Sentenza 30 maggio 2000
Massime • 1
La parziale abrogazione degli artt. 72 e 75, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 operata dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che ha dato attuazione al risultato positivo della consultazione referendaria, ha reso penalmente lecita la detenzione, l'importazione e l'acquisto di sostanze stupefacenti, che sono le sole condotte tassativamente previste dall'art. 75 cit., con conseguente impossibilità di estendere tale liceità anche alla coltivazione delle droghe, assolutamente vietata nel territorio dello Stato senza che possa assumere valore scriminante l'uso personale della sostanza prodotta; il differente trattamento di tali ipotesi deriva dalla maggior pericolosità ed offensività insita nell'essere la coltivazione, la produzione e la fabbricazione attività rivolte alla creazione di nuove disponibilità, con conseguente pericolo di circolazione e diffusione delle droghe nel territorio nazionale e rischio per la pubblica salute e incolumità.
Commentario • 1
- 1. Sostanze stupefacenti, coltivazione, numero di piantine, irrilevanza, reato di pericoloAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/05/2000, n. 4928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4928 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI MARIANO - Presidente - del 30.05.2000
1. Dott. DE GRAZIA BENTO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FEDERICO GIOVANNI - Consigliere - N. 3213
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI RUGGERO - Consigliere - N. 15425/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO TE n. il 25.10.1953
avverso ordinanza del 16.03.1999 TRIBUNALE di Roma sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla mancata revoca della sentenza 20-10-1983 del Trib. di Roma in ordine alla detenzione di sostanze stupefacenti;
rigetto nel resto. OSSERVA
Con sentenza del 20-10-1983, passata in giudicato l'8-3-1987 il Tribunale di Roma condannava ER CR alla pena di anni uno mesi cinque di reclusione e L.
3.100.000 di multa per i fatti ritenuti in continuazione di coltivazione di 4 piante di canapa indiana sul balcone dell'appartamento da lui abitato e di detenzione di alcune foglie di canapa indiana e di alcuni pezzetti di hashish per complessivi grammi 99.284 pari a 45 dosi singole per assunzione per via inalatoria.
Con atto depositato il 17-12-1998 il CR avanzava al giudice dell'esecuzione richiesta di revoca della sentenza passata in giudicato per l'intervenuta depenalizzazione della detenzione di sostanza stupefacente per uso personale a seguito del referendum abrogativo del 18-4-1993 e il cui esito è contenuto nel d.p.r. del 5 6-1993 n. 171. Con ordinanza del 16-3-1999 il Tribunale di Roma rigettava l'incidente di esecuzione osservando che la coltivazione sia pure di poche piantine di canapa indiana per uso personale non rientrava tra le condotte depenalizzate a seguito del referendum abrogativo del 18- 4 -1993 e il cui esito va contenuto nel menzionato d.p.r. n. 171 del 1993 e che in ogni caso il quantitativo complessivo di stupefacente sequestrato al CR (quarantacinque dosi singole) doveva ritenersi eccedente la modica quantità per uso personale.
Avverso detta ordinanza il CR propone ricorso per Cassazione e deduce erronea applicazione della legge penale sostanziale e in particolare della normativa in tema di stupefacenti di cui agli artt. 72 - 73 e 75 d.p.r. n^. 171 che ha depenalizzato la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, nonché manifesta illogicità della motivazione laddove il giudice dell'esecuzione non ha ricondotto alla fattispecie della detenzione il caso di "coltivazione domestica" di poche piantine di sostanza stupefacente. La difesa in ordine alla mancata revoca della condanna per il fatto di detenzione di stupefacenti e per il fatto di coltivazione delle piantine presenta memoria illustrativa con la quale evidenzia come, in ogni caso, il giudice dell'esecuzione non aveva scisso l'ipotesi di detenzione per uso personale depenalizzata da quella di coltivazione che l'imputazione e il giudicato tenevano congiunte in base alla disciplina allora in vigore.
Con requisitoria del 7-8-1999 il P.G. presso questa Corte chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata revoca della sentenza del 20 ottobre 1983 del Tribunale di Roma in ordine all'addebito relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti e rigetto del ricorso nel resto.
