipendenze della impresa di pulizie Baldoni Ivana, nonché con contratti a tempo parziale verticale per complessive 96 giornate, di cui 18 giornate con la stessa impresa di pulizie, e 78 con l'Ente Poste Italiane.
In tale situazione di fatto, il Tribunale di Camerino, con sentenza 3/10 luglio 2001, confermando sul punto la sentenza pretorile, ha ritenuto l'Inps obbligato a corrispondere la indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico motivo. La intimata si è costituita con controricorso, resistendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 44 r.d. 2270/1924; 45, 73, 75, 76, 77 r.d.l. 1827/1935; 5 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 1984, n. 863; 7 d.l. 86/1988 (art. 360, n. 3 c.p.c.), contesta che nella fattispecie sopra riassunta si verta in uno stato di disoccupazione involontaria. Il motivo è fondato.
In nessun caso un contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale può dare luogo a indennità di disoccupazione. Per quanto riguarda il tempo parziale verticale, il Collegio si attiene ai principi statuiti con la recente sentenza di questa Corte a Sezioni unite 6 febbraio 2003 n. 1732, secondo cui ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo c.d. verticale a base annua non spetta la indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, ' posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volonta' del lavoratore contraente, non da luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una eadem ratio, la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione, e che sono per tale motivo indicati in apposito provvedimento ministeriale.
Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 c.p.c., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, respingendo la domanda.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 16 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004