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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2026, n. 17743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17743 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: ZI BE (ANCHE PCN) nato a [...] il [...] inoltre: ZI GIANLUIGI avverso la sentenza del 27/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena Penale Sent. Sez. 5 Num. 17743 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 13/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il provvedimento impugnato è la sentenza del GUP del Tribunale di Bergamo con cui NL RI è stato condannato alla pena di 14 giorni di reclusione in relazione ai reati di minaccia e violenza privata in continuazione, operata la riduzione per il rito abbreviato. 2. Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia eccependo violazione di legge per illegalità della pena, fissata al di sotto del limite minimo inderogabile previsto dall'art. 23 cod. pen. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena in 15 giorni di reclusione, minimo legale previsto dall'art. 23 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO t 1. Il ricorso è fondato. 2. La pena della reclusione è stata fissata al di sotto del minimo inderogabile previsto dall'art. 23 cod. pen. e, pertanto, deve essere rideterminata entro limiti legali. Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., infatti, è inderogabile e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure per effetto della diminuente per un rito speciale (Sez. 6, n. 40601 del 03/10/2024, [...], Rv. 287119 - 01; Sez. 7, n. 27674 del 15/03/2016, S., Rv. 267536 - 01). Tuttavia, nel caso di specie, non può procedere alla rimodulazione la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen., in quanto la pena è frutto del calcolo del reato continuato e, pertanto, deve essere rideterminata sia la quota della pena base che quella dell'aumento in continuazione per giungere, poi, alla misura finale;
tale valutazione spetta con pienezza solo al giudice del merito. 3. Per tali ragioni, alla luce del dettato dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia competente territorialmente per l'appello che riesaminerà il trattamento sanzionatorio riconducendolo a una misura legale. 010, Il Presidente SS TE CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA MA 6 225 z uNzioN. RII GIUDIZIARIO z Si rammenta, infine, che, in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza dei reati e sulla loro attribuibilità all'imputato (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 18346 del 07/02/2025, Arziliero, Rv. 288128 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia. Così deciso il 13/02/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena Penale Sent. Sez. 5 Num. 17743 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 13/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il provvedimento impugnato è la sentenza del GUP del Tribunale di Bergamo con cui NL RI è stato condannato alla pena di 14 giorni di reclusione in relazione ai reati di minaccia e violenza privata in continuazione, operata la riduzione per il rito abbreviato. 2. Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia eccependo violazione di legge per illegalità della pena, fissata al di sotto del limite minimo inderogabile previsto dall'art. 23 cod. pen. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena in 15 giorni di reclusione, minimo legale previsto dall'art. 23 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO t 1. Il ricorso è fondato. 2. La pena della reclusione è stata fissata al di sotto del minimo inderogabile previsto dall'art. 23 cod. pen. e, pertanto, deve essere rideterminata entro limiti legali. Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., infatti, è inderogabile e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure per effetto della diminuente per un rito speciale (Sez. 6, n. 40601 del 03/10/2024, [...], Rv. 287119 - 01; Sez. 7, n. 27674 del 15/03/2016, S., Rv. 267536 - 01). Tuttavia, nel caso di specie, non può procedere alla rimodulazione la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen., in quanto la pena è frutto del calcolo del reato continuato e, pertanto, deve essere rideterminata sia la quota della pena base che quella dell'aumento in continuazione per giungere, poi, alla misura finale;
tale valutazione spetta con pienezza solo al giudice del merito. 3. Per tali ragioni, alla luce del dettato dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia competente territorialmente per l'appello che riesaminerà il trattamento sanzionatorio riconducendolo a una misura legale. 010, Il Presidente SS TE CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA MA 6 225 z uNzioN. RII GIUDIZIARIO z Si rammenta, infine, che, in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza dei reati e sulla loro attribuibilità all'imputato (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 18346 del 07/02/2025, Arziliero, Rv. 288128 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia. Così deciso il 13/02/2026.