Duplice è la decisione di questa Corte in relazione al riconoscimento.
Questo va rigettato in ordine all'addebito relativo alla coltivazione di n^. 4 piantine di canapa indiana e va accolto invece in ordine all'addebito relativo alla detenzione di sostanza stupefacente con conseguente parziale annullamento dell'ordinanza impugnata. Invero, quanto alla coltivazione che nell'imputazione è tenuta distinta dalla detenzione, non hanno rilievo le argomentazioni del ricorrente mentre si condividono quelle contenute nella requisitoria del P.G. che testualmente si trascrivono:
Sul problema della punibilità di quest'ultimo fatto illecito - coltivazione si registrano, dopo le modifiche apportate al T.U.L.S del d.p.r. n^. 171 del 1993, due interventi della Corte Costituzionale, che ha ritenuto, in un primo tempo (sentenza n^. 443 del 1994) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.p.r. n^. 309/90 - nella parte in cui non era stata disposta la depenalizzazione anche della coltivazione non autorizzata di piante destinate alla produzione di sostanze stupefacenti per uso personale - sul riflesso che il giudice remittente non aveva verificato la possibilità di una interpretazione che consentisse di estendere l'irrilevanza penale pure alla condotta di coltivazione e, in un secondo tempo (sentenza n^. 360 del 1995), la manifesta infondatezza della stessa questione per la rilevata ragionevolezza della diversa valutazione, sul piano della rilevanza penale, riservate dal legislatore alle condotte di importazione, acquisto e detenzione direttamente finalizzate alla consumazione della droga rispetto a quella, preliminare e indiretta rispetto al consumo, rappresenta dalla coltivazione. Le suindicate decisioni hanno lasciato impregiudicato il problema sollevato dal presente ricorso.
Al riguardo va osservato che la parziale abrogazione degli artt.72 e 75, co. 1^, del d.p.r. n^. 309/90 operata dal d.p.r. 171/93, che ha dato attuazione sul terreno legislativo al risultato positivo della nota consultazione referendaria, ha reso astrattamente lecita da detenzione, l'importazione e l'acquisto di sostanze stupefacenti (che sono le sole condotte tassativamente dalla seconda delle suddette disposizioni) con conseguente impossibilità di estendere tale liceità anche alla coltivazione delle droghe, assolutamente vietate nel territorio dello Stato, senza che possa assumere valore scriminante l'uso personale della sostanza prodotta. La destinazione per consumo proprio non rende, infatti, legittima la coltivazione (o la fabbricazione), pur dopo la cennata riforma, sicché corretta deve ritenersi l'interpretazione che della nuova normativa ha fornito il giudice di merito.
Volendo individuare la ratio della diversa disciplina, sul piano sostanziale e del trattamento punitivo, tra le condotte anzidette, che sono sempre penalmente sanzionate ancorché non qualificate da una precisa finalità di commercio, e quelle richiamate dall'art. 75 citato le quali, se connotate dal fine di uso personale della sostanza, restano invece fuori dal campo di repressione penale, essa chiaramente si intuisce ove si consideri che l'operata distinzione - a parte gli elementi differenziati che contraddistinguono le varie forme di condotta - rappresenta indubbiamente il risultato di una incensurabile valutazione di maggiore pericolosità e offensività insita nell'essere la coltivazione, la produzione e la fabbricazione attività che sono tutte rivolte alla creazione di nuove disponibilità con conseguente pericolo di circolazione e diffusione delle droghe nel territorio nazionale e rischio per la pubblica salute e incolumità.
Delimitando i confini della giuridica liceità in base al cennato criterio penalistico dell'impiego dello stupefacente per il proprio esclusivo bisogno, soltanto a quelle determinate forme di condotta che sono menzionate nell'art. 75 si è voluto non sottrarre alla generale disciplina proibizionistica il fatto di chi invece coltiva e fabbrica la droga e ciò allo scopo di colpire, in vista della tutela di superiori interessi collettivi, una delle fonti di produzione delle sostanze indipendentemente dall'accertamento dell'esclusività della destinazione all'uso personale che alle stesse venga data per l'immanente pericolo, non altrimenti controllabile, di dilatazione e propagazione del degenerativo ed antisociale fenomeno delle tossicomanie.
