Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 30/03/2026, n. 5930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5930 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05930/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08450/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8450 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Troisi e Teresa Gambuti, con domicilio eletto presso lo studio ND TE in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 0019021 del 22 maggio 2025 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - avente ad oggetto “Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti di vice ispettore nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024”, con il quale veniva comunicato il piano di ripartizione delle assegnazioni dei vincitori del concorso, nella parte in cui non veniva contemplata, quale sede di assegnazione, alcuna città della Regione Campania, in particolare la città di -OMISSIS- (luogo di residenza dell'odierno ricorrente);
b) della nota prot. n. 8358 del 5 giugno 2025 a firma del Direttore reggente del Servizio ispettori del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - trasmessa al IV Reparto Mobile di -OMISSIS- con protocollo in entrata n. 8708 del 12 giugno 2025 (e notificata in pari data all'ass. capo coordinatore -OMISSIS-) avente ad oggetto “Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-. Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti di vice ispettore nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024. 21° corso di formazione per vice ispettori della Polizia di Stato”, con cui veniva comunicato al ricorrente “Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stata trasmessa l'istanza dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS-, vincitore della procedura concorsuale di cui all'oggetto, che ha chiesto “di essere assegnato nell'attuale sede di lavoro presso il IV Reparto Mobile di -OMISSIS-”, per poter assistere il familiare, portatore di disabilità in situazione di gravità. Al riguardo, nel prendere atto di quanto sopra, si prega di comunicare all'interessato che la sua richiesta, allo stato, non può trovare favorevole accoglimento”;
c) del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno supplemento straordinario nr. 1/26 bis del 30 maggio 2025, con cui veniva pubblicata la tabella delle assegnazioni dei vincitori del “Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024”, nella parte in cui il ricorrente veniva assegnato presso la Questura di Milano;
d) ove lesivo e per quanto di ragione, del decreto del 4 aprile 2024 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale - Supplemento Straordinario n. 1/12 del 4 aprile 2024 con il quale veniva pubblicato il bando di “Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti di vice ispettore nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato”, nella parte in cui non contemplava, ai fini delle assegnazioni delle sede, quale titolo di precedenza e/o preferenza, o comunque di riserva, il possesso, ex art. 33 della L. n. 104/1992, dei benefici per assistenza al familiare disabile in situazione di gravità;
e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi,
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere assegnato presso una sede di -OMISSIS- o, comunque della Regione Campania o, in subordine, alla assegnazione presso una sede di Roma (quale sede più vicina alla residenza del disabile da assistere).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. AR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, già assistente capo coordinatore della Polizia di Stato in servizio dal 2010 presso il IV Reparto mobile di -OMISSIS-, è risultato vincitore del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti per vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con d.C.P. del 4 aprile 2024, collocandosi alla 263° posizione; dopo la pubblicazione della circolare n. 19021 del 22 maggio 2025, recante il piano di ripartizione delle sedi destinate ai vincitori della selezione, tra le quali nessuna alla sede di -OMISSIS-, ha, quindi, presentato in data 26 maggio 2025 istanza al reparto di appartenenza – e in data 5 giugno 2025 all’amministrazione centrale – per chiedere di essere assegnato, al termine delle attività formative, presso lo stesso, oltre che per non disperdere le professionalità acquisite, anche per accudire il figlio minore -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, dichiarato invalido ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge 104/1992 quale portatore di handicap in situazione di gravità (infermità non più revisionabile) in quanto affetto da «-OMISSIS-» , come da verbale della commissione medica ASL del 9 marzo 2020, e bisognoso di assistenza continua, soprattutto per essere accompagnato alle sedute di fisioterapia due volte a settimana e ai controlli periodici all’Ospedale -OMISSIS-.
1.1. Nonostante il parere favorevole del dirigente del IV Reparto mobile di -OMISSIS- e il riconoscimento dei tre giorni di permesso ai sensi dell’art. 33 della legge 104/1992, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato con nota n. 8708 del 12 giugno 2025 ha respinto l’istanza, precisando che «ulteriori richieste di assegnazione, anche in via temporanea, saranno valutate, secondo la normativa vigente, ricorrendone i presupposti normativi, allorquando, a conclusione favorevole del citato corso di formazione, il dipendente sarà assunto in forza, con la nuova qualifica, presso la Questura di Milano» (alla quale era stato medio tempore assegnato).
