CASS
Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 10828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10828 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso presentato da LO CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 22/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le memorie a firma del difensore del ricorrente, avv. Carmelo Tuccio, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, in particolare il terzo, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 10828 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 06/11/2025 1. Con sentenza del 22 gennaio 2025 la Corte di appello di Caltanissetta -in parziale riforma di quella con cui il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, il 28 maggio 2024, aveva dichiarato LO NI responsabile dei reati ascrittigli, di cui agli artt. 7, comma 2, d.l. 4/2019, conv. con modifiche con I. 26/2019, in relazione all'art. 3, comma 8, del medesimo decreto, contestato a partire dal 18 aprile 2022, trentesimo giorno successivo alla data di assunzione (capo a), e 4 I. 628/1961, come modificato dall'art. 28 d.lgs. 758/1994, contestato il 23 marzo 2022 (capo b), unificati per il vincolo della continuazione, e ritenute le attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali- ha rideterminato la pena nella misura di mesi otto e giorni dieci di reclusione in accoglimento dei rilievi difensivi sulla erroneità del calcolo operato dal primo giudice e, comunque, in forza di rinnovata, più benevola, applicazione dei criteri dettati dall'art. 133 cod.pen.. 2. LO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza della Corte territoriale, affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per mancata assoluzione dell'imputato. Assume la difesa di aver richiesto, con l'atto di appello, l'assoluzione. Deduce che la Corte, nel respingere il gravame, si è posta in contrasto con principi e norme regolatori della materia e con gli elementi probatori disponibili. Rammentato il disposto dell'art. 7 che sanziona, al comma 2, «[L]'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, [...]», nonché dell'art. 3, comma 8, rileva che l'imputato, una volta assunto, avrebbe ritenuto, in buona fede, di non dover provvedere a comunicazione alcuna all'INPS, adempimento curato dal datore di lavoro, sicché sarebbe escluso ab imis ogni intento profittatore, e il dolo. 2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione del minimo della pena. Già in appello la difesa aveva lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al discostamento dal minimo edittale, richiesta giustificata dalla "necessità di meglio adeguare la pena al caso concreto" "sulla constatazione di precisi elementi circostanziali che si evincono dalle risultanze sugli elementi oggetti e le condizioni soggettive dell'imputato". 2.3. Col terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, di cui 2 aveva invocato l'applicazione, negata sulla scorta di una inesistente causa ostativa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo quanto al terzo motivo, per quanto di seguito esposto;
inammissibile nel resto. 1. Giova premettere che, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39122 del 22/09/2015 Ud. -dep. 25/09/2015- Rv. 264535; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19712 del 06/02/2015 Ud. -dep. 13/05/2015- Rv. 263541; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31811 del 08/05/2012 Ud. -dep. 06/08/2012- Rv. 254329). Nel caso in esame i motivi primo e secondo di censura sono formulati per "violazione di legge e vizio di motivazione" in maniera del tutto generica senza peraltro specificare quale sarebbe la norma asseritamente violata. Inoltre, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez.
2 - n. 38676 del 24/05/2019 Ud. (dep. 19/09/2019 ) Rv. 277518 - 02) . 2. A tale onere il ricorrente, in relazione ai denunciati vizi di motivazione, si è sottratto. 3. Infine, i predetti motivi di doglianza risultano del tutto assertivi, e privi di specificità, anche in quanto reiterativi (emblematico il riferimento, nel secondo motivo di ricorso, all'essere stata la pena base "fissata in misura doppia al minimo 3 edittale previsto dalla norma di riferimento", pedissequamente riproponendo in parte qua il motivo di appello, a fronte di una rivisitazione da parte della Corte territoriale della pena base commisurata in anni uno mesi sei, inferiore a quella base edittale) di doglianze (esse stesse ai limiti della a-specificità) già esaminate e non accolte dalla Corte di Appello, non confrontandosi con la motivazione puntualmente resa dalla Corte di merito in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 7 di. 4/2019, ed alla misura della pena. 5. Fondato è, invece, il terzo motivo. Risulta anche dalla motivazione della Corte territoriale la richiesta della difesa di applicazione dalla pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Richiesta rigettata dai giudici di merito «risultando ostativa ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) legge n. 689/81 la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali, cui l'imputato era stato ammesso in data 17.4.2015, disposta con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta emessa in data 9.2.2016». Osserva il Collegio che l'art. 59 I. 689/81 Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, elenca tassativamente i casi in cui la pena detentiva non può essere sostituita come di seguito: «a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive;
è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale». In assenza di una norma che indichi la situazione indicata in sentenza come ostativa alla sostituzione, la decisione impugnata si pone in contrasto con la lettera della legge e con la ratio della stessa che mira a rivitalizzare le pene sostitutive delle detenzioni di breve durata, onde evitare, innanzi tutto, gli effetti de- socializzanti della detenzione e collide con il principio secondo cui il sacrificio della libertà personale va contenuto entro il minimo necessario, oltre che della necessaria finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 della Costituzione. 4 6. La sentenza deve dunque essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello competente per territorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma il 6 novembre 2025 La Co t Il Presidente
