Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2002, n. 8578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8578 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
1661-11-12 168 39 IN NOME DEL085 7 8 / 0 2 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 21842/99 Cron. 23591 Dott. Antonio VELLA Consigliere - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. - Consigliere Ud. 27/02/02 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: AM IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell'avvocato ANDREA C MAGGISANO, che la difende unitamente all'avvocato SALVATORE A NAPOLI, giusta delega in atti;
-ricorrente
contro
NE IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato NICOLA E,TACITO 50, BUCCICO, difeso dall'avvocato ANDREA GALASSO, giusta 2002 delega in atti;
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- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 337/99 del Giudice di pace di CATANZARO, depositata il 16/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato Domenico SERVELLO, per delega dell'Avv. Salvatore A.NAPOLI, depositata in udienza, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per inammissibilità del ricorso in gradato subordine, del 1° -3° -6° motivo, ovvero del 2° motivo, con assorbimento degli altri. -2- MÀ LO c/ RO RG 21842/99 - 1 - Oggetto: pagamento prestazioni professionali e IVA;
giudice di pace;
causa di valore superiore ai due milioni;
appellabilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 24.2.99, l'avv. Luigi Ciam- brone premesso che in data 18.3.92 LO MÀ gli ave- va conferito mandato professionale di predisporre la di- visione dell'eredità paterna tra i vari germani MÀ; che, dopo ch'egli aveva svolto un'intensa attività stra- giudiziale intesa all'adempimento dell'incarico ricevuto, LO MÀ aveva rifiutato senza giustificato motivo di accettare il piano divisionale e, successivamente, gli aveva revocato il già conferito mandato;
che, pertanto, in data 3.11.98 egli aveva presentato istanza al Consi- glio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, presso il quale era iscritto, per la liquidazione degli onorari e delle competenze spettantigli per la prestazione profes- sionale resa, ottenendone la liquidazione della somma di £ 13.250.000 oltre spese generali, IVA e CAP;
che, con missiva 20.1.99, aveva comunicato a LO MÀ la quota di sua pertinenza, ma la richiesta di pagamento era rima- sta inevasa conveniva LO MÀ innanzi al giudice di pace di Catanzaro onde ottenerne la condanna al pagamento in proprio favore, della somma di £ 1.842.187 oltre IVA e CAP, per la quota-parte di sua pertinanza del valore del- AM LO c/ RO RG 21842/99 - 2 - svolte in favore germani le prestazioni professionali MÀ. Costituendosi, LO MÀ contestava gli assunti - eccependo l'incompetenza del giudice adì- avversari ed to, trattandosi, nella specie, d'obbligazione solidale;
il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver conferito alcun mandato al professionista;
l'erronea liquidazione operata dal Consiglio dell'Ordine degli Av- vocati di Catanzaro, poiché all'epoca dei fatti l'attore era praticante procuratore e non avvocato;
la prescrizio- ne del credito ex adverso ai sensi dell'art. 2596 CC - con- cludeva chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza 22.7.99, il giudice di pace di Catan- ritenuto che, in considerazione del valore della zaro dovesse deciderne secondo equità; che l'eccezione causa, d'incompetenza per valore fosse infondata trattandosi, nella specie, di cause scindibili;
che per tal motivo il creditore potesse rivolgersi ai singoli clienti al fine d'ottenerne pro-quota quanto spettantegli secondo la li- quidazione del Consiglio dell'Ordine; che infondata fosse anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attore aveva documentalmente dimostrato l'av- venuto conferimento del mandato professionale a mezzo della lettera datata 14.3.92; che l'ulteriore missiva in- viata dall'Avv. RO concernesse l'incarico da con- MÀ LO c/ RO RG 21842/99 - 3 - AM ferire al tecnico;
che l'eccezione di prescrizione del credito non operasse nella fattispecie in esame, in quan- to il mandato professionale era stato conferito per iscritto;