2. Con ricorso notificato in data 17 luglio 2025 e depositato in data 22 luglio 2025, il sig. -OMISSIS- ha, quindi, impugnato dinanzi a questo Tribunale la circolare con le sedi di assegnazione n. 19021 del 22 maggio 2025, la nota n. 8708 del 12 giugno 2025 e gli atti presupposti (tra i quali il bando di concorso), chiedendone, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento, per i seguenti motivi:
I. «Violazione di legge – violazione e falsa applicazione art. 1, 2, 31 e 32 della Costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 e ss.mm.ii.– violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982 - eccesso di potere - carenza assoluta di istruttoria – difetto di motivazione – illogicità – irrazionalità – manifesta ingiustizia» , sia perché il bando di concorso non avrebbe accordato alcuna preferenza nella scelta della sede al personale che presta assistenza a familiari in condizioni di disabilità, tutelati dagli artt. 2, 3, 31 e 32 della Costituzione, e 1 e 33 della legge 104/1992, quali «norme imperative di rango primario» , in contrasto con i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza amministrativa (anche per quanto riguarda la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo), sia perché la mancata – e immotivata, stando a quanto attestato dal dirigente del IV Reparto mobile – previsione di posti vacanti alla sede di -OMISSIS- «non esimeva affatto la Amministrazione resistente ad accordare la assegnazione richiesta dal ricorrente, tenuto conto della primarietà delle norme a tutela della disabilità invocate dal medesimo ricorrente» ;
II. «Ulteriore violazione di legge – ulteriore violazione e falsa applicazione art. 1, 2, 31 e 32 della Costituzione – ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 e ss.mm.ii. – ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982 - eccesso di potere - carenza assoluta di istruttoria – difetto di motivazione - illogicità – irrazionalità – manifesta ingiustizia» , in quanto, anche a voler ritenere che la p.a. non fosse obbligata nel bando di concorso a istituire un canale preferenziale per l’assegnazione ai reparti a favore dei beneficiari delle tutele previste dalle leggi speciali, il Ministero dell’Interno «ben avrebbe potuto assegnare il ricorrente in soprannumero presso la sede del IV Reparto Mobile di -OMISSIS-» , in linea, ancora una volta, con le conclusioni alle quali è giunta, in caso di “esubero” di personale presso la sede richiesta, la giurisprudenza amministrativa, secondo cui «negare ad un militare che ha documentato esigenze familiari di notevole rilievo, il trasferimento nella zona d’origine perché vi è un esubero di personale, significa far scontare ad un singolo gli effetti di una discutibile gestione del personale in quella provincia” (fra tante Consiglio di Stato, sent. n. 916 del 26.01.2023)» , e, comunque, fornire una più analitica motivazione delle ragioni ostative a tale assegnazione;
III. «Ulteriore violazione di legge – ulteriore violazione e falsa applicazione art. 1, 2, 31 e 32 della Costituzione – ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 e ss.mm.ii. – ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982 - eccesso di potere - carenza assoluta di istruttoria – difetto di motivazione – illogicità – irrazionalità – manifesta ingiustizia» , in quanto i dati occupazionali sui quali la p.a. si è basata per negargli l’assegnazione richiesta sarebbero fermi alle vacanze organiche al 31 dicembre 2022 e, quindi, non aggiornati, ciò determinando un conseguente vizio di istruttoria;
IV. «Ulteriore violazione di legge – ulteriore violazione e falsa applicazione art. 1, 2, 31 e 32 della Costituzione – ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 e ss.mm.ii. – ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982 - eccesso di potere - carenza assoluta di istruttoria – difetto di motivazione – illogicità – irrazionalità – manifesta ingiustizia» , non avendo l’amministrazione provveduto ad assegnarlo, in via subordinata, alla sede di Roma, da lui inserita tra le preferenze e più vicina al nucleo familiare, quantomeno rispetto alla Questura di Milano alla quale è stato destinato.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 18 agosto 2025 e ha successivamente depositato gli atti del procedimento e una relazione (prot. 12274 del 22 agosto 2025), con la quale ha rappresentato: i) di aver provveduto all’assegnazione del ricorrente alla Questura di Milano e del controinteressato alla sede di Roma «in base alla posizione occupata nella graduatoria definitiva» , nel caso di quest’ultimo coincidente con la -OMISSIS-; ii) che la circolare n. 19021 del 22 maggio 2025 prevede espressamente che, qualora nessuna delle sedi di assegnazione disponibili sia di suo gradimento, il vincitore rinunci al corso e all’assunzione della nuova qualifica, facoltà di cui il ricorrente non si è avvalso; iii) che l’istanza del ricorrente non è stata valutata nel merito, non avendo egli ancora completato il corso di formazione, sicché difetterebbe il requisito dell’attualità del pregiudizio.