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le memorie a firma del difensore del ricorrente, avv. Carmelo Tuccio, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, in particolare il terzo, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 10828 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 06/11/2025 1. Con sentenza del 22 gennaio 2025 la Corte di appello di Caltanissetta -in parziale riforma di quella con cui il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, il 28 maggio 2024, aveva dichiarato LO NI responsabile dei reati ascrittigli, di cui agli artt. 7, comma 2, d.l. 4/2019, conv. con modifiche con I. 26/2019, in relazione all'art. 3, comma 8, del medesimo decreto, contestato a partire dal 18 aprile 2022, trentesimo giorno successivo alla data di assunzione (capo a), e 4 I. 628/1961, come modificato dall'art. 28 d.lgs. 758/1994, contestato il 23 marzo 2022 (capo b), unificati per il vincolo della continuazione, e ritenute le attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali- ha rideterminato la pena nella misura di mesi otto e giorni dieci di reclusione in accoglimento dei rilievi difensivi sulla erroneità del calcolo operato dal primo giudice e, comunque, in forza di rinnovata, più benevola, applicazione dei criteri dettati dall'art. 133 cod.pen.. 2. LO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza della Corte territoriale, affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per mancata assoluzione dell'imputato. Assume la difesa di aver richiesto, con l'atto di appello, l'assoluzione. Deduce che la Corte, nel respingere il gravame, si è posta in contrasto con principi e norme regolatori della materia e con gli elementi probatori disponibili. Rammentato il disposto dell'art. 7 che sanziona, al comma 2, «[L]'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, [...]», nonché dell'art. 3, comma 8, rileva che l'imputato, una volta assunto, avrebbe ritenuto, in buona fede, di non dover provvedere a comunicazione alcuna all'INPS, adempimento curato dal datore di lavoro, sicché sarebbe escluso ab imis ogni intento profittatore, e il dolo. 2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione del minimo della pena. Già in appello la difesa aveva lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al discostamento dal minimo edittale, richiesta giustificata dalla "necessità di meglio adeguare la pena al caso concreto" "sulla constatazione di precisi elementi circostanziali che si evincono dalle risultanze sugli elementi oggetti e le condizioni soggettive dell'imputato". 2.3. Col terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, di cui 2 aveva invocato l'applicazione, negata sulla scorta di una inesistente causa ostativa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo quanto al terzo motivo, per quanto di seguito esposto;
inammissibile nel resto. 1. Giova premettere che, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39122 del 22/09/2015 Ud. -dep. 25/09/2015- Rv. 264535; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19712 del 06/02/2015 Ud. -dep. 13/05/2015- Rv. 263541; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31811 del 08/05/2012 Ud. -dep. 06/08/2012- Rv. 254329). Nel caso in esame i motivi primo e secondo di censura sono formulati per "violazione di legge e vizio di motivazione" in maniera del tutto generica senza peraltro specificare quale sarebbe la norma asseritamente violata. Inoltre, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez.
2 - n. 38676 del 24/05/2019 Ud. (dep. 19/09/2019 ) Rv. 277518 - 02) . 2. A tale onere il ricorrente, in relazione ai denunciati vizi di motivazione, si è sottratto. 3. Infine, i predetti motivi di doglianza risultano del tutto assertivi, e privi di specificità, anche in quanto reiterativi (emblematico il riferimento, nel secondo motivo di ricorso, all'essere stata la pena base "fissata in misura doppia al minimo 3 edittale previsto dalla norma di riferimento", pedissequamente riproponendo in parte qua il motivo di appello, a fronte di una rivisitazione da parte della Corte territoriale della pena base commisurata in anni uno mesi sei, inferiore a quella base edittale) di doglianze (esse stesse ai limiti della a-specificità) già esaminate e non accolte dalla Corte di Appello, non confrontandosi con la motivazione puntualmente resa dalla Corte di merito in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 7 di. 4/2019, ed alla misura della pena. 5. Fondato è, invece, il terzo motivo. Risulta anche dalla motivazione della Corte territoriale la richiesta della difesa di applicazione dalla pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Richiesta rigettata dai giudici di merito «risultando ostativa ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) legge n. 689/81 la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali, cui l'imputato era stato ammesso in data 17.4.2015, disposta con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta emessa in data 9.2.2016». Osserva il Collegio che l'art. 59 I. 689/81 Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, elenca tassativamente i casi in cui la pena detentiva non può essere sostituita come di seguito: «a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive;
è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale». In assenza di una norma che indichi la situazione indicata in sentenza come ostativa alla sostituzione, la decisione impugnata si pone in contrasto con la lettera della legge e con la ratio della stessa che mira a rivitalizzare le pene sostitutive delle detenzioni di breve durata, onde evitare, innanzi tutto, gli effetti de- socializzanti della detenzione e collide con il principio secondo cui il sacrificio della libertà personale va contenuto entro il minimo necessario, oltre che della necessaria finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 della Costituzione. 4 6. La sentenza deve dunque essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello competente per territorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma il 6 novembre 2025 La Co t Il Presidente