Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A 020 03 / 0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 In nome del popolo italiano 12 FEB. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Sezione Lavoro -R. G. N. 10369/98 Composta dai Magistrati: -Cron. 4183 Dott. Erminio - Presidente Ravagnani " Fabrizio Miani Canevari - Consigliere -Rep. -Ud. 28.11.2000 " Bruno Battimiello "1 Rel. " Raffaele Foglia " -Oggetto: " FL CH " - Lavoro CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da - INPS, in perso-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti. Vincenza Gorga, Giuseppe Fabiani e Umberto Picciotto, con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente
contro
CACCIAGUERRA SC intimato 4904 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Caltagiro- ne n° 175/97 in data 22 maggio/10 giugno 1997 (R.G. 162/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Vincenza Gorga;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'INPS ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, dolendosi che il Tribunale di Caltagirone (esclusa, in adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 6491 del 1996, la decadenza ex artt. 47 d.p.r. n. 639 del 1970 e 6 d.
1. n. 103 del 1991, convertito con legge n. 166 del 1991) abbia riconosciuto a CC SC la rivalutazione, ai sensi della sentenza della Corte Costi- tuzionale n. 497 del 1988, dell'indennità di disoccupazione per n. 79 giornate nell'anno 1989, per n. 28 giornate nell'anno 1990 e per n. 79 giornate nell'anno 1991. CC SC non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS- denunciando, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 115 c.p.c., in riferimento all'art. 2697 c.C., e vizio di motivazione - lamenta che il Tribunale non abbia ve- 2 rificato la sussistenza del presupposto di tale rivalutazio- ne, e cioè la effettiva percezione, da parte dell'assicurato, dell'indennità da rivalutare (in quanto erogata nella misura di lire ottocento giornaliere). Deduce, in estrema sintesi, che l'onere di provare detto pre- supposto gravava sulla parte richiedente la rivalutazione;
e che il Tribunale ha erroneamente ritenuto pacifica, in quanto non contestata dall'Istituto in primo grado, l'anzidetta per- indipendentemente dalle deduzionicezione, la quale dell'Istituto medesimo in risposta all'appello avversario avrebbe invece dovuto essere verificata d'ufficio, con even- tuale esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. Il ricorso non merita accoglimento. Premesso il pacifico principio che l'onere probatorio gravan- te sull'attore non si estende ai fatti costitutivi della do- manda che siano stati esplicitamente o implicitamente ammessi dal convenuto (v. Cass. 13 febbraio 1999 n. 1213; 6 marzo 1986 n. 1488; 6 marzo 1982 n. 1435; 22 marzo 1979 n. 1664), sufficiente osservare che la circostanza, riferita nella sen- tenza impugnata, dell'ammissione, da parte dell'INPS in primo grado, dell'avvenuta erogazione dell'indennità da rivalutare, non è contestata dall'Istituto ricorrente;
il quale, inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (v. Cass. 23 febbraio 2000 n. 2048) non precisa né l'atto né i termini in cui nel giudizio di appello si sarebbe concre- tizzata la contestazione dell'effettiva percezione, da parte dell'assicurato, della stessa indennità. Il rigetto dell'impugnazione non comporta alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non essen- dovi stata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 28 novembre 2000. Il Presidente luminio Pravagnani Il Consigliere est. June Ba rnwell Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 1.2 FEB. 2001 oggi, I A D 0 M IL LABORATORE 3 S , 1 E 3 S R . DI CANCELLERIA/ O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L I E 3 L P D E 7 S - D I A 8 I N - T 1 S S G 1 N O O E P S A E M I I D G A I A G , E D O O T L I R T T T I E A N R I R L E G D L E S E E R O D 4