4. All’esito della camera di consiglio del 27 agosto 2025 – in vista della quale il ricorrente ha presentato memoria ex art. 55, c. 5, c.p.a. per ribadire le proprie tesi, segnalare che, diversamente da quanto eccepito dall’amministrazione resistente, la procedura concorsuale si è conclusa e sostenere l’irragionevolezza della soluzione accolta dalla p.a. e volta a differire la proponibilità delle istanze ex art. 33 legge 104/1992 all’effettiva presa di servizio presso il reparto di destinazione – con ordinanza del 28 agosto 2025, n. 4568, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati e ordinando alla p.a. di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, «anche alla luce delle scoperture di organico, aggiornate all’attualità, eventualmente esistenti nella sede di servizio di provenienza del sig. -OMISSIS-, in quelle delle province limitrofe oppure in quelle collocate nelle Regioni confinanti a quella di servizio» , e al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale del concorso interno al quale ha partecipato, autorizzandolo ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno dell’ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, entro 60 giorni.
5. Il ricorrente ha dato prova di aver provveduto in data 12 settembre 2025, depositando la comunicazione ricevuta via p.e.c. dall’amministrazione che conferma la pubblicazione degli atti nei termini indicati nell’ordinanza.
6. Il ricorrente ha depositato in data 24 novembre 2025 istanza ex art. 59 c.p.a., con la quale – riferendo di essere stato assegnato con nota n. 31092 del 9 settembre 2025, adottata dalla p.a. in esecuzione dell’ordinanza cautelare nelle more della definizione del merito del giudizio, alla Questura di -OMISSIS- e, poi, con nota n. 227920 del 29 settembre 2025 del Questore di -OMISSIS- al Commissariato di P.S. di -OMISSIS- – ha denunciato la violazione/elusione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza n. 4568/2025, avendo la p.a. illegittimamente disposto la sua movimentazione presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (che ha turni – 8.00-14.00 oppure 14.00-20.00 – incompatibili con le esigenze di accudimento del figlio minore) quando avrebbe dovuto, invece, trattenerlo presso il IV Reparto mobile di -OMISSIS- fino ad un riesame motivato della sua istanza (non ancora avvenuto), e chiesto, pertanto, l’adozione delle misure più idonee ad assicurare l’ottemperanza della decisione cautelare.
7. Il Ministero dell’Interno con memoria depositata in data 13 dicembre 2025 ha sostenuto di aver correttamente ottemperato all’ordinanza cautelare n. 4568/2025 trasferendo il ricorrente, coerentemente con le scoperture di ufficiali di polizia giudiziaria esistenti presso le Questure, in un reparto – il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- – in cui i turni di servizio, diversamente da quelli dei Reparti mobili, in cui il personale «è soggetto a spostamenti pressoché quotidiani e a trasferte di medio-lungo periodo al di fuori della regione ove il Reparto trova la propria sede» , offrono maggiori opportunità di assistenza al figlio minore .
