Sentenza 26 ottobre 2022
Massime • 1
Il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale assoluta e insanabile, a condizione che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni e sia, pertanto, inidonea a definire immediatamente il procedimento. (Fattispecie in cui la Corte, in ragione dell'evidente inutilità processuale dell'annullamento, non potendo il giudizio utilmente proseguire stante la prescrizione del reato, ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale la sussistenza della causa di estinzione era stata valutata prevalente rispetto all'interesse del difensore al differimento della trattazione del processo per legittimo impedimento e, per l'effetto, era stata rigettata l'istanza a tal fine presentata dal predetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2022, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2022 |
Testo completo
01259-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - Sent. n. sez. 2292/2022 UP 26/10/2022 - Relatore - GIOVANNA VERGA R.G.N. 41849/2021 ANDREA PELLEGRINO PP IO ON SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA ON ET OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio udito il difensore L'avvocato DANZUSO IGNAZIO in difesa di RA ON ET OS, dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso и RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre per Cassazione CI IN ON RI avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 14/9/2021 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente perché il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche era estinto per prescrizione e ha confermato, ai sensi dell'articolo 578-bis cod.pen., la disposta confisca per equivalente.
2. Deduce il ricorrente:
2.1. nullità della sentenza per violazione di legge per avere i giudici d'appello respinto l'istanza di differimento avanzata dal difensore del CI per legittimo impedimento determinato da motivi di salute. Sostiene l'illegittimità del provvedimento di rigetto perché motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o delle omesse indicazioni delle ragioni dell'impossibilità di procedervi;
2.2. violazione di legge con riguardo alla conferma della confisca per equivalente. Sostiene che trattasi di una decisione assunta in violazione di legge atteso che risulta in maniera incontestata che l'ente pubblico Regione siciliana ha ottenuto l'integrale restituzione delle somme corrisposte alla CI attraverso l'escussione della polizza fideiussoria emessa dalla società Alba assicurazioni spa. Evidenzia che la Corte territoriale ha richiamato una sentenza della Suprema Corte - che ha chiarito la natura parzialmente sanzionatoria della confisca inconferente nel caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso è infondato. La difesa del ricorrente pur avendo denunciato, fondatamente, la violazione del proprio diritto di difesa da parte del giudice di primo grado, nel reiterare anche in questa sede l'eccezione di nullità, tempestivamente sollevata nel giudizio di appello, non considera, tuttavia, che la Corte di merito, avendo rilevato che era interamente trascorso il tempo previsto dalla legge per l'estinzione del reato per prescrizione, ha ritenuto di dover dichiarare, a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato. Così ざ и operando la Corte territoriale ha applicato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 221403 e Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220511,) secondo il quale il giudice ha l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. anche qualora la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullità processuale assoluta e insanabile. La prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilità processuale, dell'annullamento dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire. Assume invece rilievo pregiudiziale la nullità, soltanto nel caso in cui la causa estintiva richieda specifici ed ulteriori accertamenti e valutazioni di merito e quindi non sia idonea chiudere immediatamente il procedimento. Le indicate precisazioni, in diritto,consentono di concludere per il rigetto del ricorso agli effetti penali, essendo stata correttamente dichiarata la prescrizione del reato.
2. Con riguardo alla confisca deve richiamarsi la decisione delle Sezioni Unite, Esposito del 29 settembre 2022 che ha affermato che l'articolo 578- bis, avendo natura sostanziale, non può trovare applicazione con riguardo ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
3. La sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca per equivalente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente. Rigetta nel resto il ricorso. Roma 26.10.2022 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanna VERGA Giovanni D1QTALLEVI 2 DEPOSITATO IN CANCELLERA SECONDA SEZIONE PENALE 16 GEN, 2023 IL FUNEROC CLUDIZIARIO E Claudia Pianelli ст Z I A 800 O N 2