Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 10443
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Sentenza 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che i termini per la decisione siano stati rispettati, in quanto l'ordinanza è stata depositata in cancelleria nella stessa data dell'udienza, ultimo giorno utile. La comunicazione al difensore, avvenuta il giorno successivo, non è soggetta a termini perentori.

  • Rigettato
    Carenza o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza abbia adeguatamente motivato sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, valorizzando le conversazioni intercettate relative a cessioni di stupefacenti e la sussistenza di un pericolo concreto di recidiva, data la dedizione stabile e continuativa all'attività di spaccio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 10443
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10443
    Data del deposito : 18 marzo 2026

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