8. Il ricorrente con memoria in data 15 dicembre 2025 ha chiesto lo stralcio della memoria del Ministero dell’Interno in quanto tardiva e insistito per il riconoscimento dell’inottemperanza della p.a. all’ordinanza cautelare n. 4568/2025 e per l’adozione delle misure consequenziali; a seguito del rinvio della discussione dalla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 a quella del 27 gennaio 2026, con memoria in data 23 gennaio 2026 ha spiegato, invece, le ragioni per le quali ha ritenuto di non proporre motivi aggiunti avverso le determinazioni contestate con l’istanza ex art. 59 c.p.a. – prive, a suo dire, di carattere provvedimentale – e illustrato gli impegni familiari che non gli consentono di adattarsi alle attività di servizio del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-.
9. Con ordinanza del 28 gennaio 2026, n. 590, il Collegio ha respinto l’istanza ex art. 59 c.p.a. sul presupposto che l’amministrazione avesse correttamente ottemperato all’ordinanza n. 4568/2025, accogliendo l’invito di questo T.a.r. a verificare l’assegnazione del sig. -OMISSIS- «ad un reparto maggiormente vicino al nucleo familiare» rispetto a quello contestato con il ricorso introduttivo (Questura di Milano), e rilevato ex art. 73, c. 3, c.p.a. la possibile improcedibilità del ricorso originario per la mancata impugnazione delle determinazioni con le quali la p.a. ha disposto l’assegnazione del ricorrente al Commissariato di P.S. di -OMISSIS-.
10. Il ricorrente ha riscontrato l’invito depositando memoria in data 4 febbraio 2026, con la quale ha dedotto di aver proposto ricorso straordinario ex art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, notificato in data 26 gennaio 2026, avverso la nota del Questore di -OMISSIS- n. 227920 del 29 settembre 2025 e la nota dell’amministrazione centrale n. 31092 del 9 settembre 2025 e ricordato che la sua assegnazione al Commissariato di P.S. di -OMISSIS- è stata effettuata “con riserva” dell’esito del presente giudizio, alla definizione del quale ha, pertanto, pieno interesse.
11. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, in vista della quale il ricorrente ha segnalato la disponibilità di un posto vacante per ispettori al IV Reparto mobile di -OMISSIS- per effetto del trasferimento di un ispettore all’Ufficio di polizia frontiera aerea di -OMISSIS--Capodichino con la mobilità ordinaria del 13 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il ricorso – articolato su più motivi suscettibili di trattazione unitaria in quanto connessi – è procedibile, per avere il ricorrente tempestivamente impugnato con ricorso straordinario i provvedimenti sfavorevoli sopravvenuti, ma, nel merito, re melius perpensa , è infondato e va rigettato.
13. Alla luce delle numerose sopravvenienze segnalate e/o impugnate dal sig. -OMISSIS- in corso di causa, giova, preliminarmente, ricordare che oggetto del presente giudizio è il “piano di ripartizione” approvato dal Ministero dell’Interno con circolare n. 19021 del 22 maggio 2025, il provvedimento di assegnazione del ricorrente alla Questura di Milano del 30 maggio 2025, il diniego sull’istanza di assegnazione al IV Reparto mobile di -OMISSIS- n. 8708 del 12 giugno 2025 e il bando di concorso (nella parte in cui non prevede che i beneficiari delle tutele previste dalle leggi speciali abbiano diritto di precedenza nella scelta della sede rispetto a coloro che sono meglio posizionati in graduatoria).
Impugnando i richiamati atti il ricorrente sostiene, in sintesi, che sia illegittima, innanzitutto, la mancanza di reparti alla sede di -OMISSIS- tra quelli disponibili ai fini della scelta del reparto di destinazione, poi, in secondo luogo, la sua mancata assegnazione “in soprannumero” al IV Reparto mobile di -OMISSIS- e, infine, la sua mancata assegnazione alla sede di Roma quale sede più vicina disponibile.
Il ricorrente àncora la sua pretesa all’art. 33, c. 5, della legge 104/1992, secondo cui «Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
La “possibilità” della sua assegnazione al reparto richiesto e la legittimità del diniego devono, tuttavia, essere valutate alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, per cui è necessario verificare se sussistessero, a quella data, le condizioni per un accoglimento dell’istanza.
