Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 10443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10443 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da GO BELLINI
LA LL DR DI IA BR IN ES
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10443/2026 Roma, li, 18/03/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 279/2026 CC 03/03/2026
R.G.N. 929/2026
- Relatore
SENTENZA
sul ricorso proposto da: MY YS nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 08/01/2026 del TRIB. LIBERTA' di L'Aquila.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
1. MY YS ha impugnato, a mezzo del difensore di fiducia, l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Pescara, in data 18/12/2025 per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 come contestati ai capi 6, 7, 9, 10 dell'imputazione provvisoria e dal numero 15 al numero 26 della medesima imputazione. Il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 8/1/2026, ha confermato il suddetto provvedimento.
2. Avverso l'ordinanza da ultimo richiamata ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando due motivi di ricorso. I) Violazione di legge in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. MY YS, rappresenta la difesa, ha depositato istanza di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere in data 24 dicembre 2025.
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 58b49061734fc8- Firmato Da: GO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 18e85a9024545c52 Firmato Da: IA BR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
Il Tribunale del riesame di L'Aquila, nella stessa data, richiedeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara. Gli atti pervenivano presso la cancelleria del Tribunale alle ore 11:00 del 29/12/2025; in pari data veniva emesso il decreto di fissazione dell'udienza di riesame in camera di consiglio per il giorno 8/1/2026. All'udienza dell'8/1/2026 l'impugnazione era decisa con ordinanza emessa con motivazione contestuale e depositata in quella stessa data. L'esponente lamenta che il Tribunale, all'udienza del giorno 8/1/2026, si riservava di provvedere, come risulta dal verbale d'udienza. Il provvedimento di rigetto era comunicato soltanto in data 9 gennaio 2026, con invio a mezzo Pec delle ore 14:00. Posto che il Tribunale nel verbale riservava la decisione, osserva la difesa, non è possibile verificare se effettivamente siano stati rispettati i termini perentori di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. La motivazione contestuale, avrebbe imposto la comunicazione immediata del testo, da effettuarsi entro le ore 24:00 del giorno dell'udienza per garantire la verifica del rispetto dei termini perentori di cui alla norma richiamata. Il semplice deposito dell'ordinanza, in assenza di comunicazione o notificazione ai soggetti interessati, non consente di verificare la tempestività del provvedimento. II) Carenza o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. La gravata ordinanza non sarebbe sufficientemente ed adeguatamente motivata, non avendo il Tribunale fornito risposta alle censure sollevate nell'istanza di riesame. La difesa del prevenuto aveva rappresentato che il suo assistito, come già dichiarato in sede di interrogatorio ex art. 291-quater cod. proc. pen. innanzi il G.i.p. di Pescara, è soggetto tossicodipendente;
detta circostanza, veniva documentata con il deposito innanzi al Tribunale del riesame del certificato di tossicodipendenza rilasciato dal SERD di Pescara, allegato alla memoria difensiva inviata in data 29/12/2025. Si era poi evidenziato come dalla disamina del certificato del casellario giudiziario MY YS non annoverasse alcuna censura in materia di violazione della normativa sugli stupefacenti.
nel
Dette circostanze non sono state tenute in alcuna considerazione provvedimento, sebbene conducenti al fine di addivenire all'applicazione di una misura meno afflittiva. Ove il ricorrente fosse stato davvero al vertice della catena di distribuzione e di spaccio della sostanza stupefacente, come ritenuto dal G.i.p. e confermato dal Tribunale, le numerose captazioni ambientali e telefoniche ed i continui
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8-Firmato Da: GO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 18e85a9024545c52 Firmato Da: IA BR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
monitoraggi operati dalla Polizia giudiziaria sarebbero stati assistiti da numerosissimi riscontri. In realtà, l'attività d'indagine non è sfociata in alcun sequestro che abbia riguardato MY. I giudici del riesame si sono limitati a richiamare una serie di conversazioni attribuendo ad esse un significato univoco, pur in assenza di elementi a conforto della interpretazione proposta. Come già prospettato nell'istanza di riesame, qualora MY avesse rivestito un ruolo rilevante nella vicenda, a seguito dell'arresto di altri coindagati avrebbe lui stesso assunto la gestione ed il controllo dell'attività illecita, circostanza di cui non vi è traccia in atti. Accogliendo la ricostruzione offerta dall'Accusa, il provvedimento ha del tutto omesso di considerare le allegazioni difensive anche di natura documentale le quali erano tese a dimostrare l'inadeguatezza degli elementi raccolti nel corso delle indagini a carico dell'indagato e la conseguente sproporzione della misura coercitiva personale adottata. La pronuncia del Tribunale di L'Aquila appare illogica anche in punto di valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen., desunte induttivamente dal modus operandi del prevenuto, tacciato di aver agito in maniera professionale;
l'ordinanza non rende conto del profilo personologico del ricorrente, immune da precedenti specifici, mancando di considerare l'idoneità di misure cautelari non detentive, anche in ragione dell'ampio lasso temporale trascorso dai fatti.
518b49061734fc8- Firmato Da: GO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 18e85a9024545c52
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2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte e apposita memoria contenente deduzioni di risposta alle argomentazioni del P.G., insistendo nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. Quanto alla prima doglianza, si osserva quanto segue. Dalla scansione temporale richiamata nello stesso ricorso e verificata dagli atti allegati risulta il pieno rispetto dei termini di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che stabilisce il termine di dieci giorni per annullare, riformare o confermare l'ordinanza oggetto del riesame.