Deve essere, quindi, in questa sede ribadito che, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 26 d.p.r. n^. 309/90, non incidano le modalità e l'entità della coltivazione. Stante la natura di reato di pericolo del delitto de quo, anche la c.d. coltivazione "domestica" di un esiguo numero di piante, purché idonee alla produzione di sostanze con effetti stupefacenti, rientra nell'ambito della fattispecie penale di cui sopra (cfr. Sez. 4^, 15-3-1995 n^. 201631; Sez. 4^ n^. 121973, n^. 1138; Sez. 4^ 29-1-1999 n^. 314). Alla stregua di quanto sopra risulta ben chiaro come, in definitiva, si risolva in una palese forzatura logico-giuridico l'interpretazione del ricorrente, il quale vorrebbe assimilare o equiparare alla detenzione per uso personale la coltivazione, nonostante si tratti di condotte ontologicamente distinte sul piano della stessa materialità, postulando la prima una relazione di fatto statica con la droga, presupponendo, la seconda, la messa a dimora, il governo dello sviluppo della pianta, l'ubicazione del locale destinato alla custodia del prodotto ed altro.
La coltivazione, intesa in senso ampio e non restrittivo, come vorrebbe il ricorrente, si differenzia quindi, nettamente dalle condotte colpite da sanzioni di natura amministrativa, indicate nell'art.75 superiormente menzionato.
Avuto riguardo alla complessiva attività svolta dal tossicodipendente per procurarsi la droga - qualunque sia il fine cui essa è destinata - si spiega e si giustifica la diversità della disciplina normativa della coltivazione di sostanze stupefacenti rispetto a quella delle altre ipotesi singolarmente contemplate nell'art. 73, per le quali è stata esclusa la illiceità penale sussistendo la condizione dell'esclusivo uso personale. Alla stregua degli argomenti del P.G. che -ripetesi- si condividono, è evidente che l'impugnata ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca ex art. 673 c.p.p. è pienamente legittima e, pertanto, in tale parte il ricorso va rigettato.
Diversa è la conclusione di questa Corte, come in precedenza detto, in relazione alla ipotesi di detenzione di alcune foglie di canapa indiana e di alcuni pezzetti di hashish.
La ipotesi se pur contenuta nell'unico capo di imputazione è contestata in via autonoma e risulta sanzionata a parte. In relazione a questa non è da ritenere legittima l'ordinanza impugnata.
Invero, il giudice dell'esecuzione, nel riportarsi al giudicato della sentenza di cui era stata richiesta la revoca ex art. 673 c.p.p. e che aveva escluso l'esimente di cui all'art. 80 della previgente normativa n^. 685 del 1975, non ha tenuto conto della nuova normativa (art. 75 come novellato dalla legge n^. 171/1993, ravvisando la non avvenuta abolitio criminis dell'uso personale per l'assenza di un presupposto quale "la modica quantità" non più richiesto dalla nuova normativa.
Il che è certamente errato e non conforme alla normativa richiamata. Di poi in termini di valutazione è assolutamente errato sostenere, come ha fatto il giudice dell'esecuzione, che 45 dosi di droga per altro leggera, superi i limiti dell'uso personale e ciò alla stregua soprattutto dei nuovi parametri per i quali la detenzione per uso personale può riferirsi al fabbisogno di più giorni o di una settimana.
Il ricorso in tale punto va accolto e va annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata revoca della sentenza del 20-10- 1983 del Tribunale di Roma in ordine all'addebito relativo alla detenzione di sostanza stupefacente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata revoca della sentenza 20 ottobre 1983 del Tribunale di Roma in ordine all'addebito relativo alla detenzione di sostanza stupefacente;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2001
La Corte di Cassazione con ord. n^. 3964 del 4.7.2000 dispone la correzione del dispositivo della suestesa sentenza aggiungendo, dopo la parola "stupefacente", la proposizione: "e rinvia per nuovo esame sul punto, al tribunale di Roma".
Roma 23 febbraio 2001