Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2016, n. 30276
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Sentenza 24 giugno 2016

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In tema di ricognizione personale, la circostanza che, a seguito dell'invito a descrivere la persona da riconoscere, il soggetto chiamato al riconoscimento si sia riportato alle descrizioni già contenute in una precedente denuncia, non è causa di nullità della prova, in quanto tale sanzione è prevista solo nel caso in cui il giudice ometta il predetto invito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2016, n. 30276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30276
    Data del deposito : 24 giugno 2016

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