13.1. Bisogna, innanzitutto, stabilire se l’amministrazione avesse l’obbligo di inserire nel “piano di ripartizione” del 22 maggio 2025 reparti alla sede di -OMISSIS-.
Le doglianze sul punto sono infondate.
13.1.1. L’amministrazione della pubblica sicurezza gode, infatti, di ampia discrezionalità nell’individuazione delle sedi da coprire con l’assegnazione dei vincitori di un concorso, competendo solo alla stessa verificare, sulla base di considerazioni di tipo strategico, in quali uffici sia più avvertita l’esigenza di ripianare le vacanze di organico ovvero valutare la situazione di “sofferenza” di un ufficio e, quindi, l’opportunità e l’urgenza di innesti di personale.
Questo Tribunale ha già riconosciuto la legittimità del bando che non preveda «…specifiche regole per la individuazione, oltre che della sede di servizio anche dell’ufficio o reparto di assegnazione, ma individu [i] ai fini dell’opzione da esercitare da parte del partecipante alla procedura, il numero di posti disponibili per provincia per le assegnazioni dei vincitori del concorso, ricadendo così la scelta dell’ufficio di destinazione nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, nell’ambito dei posti disponibili a livello provinciale» (T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 9 marzo 2023, n. 4027 e 4025) e si è anche già espresso sulla legittimità della scelta di privilegiare l’assegnazione dei vincitori di concorso alle Questure piuttosto che ai Reparti mobili (T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 25 gennaio 2023, n. 1278).
13.1.2. Il mancato inserimento nel “piano di ripartizione” di reparti alla sede di -OMISSIS- e, nello specifico, dei Reparti mobili non è, pertanto, sindacabile, perché espressione del potere dell’amministrazione centrale di distribuire le risorse umane all’interno delle articolazioni periferiche in base a valutazioni del fabbisogno di personale e delle esigenze operative ispirate a criteri di efficienza, che si collocano nell’area della macro-organizzazione e che sfuggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, a meno che il ricorrente non alleghi, fornendo, quantomeno, un principio di prova, la manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità delle scelte compiute dalla p.a.
Allegazione e prova di cui, nel caso di specie, non c’è traccia, non sembrando all’uopo sufficiente né il richiamo al parere positivo del dirigente del IV Reparto mobile di -OMISSIS- del 26 maggio 2025, che si limita a indicare gli incarichi svolti dal ricorrente e nulla dice sulle carenze del personale del ruolo ispettori nel reparto gestito né quello all’annualità (2022) indicata a pag. 5 del bando alla quale sarebbe ferma la rilevazione delle carenze complessive del ruolo ispettori, in quanto monco di qualsiasi riferimento alla loro dislocazione sul territorio e, quindi, non idoneo a provare il mancato aggiornamento della ricognizione delle vacanze contenuta nel “piano di ripartizione” del 22 maggio 2025, ciò consentendo anche di respingere il 3° motivo di ricorso.
13.2. In secondo luogo, occorre chiedersi se il ricorrente potesse presentare l’istanza in parola in un momento antecedente all’acquisizione della nuova qualifica di vice ispettore.
Anche su quest’aspetto si propende per la soluzione negativa.
13.2.1. Secondo quanto statuito dal giudice amministrativo in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, «l’amministrazione si è limitata a respingere l’istanza del ricorrente allo stato degli atti, e ciò in quanto la procedura di avanzamento in questione era ancora in corso e non era ancora intervenuta l’assunzione in forza con la nuova qualifica e ha anche precisato che avrebbe valutato ulteriori richieste di assegnazione una volta conclusa favorevolmente la procedura. Il che è da ritenersi coerente con le caratteristiche della procedura concorsuale in questione (il personale collocatosi in posizione utile è infatti tenuto alla frequenza di un corso di formazione e solo all'esito positivo dello stesso è previsto l'effettivo ingresso nel ruolo degli Ispettori e il conseguimento della qualifica di Vice ispettore nonché la concreta assegnazione alle sedi), per cui, come comunicato al ricorrente, l’amministrazione non poteva in quel momento apprezzare nel merito gli elementi addotti dal dipendente al fine di valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti la concessione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992. Solo dopo la conclusione favorevole della procedura concorsuale, a cui ogni candidato ha partecipato liberamente, e l’effettiva assunzione della nuova qualifica, invero, l’amministrazione poteva compiutamente valutare la richiesta di eventuale assegnazione ad altra sede, anche in via temporanea, alla luce delle effettive esigenze di carattere organizzativo e funzionale dell'amministrazione e in relazione ai dipendenti in possesso delle nuove qualifiche acquisite a conclusione della procedura» (T.a.r. -OMISSIS-, VI, 26 febbraio 2026, n. 1375) .