che non dovesse esaminarsi la correttezza della liquidazione dei compensi operata dal Consiglio dell'Or- dine, da ritenersi a conoscenza dello status del proprio iscritto accoglieva la domanda e, per l'effetto, con- dannava parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di £ 1.842.187, oltre IVA e CAP se fatturati, con gli interessi dalla domanda al saldo, non- ché alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza LO MÀ proponeva ricorso per cassazione con sette motivi. Resisteva il RO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure proposte dal ricorrente avverso l'impu- gnata sentenza non possono essere prese in considerazione in quanto il mezzo di gravame adottato non è appropriato (in caso analogo, Cass. SS.UU. 21.12.99 n. 917). L'impugnazione per saltum con ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost. delle sentenze emesse dal giudice di pace è, infatti, consentita, per il combinato disposto degli artt. 113/II e 339/III CPC, unicamente ove trattisi di sentenze con le quali siasi decisa una con- troversia il cui valore da determinarsi, ovviamente, in MÀ LO c/ RO RG 21842/99 - 4- -relazione al petitum ex art. 10/1 CPC e non al decisum non superi i due milioni di lire (Cass. 13.4.99 n. 3616, 14.12.98 n. 12542 23.9.98 n. 9493). ove, cioè, il valore del- In tutti gli altri casi - la controversia superi i due milioni di lire, come nella specie, ed ove la competenza sia attribuita per materia al giudice di pace ai sensi dell'art. 7/III nn. 1, 2, 3, l'impugnazione della sentenza deve aver luogo me- CPC - diante l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339/I CPC, e ciò quand' anche il giudice di pace abbia ritenuto di decidere la controversia, erroneamente estendendo il po- tere attribuitogli dal secondo comma dell'art. 113 CPC ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa an- che omettendo d'attribuire alla causa il pertinente valo- non secondo diritto ma secondo equità, dacché non è re, il contenuto concreto della decisione impugnanda a deter- minare il mezzo d'impugnazione proponibile, ma il valore о la materia della domanda proposta (Cass. 26.10.00 n. 14099, 7.2.00 n. 1340, 7.12.99 n. 13702, 13.4.99 n. 3616, 1.12.98 n. 12187, 23.9.98 n. 9493). Ove, infatti, si ponga la questione della determi- nazione del valore della presente causa, con riferimento - piùalla domanda proposta dall'attore, ex art. 10/1 CPC precisamente, alla pluralità delle componenti della do- manda svolta, il cui valore dev'essere calcolato somman- MÀ LO c/ RO RG 21842/99 - 5 - dole tra loro, sia che le si consideri quale unica prete- sa di valore complessivo, sia che le si consideri pretese autonome il cui valore complessivo debba essere determi- nato ai sensi dell'art. 10/II CPC risulta agevole rile- vare come, nella parte espositiva dell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice abbia chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento delle competenze spettantile per la svolta opera professionale nell'ammontare di £ 1.842.187 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ne consegue che, malgrado le somme da porre in ag- giunta a quella richiesta quale credito principale non siano state determinate nel loro esatto ammontare, tutta- via il petitum complessivo risulti indiscutibilmente supe- riore ai due milioni di lire di cui all'art. 113 cit., anche se si voglia aver riguardo alla sola imposta sul valore aggiunto (£ 1.842.187 credito professionale + £ 368.437 pari al 20% per IVA £ 2.210.624), e sale a £ -===== 2.247.467 ove si consideri anche il 2% per previdenziali di legge. Occorre infatti tener presente che, qualora insieme ad una domanda di valore determinato ed inferiore al li- mite della competenza del giudice adito sia stata dal- l'attore proposta altra domanda senza precisazione della somma richiesta, il principio del cumulo ex art. 10/II con spostamento della competenza al giudice supe-cit., MÀ LO c/ RO RG 21842/99 - 6 - riore, opera sempre, salva l'ipotesi in cui l'attore di- chiari, in modo non equivoco, di voler contenere il valo- re della seconda domanda entro il predetto limite, ossia in misura pari alla differenza tra questo ed il valore espressamente determinato dell'altra domanda (Cass. 29 maggio 1998 n. 5343, 20 settembre 1995 n. 9945, 30 maggio 1996 n. 5014). Poiché, dunque, nel caso di specie tale ipotesi non s'è verificata, il valore della causa, superiore a due milioni di lire, rendeva la sentenza di primo grado impu- gnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione che va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in E 601,05.05, dei quali E 500/00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 27.02.2002. Il President Il cons. est. E P C ) E I D A I T . C I N I D S U E G ( R T T . 6 E A 4 1 L 1 3 2 - . 9 - 1 7 1 9 9 1 , N 3 4 . Weltiny T N E R E S A E D E R I G I E O S N O T B Z A L E O L IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna а. DEPOSITATO 4 GIU. 2002POSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Q1 Roma