Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 1
E inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sola motivazione della sentenza del cui dispositivo, invece, si chiede la conferma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2014, n. 10366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10366 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA NN - Presidente - del 08/10/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2892
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 3492/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMA CITTÀ FUTURA S.C.P.A.;
nei confronti di:
LI EN N. IL 07/03/1949;
avverso la sentenza n. 9352/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 26/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Marcellitti Giovanni, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26 marzo 2012 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del 3 febbraio 2011 del locale Tribunale, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di LI NN, in ordine al reato ascrittogli di cui agli artt. 110, 117 e 480 c.p., perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili nei confronti del medesimo in favore della costituita parte civile, l'emittente radio "Roma Città Futura s.c.p.a.", in persona del legale rappresentante p.t.. 1.1. Nella sentenza impugnata si legge che all'imputato era stata ascritta la condotta dell'aver cercato di ottenere il rilascio di una concessione all'esercizio di emittente radiofonica, mediante il rinnovo di quella concessa a favore della emittente "Radio IN", gestita da tale AN ER, dichiarato fallito nel 1997 e deceduto nelle more del giudizio di primo grado nel 2006, facendo risultare, contrariamente al vero, che nel 1996, e, quindi, anteriormente al fallimento, l'azienda fosse stata ceduta a quella costituenda da parte del LI con una scrittura privata la cui data certa, anteriore al 16 ottobre 1996, veniva attestata dalla certificazione amministrativa di conformità della copia all'originale rilasciata presso il 3 Municipio di Roma da tale ZI IO, autore materiale delle false certificazioni su istigazione, secondo l'accusa, del AN, del LI e di tale CO RA.
Nel giudizio di primo grado si era costituita parte civile l'emittente radio "Roma Città Futura s.c.p.a.", con la quale esisteva un contenzioso relativo alle interferenze del segnale della emittente "Radio IN" e la sentenza riteneva provata l'esistenza di un danno morale riconducibile alla condotta posta in essere dall'imputato, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento danni da liquidarsi in sede civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la parte civile "Roma Città Futura s.c.p.a.", evidenziando preliminarmente l'interesse ad impugnare, essendo la sentenza di appello idonea a spiegare efficacia in altri procedimenti, sia sotto il profilo civile che amministrativo e lamentando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
in particolare, la Corte di appello, non escludendo la responsabilità dell'imputato per i falsi commessi, al fine di attribuire fittiziamente data certa a un contratto di cessione di azienda, in motivazione attribuisce proprio essa data certa al presunto contratto, assumendo (ultra petita) di poterlo datare, sulla base di un ragionamento logico, proprio alla data desiderata dal falsario;
tale passaggio della sentenza, dalle imponenti ricadute (con danno della parte civile, assegnataria della frequenza), prescinde dalla totale assenza di istruttoria sul punto, che dalle imponenti evidenze logiche di segno contrario;
la Corte di d'appello, invece, assume che la scrittura sarebbe stata reale, che l'originale sarebbe andato perduto poiché spedito al Ministero con la succitata raccomandata e che i falsi commessi sarebbero stati finalizzati ad ovviare allo smarrimento, ma tale assunto cozza irreparabilmente con la produzione fatta dallo stesso imputato della pretesa fotocopia del contenuto della raccomandata: non una fotocopia della scrittura, bensì un' ennesima copia conforme, e per giunta falsa, per le ragioni dette;
se fosse vero ciò che la Corte di Appello afferma, ne deriverebbe la cessione ante fallimento dell'azienda, l'opponibilità alla curatela della cessione, l'irrilevanza dell' estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora in capo al cedente, e dunque la verità e validità dell'acquisto, il cui difetto di data certa verrebbe ad essere colmato paradossalmente proprio dalla sentenza, che sulla falsità della data certa ha pronunziato;
l'assunto espresso in motivazione è pertanto illogico ed apodittico, nonché contraddittorio con le risultanze in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse della parte civile a far valere il vizio motivazionale asseritamente contenuto nella sentenza impugnata, in relazione al confermato diritto della medesima parte civile al risarcimento danni da liquidarsi in sede civile.
2. Ed invero, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, al risarcimento dei danni, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione decidono sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. In particolare, il giudice dell'appello, nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado deve necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale, che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova dell'innocenza non risulti ictu oculi (ex plurimis, in questi termini, Sez. U, 28/05/2009, Tettamanti;
Cassazione penale, sez. 6 26/09/2011 n. 1207) e proprio nel rispetto di tale onere la Corte territoriale ha compiutamente esaminato l'appello dell'imputato ai soli effetti delle disposizioni concernenti gli interessi civili contenuti nella sentenza impugnata, rigettando le deduzioni della difesa, essendo dimostrata la falsità ideologica dei documenti oggetto di giudizio, pur ritenendo "che le ragioni della creazione delle false copie conformi all'originale siano con ogni probabilità da rinvenire contrariamente a quanto ipotizzato dall'accusa proprio nell'effettività dell'acquisto del ramo d'azienda e della spedizione della richiesta di conferma della concessione radiofonica...".
3. La società "Roma Città Futura s.c.p.a.", costituita parte civile, adduce che il percorso motivazionale, sinteticamente riportato, che ha indotto la Corte territoriale al riconoscimento del risarcimento del danno in suo favore non sia corretto e ne chiede, pertanto, la correzione con conferma del dispositivo della sentenza, ma in proposito si ritiene che essa non sia portatrice di un interesse tutelato dall'art. 568 c.p.p., comma 4 e art. 576 c.p.p.. 4. Giova, infatti, richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, riferibili anche alla parte civile, secondo cui l'interesse a impugnare una decisione giurisdizionale va commisurato al dispositivo, non alla motivazione, sicché è inammissibile, per difetto dell'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, l'impugnazione proposta avverso la sola motivazione di un provvedimento del cui dispositivo, invece, si chiede la conferma (arg. ex Sez. 6, 16/04/2013, n. 20116).
5. L'interesse della parte civile ad impugnare una sentenza del tipo di quella in esame - che abbia riconosciuto (rectius: confermato) il diritto al risarcimento del danno in favore della stessa, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., nel dichiarare la prescrizione del reato - è invero strettamente collegato al reato ascritto all'imputato, al danno da esso conseguente e alla sua quantificazione, parametrabile appunto alla gravita dei fatti ascritti. Tale nesso ha condotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere che, nella diversa ipotesi di condanna dell'imputato, sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica, solo quando da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire, cui si pervenga tenendo conto anche della gravita del reato e dell'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima (Sez. 4, 03/07/2012, n. 39898).
6. Anche a voler considerare tali principi, pur nella diversa ipotesi della declaratoria di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, come nella fattispecie in esame, il rapporto tra il falso ascritto al LI ed il danno riconosciuto alla parte civile, in dipendenza di tale reato, non risulta alterato, anche considerando la precisazione motivazionale della Corte territoriale tenuto conto, peraltro, delle ragioni per le quali la ricorrente ha avanzato domanda di risarcimento danni, indicate nella sentenza impugnata "nelle interferenze del segnale radio".
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015