13.2.2. Appare dubbio, infatti, che il frequentatore di corso, l’allievo e il vincitore di concorso possano essere in toto equiparati al “lavoratore” di cui parla l’art. 33, c. 5, della legge 104/1992, trovandosi costoro in una condizione di precarietà che non consente né a loro di coltivare un legittimo affidamento sul conseguimento della qualifica (al quale è subordinato l’effettivo esercizio dei diritti e delle prerogative alla stessa connessi) né all’amministrazione di avere un quadro chiaro delle unità di personale sulle quali potrà effettivamente contare ai fini dell’impiego nei servizi d’istituto. In questa fase la concessione del beneficio sembra, quindi, prematura, non essendoci certezza né che l’istante superi il corso (e/o che altri non rinuncino, intaccando ulteriormente l’ordine delle assegnazioni) né che la situazione di fatto sulla base della quale l’istanza viene avanzata resti immutata.
Il vincitore di concorso può sicuramente “segnalare” all’amministrazione esigenze di assistenza a familiari che richiedano di essere esaminate, ma non sembra configurarsi per l’amministrazione un dovere analogo a quello che sulla stessa grava al cospetto di un’istanza presentata da chi sia già in servizio.
13.3. Va, da ultimo, chiarito se, nella scelta della sede, la tutela ex art. 33, c. 5, della legge 104/1992 prevalga sull’ordine dato dalla posizione dei vincitori in graduatoria.
13.3.1. La giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che «L’ordine di graduatoria […] deve costituire criterio prioritario e ineludibile nel caso di assenza di specifiche esigenze di servizio riferite a singoli assegnandi, perché connesso al principio di meritevolezza inerente ai pubblici concorsi e in grado di garantire i principi di imparzialità e parità di trattamento. È innegabile, infatti, che questo tipo di selezioni, culminanti con la formazione di una graduatoria di merito, rispondono ai principi concorsuali - che devono improntare l’intera area dell'assunzione per l’impiego - della garanzia dell'imparzialità, della parità di trattamento e della scelta dei più meritevoli, che, in assenza di ragioni specifiche, quali quelle dell'esistenza di ragioni di servizio, devono improntare anche la fase successiva dell'assegnazione della prima sede» (T.a.r. Lazio-Roma, I- bis , 2 gennaio 2025, n. 40; cfr. anche T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 23 maggio 2019, n. 6332, secondo cui «la regola dell'attribuzione delle sedi ai vincitori di un concorso in relazione alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è un principio generale, positivizzato nell’art. 28, comma 1, del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui “Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”» ) .
Se tale principio ha portata generale e recede, quindi, solo di fronte a motivate esigenze di servizio, sul piano dei rapporti con le tutele previste da leggi speciali un orientamento più risalente ha affermato che «l’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 non prevede un principio in grado di derogare alla regola per la quale l’assegnazione delle sedi ai vincitori di pubblico concorso va fatta sulla base delle preferenze espresse dagli interessati secondo l’ordine di graduatoria» (Cons. Stato, III, ord. 16 aprile 2020, n. 1915) e che «il diritto di scelta della sede di lavoro, assicurato al lavoratore che assista con continuità un familiare handicappato convivente, non costituisce un titolo preferenziale o una prelazione in favore del lavoratore vincitore di concorso, e non consente mai di sovvertire l'ordine di assegnazione delle sedi secondo la graduatoria finale. La norma in esame prevede infatti che l’esercizio del relativo diritto concerna esclusivamente posti di lavoro vacanti, ulteriori rispetto a quelli assegnati ai vincitori del concorso» (Cons. Stato, IV, 18 ottobre 2011, n. 5603), mentre un orientamento più recente è nel senso che «il sostegno al soggetto che versa in condizione di svantaggio, allo scopo di riequilibrare tale situazione, rappresenta, dunque, la ratio eccezionale che giustifica la deroga alla regola generale del pari trattamento formale e alla regola che presiede al rispetto dell’ordine di graduatoria, risalente a sua volta al dovere di imparzialità e buon andamento della P.A. sanciti dalla Costituzione» (Cons. Stato, III, 15 febbraio 2021, n. 1331).
