Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 28429
CASS
Sentenza 14 maggio 2002

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 684 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che sia interdetta al magistrato di sorveglianza che abbia già rigettato un'istanza di provvisorio differimento dell'esecuzione della pena la partecipazione all'udienza del tribunale di sorveglianza che deve decidere in via definitiva su di essa, in quanto non è considerata lesiva dell'imparzialità di giudizio di detto magistrato, in qualità di componente del collegio, l'eventuale adozione, da parte sua, nel medesimo procedimento, di un provvedimento avente carattere meramente propedeutico e provvisorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 28429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28429
    Data del deposito : 14 maggio 2002

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