Sentenza 14 maggio 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 684 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che sia interdetta al magistrato di sorveglianza che abbia già rigettato un'istanza di provvisorio differimento dell'esecuzione della pena la partecipazione all'udienza del tribunale di sorveglianza che deve decidere in via definitiva su di essa, in quanto non è considerata lesiva dell'imparzialità di giudizio di detto magistrato, in qualità di componente del collegio, l'eventuale adozione, da parte sua, nel medesimo procedimento, di un provvedimento avente carattere meramente propedeutico e provvisorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 28429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28429 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 14/05/2002
1. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 1988
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANCO - Consigliere - N. 041320/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ST CO N. IL 13/06/1940
avverso ORDINANZA del 12/09/2001 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANCO lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con ordinanza del 12 settembre 2001 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena proposta da EL AN, sul rilievo che costui, affetto da cardiopatia ischemica e angina, aveva rifiutato reiteratamente di sottoporsi alla coronografia, così impedendo il necessario accertamento della effettiva incompatibilità delle sue condizioni di salute con la carcerazione.
Ricorre per cassazione il EL, deducendo questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 684 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza che abbia già rigettato l'istanza di provvisorio differimento della pena.
Denuncia, inoltre, il ricorrente vizio di motivazione dell'ordinanza gravata, per non avere il Tribunale tenuto conto delle sue gravi condizioni di salute, risultanti dalle perizie e dalle relazioni sanitarie in atti, dovendo estendersi la valutazione alla possibilità di aggravamento derivante dalla condizione carceraria e alle minori garanzie del trattamento sanitario in ambito carcerario. È manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Il regime delle incompatibilità, quale è venuto a delinearsi a seguito di ripetuti interventi della Corte Costituzionale, che hanno esteso l'ambito di previsione dell'art. 34 c.p.p., è estraneo al procedimento di sorveglianza in tema di misure alternative alla detenzione.
Le peculiari connotazioni e le finalità proprie di questo procedimento, ispirato alla personalizzazione del trattamento, comportano, al contrario, la regola generale della obbligatorietà della partecipazione alla composizione del tribunale del "magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere" (art. 70 ord. pen.).
Risulta evidente che il sistema privilegia, nella particolare materia, l'esigenza di utilizzare in sede collegiale l'apporto di conoscenza diretta della specifica situazione personale e ambientale del detenuto, mentre non è considerata lesiva della imparzialità di giudizio del magistrato di sorveglianza - quale componente del tribunale - la eventuale adozione da parte dello stesso, in funzione monocratica, nel medesimo procedimento di un provvedimento avente carattere meramente propedeutico e provvisorio, che, in quanto tale, non è autonomamente impugnabile.
Soltanto allorché il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha natura decisoria, cioè in tema di misure di sicurezza personali (artt. 69 ord. pen., 679 e 680 c.p.p.), operano le disposizioni generali sulle impugnazioni, con la conseguenza che non può partecipare al giudizio di appello, quale componente del tribunale, il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento impugnato, relativo alla applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca della misura.
È destituita di fondamento la censura attinente alla motivazione dell'ordinanza gravata.
Il Tribunale di Sorveglianza, infatti, ha dato atto delle precarie condizioni di salute del EL, risultanti dalla documentazione clinica in atti, rilevando, tuttavia, che il comportamento deliberatamente e sistematicamente negativo del detenuto non consentiva una esauriente valutazione della asserita incompatibilità con lo stato di detenzione.
In una situazione siffatta, che impone la risoluzione del contrasto tra il diritto alla salute e i principi, parimenti garantiti costituzionalmente, di effettività della pena e di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, l'argomentazione svolta dal Tribunale non è priva di ragionevolezza: una diversa opzione, infatti, rischia di assecondare scelte volontarie di non collaborazione terapeutica strumentalmente dirette ad eludere l'esecuzione della pena.
Ugualmente corretto sul piano logico - e, perciò, incensurabile in questa sede - è l'assunto del Tribunale circa la possibilità che l'esame coronarografico (reiteratamente rifiutato dal ricorrente in regime di detenzione) venga praticato ai sensi dell'art. 11 ord. pen., in luogo esterno di cura (eventualmente indicato dallo stesso EL), fermo restando lo stato di detenzione.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata da dedotta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002