Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
È inammissibile, per difetto dell'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta avverso la sola motivazione di un provvedimento del cui dispositivo, invece, si chiede la conferma. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza del tribunale del riesame la cui motivazione contrastava in parte con il dispositivo, osservando che la deliberazione cautelare ha efficacia meramente interinale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2013, n. 20116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20116 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 16/04/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 726
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 44077/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
RI MA N. IL 04/01/1955;
avverso l'ordinanza n. 5968/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 09/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Scardaccione per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Napoli con Delib. 9 agosto 2012 ha confermato l'ordinanza custodiale con cui il locale GIP in data 6.7.12 aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di MA RI per i reati di cui agli artt. 81 e 648 c.p. (capo C) e art. 416 c.p. (capo A).
2. Ricorre il pubblico ministero, enunciando unico motivo di violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, violazione degli artt. 273 e segg. e 546 c.p.p., evidenziando come se pur il dispositivo contiene la deliberazione di conferma dell'ordinanza genetica per entrambe le imputazioni provvisorie, tuttavia la motivazione esclude la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo.
Argomenta la sussistenza del proprio interesse all'impugnazione ed alla deduzione dell'evidente nullità perché, pur condividendo il dispositivo di integrale conferma, solo la redazione di una motivazione conforme a tale dispositivo eviterebbe futuri problemi di competenza territoriale (il reato contro il patrimonio essendo stato consumato in diverso circondario) e consentirebbe utili scelte per l'ulteriore impulso al procedimento. A sostegno della sussistenza della gravità indiziaria anche per il delitto associativo "fa rinvio a quanto esposto nella richiesta di applicazione della misura cautelare e all'ordinanza emessa dal GIP", svolgendo quindi deduzioni in fatto sulle ragioni per cui il Tribunale avrebbe dovuto affermare la sussistenza del concorso di RI nel reato associativo. Il ricorso della parte pubblica si conclude con la conferma della richiesta di "annullare l'ordinanza di cui in oggetto con rinvio al Tribunale del Riesame di Napoli per l'emissione di una motivazione conforme al dispositivo di conferma".
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1 La parte pubblica ha preso atto che il dispositivo della deliberazione del Tribunale è conforme alle proprie aspettative, anche in ordine al reato associativo.
Deduce tuttavia che l'evidente obiettiva nullità del provvedimento (atteso che la motivazione in concreto argomenta soluzione opposta) nuocerebbe anche alle ragioni accusatorie, sotto due possibili profili: quello, possibile e futuro, della competenza territoriale e quello afferente (così pare doversi interpretare l'inciso sul punto) alla possibilità di una valutazione di evidenza della prova che consenta l'eventuale richiesta di giudizio immediato. Precisa poi espressamente che l'impugnazione "attacca" non la decisione, di cui è richiesta anzi la conferma, bensì la sola motivazione, della quale si chiede la modifica in sede di rinvio per adeguarla al contenuto effettivo e concreto del dispositivo.
3.2 L'art. 568 c.p.p., comma 4 dispone che "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse"; si tratta di norma generale che, per costante insegnamento di questa Corte, è applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate (SU, sent 6624/2012).
La nozione di "interesse all'impugnazione" nel processo penale non è ancorabile al criterio civilistico della soccombenza, ma individua "la finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero ... - il che non muta il risultato - l'utilità che la parte mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione", in coerenza logicamente con il sistema legislativo (SU cit.). Il confronto, pertanto, non è tra la domanda della parte e la risposta giurisdizionale ma tra il provvedimento adottato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell'impugnazione (SU cit.).
SU sent. 29529/2009 avevano già ribadito che "l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4 quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente".
Con specifico riferimento all'impugnazione del pubblico ministero si è spiegato che quando la parte pubblica denunci, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, "in tanto può ritenersi sussistente il presupposto dell'interesse, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, p.m. in proc. Amato;
Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, p.m. in proc. Boido;
Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42, p.m. in proc. Timpani)".
In buona sostanza, l'interesse ad impugnare sussiste quando la nuova decisione sarebbe più vantaggiosa rispetto a quella di cui si sollecita la rivisitazione.
Tale interesse deve poi essere "concreto" e "attuale" (sia nel momento della proposizione dell'impugnazione che in quello della sua decisione).
3.3 Come si è prima esposto, nel nostro caso, invece, il pubblico ministero non "attacca" l'effettivo contenuto della deliberazione (che è la conferma integrale della precedente ordinanza cautelare), chiedendo anzi espressamente che la stessa venga confermata. Individua (pur correttamente) evidenti vizi della motivazione che sostiene quella deliberazione di conferma e pretenderebbe una loro "rimozione vincolata", al fine di evitare due futuri e del tutto eventuali pregiudizi.
I pregiudizi dedotti sono la possibile questione di competenza territoriale e le implicazioni sull'intenzione di richiedere il giudizio abbreviato.
Ma innanzitutto la deliberazione cautelare ha sempre solo efficacia interinale ed allo stato degli atti sulle questioni di competenza, rappresentando mero eventuale precedente per le valutazioni giudiziali, ne' ha conseguenze sulla scelta delle modalità di esercizio dell'azione penale.
Nella fattispecie, poi: il primo pregiudizio dedotto (la questione di competenza territoriale) in realtà è del tutto ipotetico e comunque certamente inattuale, posto che la rimozione del dispositivo della decisione di conferma non è più possì bile per la mancata tempestiva impugnazione da parte dell'indagato, unico soggetto realmente interessato ad ottenere una modifica della deliberazione in senso a lui favorevole (e conforme alla motivazione); il secondo è tutt'altro che "primario e diretto", atteso che il "ragionamento probatorio" assolutamente opposto all'evidenza di prova auspicata dalla parte pubblica è ormai acquisito agli atti del procedimento ed idoneo a essere oggetto di un confronto argomentativo. In altri termini, nel caso di specie la decisione cautelare non avrebbe alcuna efficacia o influenza immediata (come effetto diretto della deliberazione) ne' sulla competenza ne' sul giudizio immediato. Ancor più, per quanto appena ricordato l'interesse giuridico ad impugnare ha come esclusivo parametro la deliberazione (e le implicazioni "primarie e dirette" di questa), essendo irrilevanti le argomentazioni che quella deliberazione accompagnano e sostengono, essendo la sola modifica delle argomentazioni irrilevante a condurre ad alcuna modifica degli effetti della provvedimento (Sez. 5, sent. 27917/2009, per tutte).
3.4 Pertanto, all'affermazione del principio di diritto per cui va esclusa la sussistenza dell'interesse ex ari. 568.4 c.p.p. nel caso in cui la parte impugni la sola motivazione di un provvedimento del cui dispositivo chiede la conferma, consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013