Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
Il delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e quello di estorsione possono formalmente concorrere perché essi, data la diversità delle condotte finalistiche e dei beni tutelati, non sono in rapporto di specialità. (Fattispecie in cui è stato affermato il concorso formale dei due reati, con riguardo a reiterate minacce di morte alla persona offesa dirette a costringerla alla consegna, per mezzo della simulazione di una rapina ai suoi danni, di due autocisterne di sua proprietà e sottoposte a sequestro dalla Guardia di Finanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2008, n. 40837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40837 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
40837 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/10/2008
SENTENZA
N..1082,08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CASUCCI GIULIANO PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1. Dott. ZAPPIA PIETRO REGISTRO GENERALE
" N. 020384/2008 2. Dott. CURZIO PIETRO
3. Dott. AMBROSIO ANNAMARIA 11
4.Dott.MELIADO' GIUSEPPE "
4. ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) OM VA N. IL 12/08/1953
avverso SENTENZA del 09/01/2008
CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ZAPPIA PIETRO
che ha concluso per l'inammenbilite dal lear
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 19.4.2007 il GIP del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere condannava MO VA alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 56 e 629 c.p., in concorso con IS KA RE, per avere rivolto reiterate minacce di morte nei confronti di SU OA, custode presso il deposito giudiziario sito in Villa Literno, al fine di costringererlo a consegnargli, simulando una rapina, due autocisterne di proprietà di esso imputato e sottoposte a sequestro dalla Guardia di
Finanza.
Con sentenza del 9.1.2008 la Corte di Appello di Napoli, esclusa la contestata continuazione, riduceva la pena inflitta ad anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Avverso tale sentenza l'imputato MO VA propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione con la quale era stata dimostrata la valenza degli elementi di prova raccolti, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 192 e segg.
c.p.p. In particolare rileva la difesa che la Corte di appello di
Napoli, nel confermare il giudizio di colpevolezza dell'imputato, aveva operato un vero e proprio travisamento dei fatti ritenendo, con motivazione illogica, la attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa senza procedere ad un rigoroso approfondimento delle stesse, ed assumendo essere prive di riscontro oggettivo le valutazioni difensive. Il motivo è manifestamente infondato stante la sua estrema genericità in ordine alla ritenuta non corretta valutazione delle emergenze probatorie.
Non può dubitarsi infatti che le censure esposte nei confronti dell'impugnata sentenza sono assolutamente prive della necessaria specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto dell'impugnata sentenza e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
"per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame" (Cass. sez. VI, 6.2.2003 n. 13261, rv
227195).
Nel caso di specie i rilievi mossi all'impugnata sentenza non contengono alcuna indicazione degli specifici punti censurati, ma fanno genericamente riferimento ad una presunta erronea valutazione delle emergenze probatorie da parte della Corte
d'appello, che aveva ritenuto verosimili le dichiarazioni della persona offesa e prive di riscontro oggettivo le argomentazioni difensive, senza alcuna ulteriore indicazione agli specifici motivi di dissenso in relazione a tale valutazione;
e pertanto, la mancanza di tali requisiti di specificità e concretezza rende l'atto di 5
impugnazione inidoneo ad introdurre sul punto il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
A ciò deve comunque aggiungersi, per quel che riguarda le dichiarazioni della parte offesa, che se pure tali dichiarazioni devono essere valutate con opportuna cautela essendo essa portatrice di un interesse antagonista rispetto a quello dell'imputato, le stesse ben possono essere assunte, anche da sole, a fonti di prova, allorché non risultino contrastate da altre diverse emergenze probatorie, siano credibili ed abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati;
ed invero alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192
c.p.p. che postulano la necessaria presenza di riscontri esterni.
Pertanto correttamente i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione le dichiarazioni predette, che costituiscono di conseguenza prove e non indizi, trattandosi di dichiarazioni attendibili, coerenti e non contrastate da alcuna avversa acquisizione probatoria. Ed a tal proposito la Corte territoriale ha evidenziato la presenza di numerosi elementi oggettivi che concorrevano a dimostrare l'attendibilità delle dichiarazioni della vittima, quali la spontaneità della denuncia,
l'assenza di prova di qualsivoglia malanimo nei confronti degli imputati, l'assenza di qualsiasi interesse personale a portare avanti la denuncia, mentre risultavano evidenti le insanabili contraddizioni esistenti fra le dichiarazioni dei due imputati
(evidenziate al foglio 3 dell'impugnata sentenza laddove i giudici del merito hanno fatto riferimento alle dichiarazioni rese dai due imputati in sede di convalida dell'arresto). 6
Il ricorso va pertanto sul punto ritenuto inammissibile.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale relativamente alla qualificazione giuridica assegnata dalla Corte di appello al fatto reato, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p. In particolare rileva la difesa che la fattispecie in questione andava qualificata come violazione dell'art. 611 c.p. atteso che la differenza di tale fattispecie delittuosa rispetto a quella di cui all'art. 629 c.p. andava ravvisata nel fatto che nel delitto di estorsione l'autore mira a che la vittima compia una condotta innominata che procuri all'autore o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mentre nel reato di cui all'art. 611 c.p. l'autore mira, siccome verificatosi nella fattispecie, a che la vittima compia una condotta qualificata da un elemento specializzante, ossia una condotta integrante gli elementi costitutivi di un reato.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Osserva sul punto il Collegio che tra la fattispecie di cui all'art. 611 c.p. e quella di cui all'art. 629 c.p. non sussiste alcun rapporto di specialità riconducibile alla nozione accolta nell'art. 15 dello stesso codice atteso che, a prescindere dalla diversità dei beni giuridici tutelati dalle due fattispecie, nel primo reato la condotta presa in considerazione dalla legge è quella diretta a costringere altri a commettere un reato, mentre nel secondo reato la condotta incriminata è quella diretta a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, sicché si riscontra in ciascuna delle due ipotesi criminose una diversità di condotte finalistiche, una diversità di beni aggrediti ed una diversità di attività materiali che non lasciano sussistere tra esse quella 7
relazione di omogeneità che rende applicabile la disposizione di cui al predetto art. 15 c.p.
Correttamente pertanto la Corte territoriale ha ritenuto che nella fattispecie in esame sarebbero ravvisabili entrambe le fattispecie criminose in questione, non condividendo sul punto la determinazione del giudice di primo grado che aveva escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 611 c.p.
Alla stregua di quanto sopra questo Collegio ritiene di dover condividere senz'altro le conclusioni dei giudici di appello, ribadendo la manifesta infondatezza sul punto del gravame. Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 9.10.2008.
Il Consigliere estensore
Vietas suffia est. In Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 31 OTT 2008
IL CANCELLIERE Piera Esposito