Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45160
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Sentenza 27 ottobre 2004

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Le figure criminose previste, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma dell'art. 628 cod. pen. (rapina propria e impropria) individuano due distinte, autonome ipotesi di reato, in quanto, pur avendo entrambe ad oggetto la medesima condotta volta all'impossessamento della cosa mobile altrui, l'elemento psicologico si atteggia in modo differente giacché, mentre nella rapina propria la violenza o la minaccia hanno lo scopo di coartare la volontà della persona offesa, che viene spossessata del bene, in quella impropria esse vengono esercitate per scoraggiare la reazione della persona offesa che ne ha già subito lo spossessamento. Ne consegue che, una volta contestato all'imputato il reato di rapina propria, la sentenza che ritenga ricorrere, all'esito del giudizio abbreviato, quello di rapina impropria si configura come modificativa del titolo del reato e, come tale, è legittimamente appellabile dal P.M. a norma dell'art. 443, comma terzo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45160
    Data del deposito : 27 ottobre 2004

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