Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
La condotta consistente nella prosecuzione di lavori edilizi su un immobile sottoposto a sequestro non integra gli estremi del reato di cui all'art.334 cod.pen.(sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), ne', in virtù del principio di stretta legalità, sono consentite interpretazioni estensive in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2001, n. 29954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29954 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 09/04/2001
1. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - N. 567
3. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 26483/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
HI AR ME, n. 06.12.1944
avverso la sentenza emessa il giorno 04.02.2000 dalla Corte d'appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il 04.02.2000 la Corte d'appello di Palermo confermava la penale responsabilità di HI AR ME per il reato di cui all'art. 334, comma 2, cp., perché, proseguendo i lavori su una costruzione sottoposta a sequestro, la sottraeva alla disponibilità dell'Autorità procedente.
Propone ricorso la prevenuta, deducendo che risulta pacifico in atti che l'immobile "de quo" ricade in zona edificata, onde non è stata compiuta alcuna distruzione di bellezze naturali. DIRITTO
Il reato ascritto non sussiste.
Il Collegio ritiene, invero, di aderire all'indirizzo giurisprudenziale (v., fra le altre, Cass. 05.10.1992, Maricello;
08.10.1990, D'Amico; "contra", fra le più recenti, Cass. 18.04.1994, pm c. Urzo;
26.03.1987, D'Angiò) che esclude la ricondicibilità del fatto contestato alla norma incriminatrice dell'art. 334 cp. Non si vede infatti come la mera prosecuzione, in sè di lavori edilizi su un immobile possa integrare la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento del bene. Nè il principio di stretta legalità consente estensioni improprie di tali nozioni.
L'impugnata sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001