Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
Le figure criminose previste, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma dell'art. 628 cod. pen. (rapina propria e impropria) individuano due distinte, autonome ipotesi di reato, in quanto, pur avendo entrambe ad oggetto la medesima condotta volta all'impossessamento della cosa mobile altrui, l'elemento psicologico si atteggia in modo differente giacché, mentre nella rapina propria la violenza o la minaccia hanno lo scopo di coartare la volontà della persona offesa, che viene spossessata del bene, in quella impropria esse vengono esercitate per scoraggiare la reazione della persona offesa che ne ha già subito lo spossessamento. Ne consegue che, una volta contestato all'imputato il reato di rapina propria, la sentenza che ritenga ricorrere, all'esito del giudizio abbreviato, quello di rapina impropria si configura come modificativa del titolo del reato e, come tale, è legittimamente appellabile dal P.M. a norma dell'art. 443, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45160 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 27/10/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1150
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN IAcarlo - Consigliere - N. 019087/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CU AN UC N. IL 08/08/1975;
avverso SENTENZA del 22/12/2003 CORTE ASSISE APPELLO di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN ANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Vitaliano Esposito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Domenico Putzolu;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 luglio 2003 il G.U.P. presso il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava CU IA CA colpevole dei reati di omicidio aggravato ai danni di CH Cesare, di tentata rapina e dei collegati reati in materia di armi e qualificato il reato sub B) come rapina impropria, esclusa l'aggravante del nesso teleologico per l'omicidio, concesse le attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 12 di reclusione, oltre al risarcimento in favore delle parti civili. La Corte d'Assise d'Appello di Sassari, con sentenza del 22 dicembre 2003, su appello del P.M., in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava la responsabilità del OR in relazione ai reati originariamente contestati e concesse le attenuanti generiche equivalenti, riconosciuto il vincolo della continuazione, applicata la diminuente del rito abbreviato, lo condannava ad anni 16 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili.
La ricostruzione del fatto è sostanzialmente pacifica: risulta accertato che il OR si recò presso l'armeria gestita dal CH in Olbia, facendosi mostrare una pistola Beretta cal. 9; al gesto del OR che aveva tentato di impadronirsi dell'arma, il CH aveva reagito e i due avevano iniziato una colluttazione nel corso della quale il OR aveva estratto una pistola 7.65 con la quale aveva sparato al commerciante;
erano stati quindi esplosi altri due colpi uno in direzione del viso e l'altro del fianco destro dello stesso. Il OR si era quindi allontanato dal negozio. Al fatto aveva assistito la moglie del CH, SV NA.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente l'ipotesi del reato di rapina impropria, in quanto la reazione del CH avrebbe avuto inizio dopo che il OR si era già impossessato della pistola che gli era stata mostrata.
Secondo i giudici dell'appello, invece, seguendo la dichiarazione dello stesso imputato, questi avrebbe estratto la pistola che aveva con sè contemporaneamente al tentativo di impossessarsi dell'astuccio ove il CH stava riponendo la pistola che aveva mostrato al cliente. Corretta sarebbe stata quindi l'originaria contestazione di tentata rapina propria e di omicidio aggravato dal nesso teleologico, perché consumato allo scopo di procurarsi l'impunità dal reato di rapina tentata.
Propone ricorso per Cassazione il difensore del OR rilevando, con il primo motivo, la violazione di legge nella parte in cui la Corte d'Assise d'Appello aveva ritenuto ammissibile l'appello del P.M., in violazione di quanto prevede l'art. 443 comma 3^ c.p.p. giacché l'ipotesi ritenuta dalla sentenza impugnata sarebbe sostanzialmente riferita allo stesso reato che era stato originariamente contestato (art. 628, comma 1^ comma 2^ c.p.). Con il secondo motivo si rileva la erronea ricostruzione del fatto, nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza della ipotesi di cui al primo comma dell'art. 628 c.p., anziché di quella di cui al secondo comma.
Con il terzo motivo si rileva la violazione di legge e la illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Assise d'Appello aveva effettuato un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante del nesso teleologico.
Insiste quindi per l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
La questione sollevata con il primo motivo di ricorso è infondata, poiché non è sostenibile che il reato di cui al primo comma dell'art. 628 c.p. sia sostanzialmente lo stesso di quello previsto dal secondo comma: tanto la rapina propria che quella impropria prevedono la medesima condotta volta all'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, ma mentre nel primo caso la violenza o la minaccia è esercitata in funzione di conseguire l'impossessamento, nel secondo caso essa è funzionale a mantenere il possesso della cosa sottratta, ovvero di procurare l'impunità. Si deve quindi rilevare che l'elemento psicologico dell'agente si atteggia in modo differente nelle due ipotesi considerate, giacché nella rapina propria la violenza o la minaccia ha lo scopo di coartare la volontà della parte offesa, che viene spossessata;
nel secondo caso, invece, essa viene esercitata per scoraggiare la reazione della parte offesa, che già ha subito lo spossessamento.
La diversa struttura di un elemento essenziale del reato e cioè del dolo, implica la diversa configurazione delle due ipotesi di reato, che non possono certamente costituire due figure della stessa fattispecie di reato, ma, al contrario, danno luogo a due distinte, autonome, configurazioni di ipotesi criminose.
Non può dunque essere invocata la violazione dell'art. 443 comma 3^ c.p.p. che preclude al P.M. di appellare la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio con il rito abbreviato, "salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato". Le doglianze sollevate con il secondo motivo attengono alla ricostruzione del fatto e, come tali, non possono essere esaminate nel presente giudizio di legittimità in presenza di una motivazione coerente ed adeguata sul piano logico e rispettosa della corretta applicazione della legge penale e processuale.
Per quanto riguarda infine il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, più che prospettare correttamente vizi di legittimità, sono formulati rilievi e valutazioni, non attinenti alla sentenza impugnata, trattati in modo generico e riguardanti la ricostruzione del fatto e quindi aspetti non deducibili nel giudizio di Cassazione.
Il ricorso deve essere rigettato;
segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso proposto nell'interesse di OR IA CA;
condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2004