13.3.2. Ad avviso di questo Collegio diventa dirimente, nel caso di specie, la circostanza che il sig. -OMISSIS- non ha partecipato ad un concorso per esterni ai fini dell’ingresso nei ruoli della Polizia di Stato ma ad un concorso per interni ai fini dell’avanzamento di carriera: se, nel primo caso, la tutela combinata del diritto al lavoro del candidato e all’assistenza del disabile può giustificare una deroga al criterio dell’ordine della graduatoria, nel secondo, in cui è ben possibile per il vincitore del concorso interno rinunciare alla promozione mantenendo il precedente impiego e restando, così, nella sede di servizio già ottenuta per dare assistenza al familiare, può riespandersi la regola (generale) che attribuisce precedenza al criterio dell’ordine della graduatoria nella scelta della sede di servizio.
13.3.3. Come previsto nel corpo della circolare n. 19021 del 22 maggio 2025, infatti, il sig. -OMISSIS- avrebbe potuto rinunciare a frequentare il corso di formazione e ad assumere la qualifica di vice ispettore, conservando i “benefici” (tra cui i turni a lui favorevoli) in auge presso il reparto di appartenenza (il IV Reparto mobile di -OMISSIS-).
La preferenza per la progressione in carriera non può, a questo punto, tradursi nella pretesa ad ottenere anche la sede di servizio in pregiudizio dei vincitori del concorso che lo sopravanzano in graduatoria.
13.3.4. Ciò in disparte le perplessità sulla persistenza dell’interesse del ricorrente all’esame del 4° motivo per l’ottenimento della sede di Roma, che è l’unica – in virtù di quello che si è detto sulla legittima espunzione dei reparti alla sede di -OMISSIS- dall’elenco delle sedi disponibili – alla quale il ricorrente potrebbe aspirare nel caso in cui venisse accordata preferenza alla tutela ex legge 104/1992 sul criterio dell’ordine di graduatoria: le iniziative processuali successivamente assunte dal ricorrente per insistere nell’assegnazione al IV Reparto mobile di -OMISSIS- (contestando finanche l’assegnazione al Commissariato di P.S. di -OMISSIS- ubicato nella medesima città di -OMISSIS-) inducono, infatti, a dubitare che l’assegnazione in un reparto alla sede di Roma sia per lui satisfattivo.
14. Tutte le superiori considerazioni militano per la legittimità dei provvedimenti impugnati e del diniego all’assegnazione al IV Reparto mobile di -OMISSIS-, con conseguente rigetto del ricorso.
Le sopravvenienze emerse in giudizio (la rinnovata disponibilità di posizioni presso la Questura di -OMISSIS- e, in particolare, presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- e la partenza di un ispettore dal IV Reparto mobile di -OMISSIS-) non assumono rilievo, pertanto, sul piano della validità degli atti impugnati, in forza del principio del tempus regit actum ; cionondimeno, possono rendere, se non doveroso, quantomeno fortemente opportuno – considerato il concorrente principio di inesauribilità del potere amministrativo previsto in via generale dall’art. 21- quinquies della legge 241/1990 e applicabile, a fortiori , nella materia in questione – un ulteriore riesame dell’istanza del sig. -OMISSIS- da parte della p.a., al fine di esplorare ogni soluzione idonea ad andare incontro alle sue meritevoli esigenze familiari e consentirgli di prestare – compatibilmente con le ragioni di servizio – la dovuta assistenza al figlio minore.
15. Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR IB, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
AR NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NO | OR IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.