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L'udienza di trattazione del riesame si è svolta in data 8/1/2026 e l'ordinanza contenente la motivazione è intervenuta nella stessa data, ultimo giorno utile per la decisione. E' stato quindi rispettato il testo della norma, che prevede che il deposito dell'ordinanza in cancelleria debba intervenire nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Circa la data dell'intervenuto deposito, fa fede l'attestazione della cancelleria apposta sull'ordinanza, che reca la data dell'8/1/2026 (a nulla rileva il fatto che il Tribunale, nel verbale, si sia riservato). Cosa diversa è la comunicazione dell'ordinanza, inoltrata alla difesa il giorno successivo (9/1/2026). Ai sensi dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. il procedimento di riesame davanti al Tribunale si svolge in camera di consiglio "nelle forme previste dall'articolo 127". In base all'art. 127 cod. proc. pen. l'ordinanza deve essere comunicata senza ritardo al difensore. Ebbene, la disposizione da ultimo richiamata non fissa i termini perentori entro i quali deve essere notificato il provvedimento del Tribunale del riesame, non potendo tale natura perentoria essere desunta dal disposto dell'art. 127, comma settimo, cod. proc. pen. che impone la comunicazione e notificazione alle parti "senza ritardo" dei procedimenti svoltisi in camera di consiglio, in quanto la genericità della previsione non la rende rapportabile al concetto di termini perentori (Sez. 6, n. 43806 del 2023 n.m.; Sez. 1, Sentenza n. 4014 del 13/10/1992, Malorgio, Rv. 195093).
3. Quanto al secondo motivo, è opportuno evidenziare che in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (art. 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 588649061734fc8-Firmato Da: GO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 18e85a9024545c52 Firmato Da: IA BR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè congiuntamente ai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Fatta questa premessa, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata. manifesti di avere seguito un adeguato e logico percorso argomentativo, avendo dato conto degli elementi risultanti a carico del ricorrente, dai quali si desume la gravità indiziaria in relazione a ciascun capo dell'imputazione provvisoria. A tale riguardo sono state valorizzate nella ordinanza impugnata numerosissime conversazioni nelle quali si discute di somme di danaro e grammi, riferiti a quantitativi di stupefacente. In una conversazione segnalata in motivazione, riferita al capo 16 della rubrica, il ricorrente fa esplicito riferimento alla cessione di 50 grammi di cocaina;
con riferimento al capo 9 della rubrica si è accertato che MY aveva ricevuto un pacchetto dal coindagato Kereci, che aveva poi consegnato a Di LA Mirko, contenente sostanza stupefacente. Tali circostanze hanno indotto i giudici a ritenere logicamente che il contenuto dei dialoghi si riferisse a sostanze stupefacenti. Sono dunque destituite di fondamento le critiche portate alla valutazione della gravità indiziaria contenute nel ricorso, tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità esercitabile in questa sede. La lamentata assenza di riscontri al contenuto di ciascuna conversazione è infondata: la valutazione circa la gravità indiziaria è frutto di un ragionamento logico scevro da aporie, che muove dalla interpretazione del contenuto delle conversazioni, calate nel contesto nel quale esse si inseriscono, e suffragato dal controllo di Polizia effettuato in relazione all'episodio di cui al capo 9 della rubrica, all'esito del quale è stata effettivamente rinvenuta la sostanza stupefacente. Come è noto, in materia d'intercettazioni, il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione. La censura di diritto in questo ambito può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa: le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili e palesemente eccentrici (si veda in argomento Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 01, così massimata: "In tema di
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intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità").
4. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, va osservato che l'ordinanza impugnata soddisfa, quanto agli aspetti motivazionali, i criteri imposti dalla disciplina che regola la materia, come innovata dalla legge n. 47 del 2015. In tema di misure cautelari personali, ai fini delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., il requisito della "concretezza" riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede, mentre il requisito della "attualità" sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo). In buona sostanza il pericolo di recidiva può dirsi attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 26836601). L'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata - all'epoca in cui la misura viene applicata;
tuttavia la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 26850801).
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L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati. In particolare, sulla base delle risultanze investigative illustrate provvedimento, il Tribunale ha rilevato come il ricorrente, alla luce dei numerosissimi episodi oggetto della contestazione provvisoria, fosse dedito in modo stabile e continuativo all'attività di spaccio, escludendo in tal modo l'idoneità di altre misure meno afflittive ai fini della prevenzione di ulteriori condotte della stessa specie.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 588649061734fc8-Firmato Da: GO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 18e85a9024545c52 Firmato Da: IA BR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente sollecitano una non consentita diversa ricostruzione dei fatti e valutazione delle emergenze processuali. Quanto alla mancata considerazione del contenuto della memoria difensiva, il ricorso non chiarisce come essa abbia potere disarticolante della motivazione dell'ordinanza, in cui i giudici hanno ritenuto evidentemente recessive le argomentazioni proposte: l'assenza di precedenti specifici ed il fatto che il ricorrente fosse anche consumatore di sostanza stupefacente, a fronte dei numerosissimi episodi esaminati, nei quali, sia pure a livello indiziario, il prevenuto dimostrava di essere coinvolto in atti di cessione a terzi di sostanza stupefacente, anche di rilevanti quantitativi, non incrina le considerazioni del Tribunale, il quale, sul piano delle esigenze cautelari, ha individuato una "estrema pericolosità sociale" del prevenuto, arginabile solo con la misura maggiormente afflittiva (cfr. Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Spadaro, Rv. 288603:"In tema di impugnazione di misure cautelari, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito").
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposto inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 03/03/2026
Il Consigliere estensore IA BR
Il Presidente
GO BELLINI
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