Art. 12. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' proporre ogni anno la nomina di non piu' di due cittadini stranieri che abbiano operato per almeno quindici anni continuativamente a favore della economia italiana acquisendo alcuna delle benemerenze di cui all'articolo 1 della presente legge.
Articolo 12 della Legge 15 maggio 1986, n. 194
Articolo 11Articolo 13
Articolo 12 della Legge 15 maggio 1986, n. 194
Versione
5 giugno 1986
5 giugno 1986