TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 30/03/2026, n. 5930
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Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2026
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Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di sedi nella Regione Campania nel piano di ripartizione

    L'amministrazione gode di ampia discrezionalità nell'individuazione delle sedi da coprire, basata su valutazioni strategiche e di fabbisogno di personale. La mancata inclusione di sedi in Campania non è sindacabile se non in caso di manifesta irragionevolezza o illogicità, non provata in questo caso. Il parere del dirigente locale e i dati organici non sono sufficienti a dimostrare l'illegittimità della scelta.

  • Rigettato
    Mancata assegnazione in soprannumero

    L'amministrazione non era obbligata ad assegnare il ricorrente in soprannumero, soprattutto considerando che si tratta di un concorso interno per avanzamento di carriera, dove il ricorrente avrebbe potuto rinunciare alla promozione per mantenere la sede di servizio e l'assistenza al familiare.

  • Rigettato
    Dati organici non aggiornati

    I dati organici del 2022, pur non specificando la dislocazione territoriale, non sono di per sé sufficienti a provare il mancato aggiornamento della ricognizione delle vacanze contenuta nel piano di ripartizione del 2025.

  • Rigettato
    Istanza prematura

    L'istanza è stata respinta perché prematura, dato che il ricorrente non aveva ancora completato il corso di formazione e acquisito la nuova qualifica. L'amministrazione non poteva valutare nel merito la richiesta prima della conclusione della procedura concorsuale e dell'effettiva assunzione della nuova qualifica.

  • Rigettato
    Mancanza di preferenze per assistenza a familiari disabili nel bando

    Per i concorsi interni di avanzamento di carriera, la tutela ex art. 33, c. 5, L. 104/1992 non prevale sull'ordine di graduatoria, a differenza dei concorsi per esterni. Il ricorrente avrebbe potuto rinunciare alla promozione per mantenere la sede di servizio e assistere il familiare.

  • Rigettato
    Richiesta di assegnazione in Campania o Roma

    La richiesta è infondata in quanto il bando non prevedeva posti in Campania e l'assegnazione a Roma non era garantita dal principio di tutela del familiare disabile in un concorso interno, dove prevale l'ordine di graduatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 30/03/2026, n. 5930
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5930
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo