Sentenza 24 giugno 2016
Massime • 1
In tema di ricognizione personale, la circostanza che, a seguito dell'invito a descrivere la persona da riconoscere, il soggetto chiamato al riconoscimento si sia riportato alle descrizioni già contenute in una precedente denuncia, non è causa di nullità della prova, in quanto tale sanzione è prevista solo nel caso in cui il giudice ometta il predetto invito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2016, n. 30276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30276 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2016 |
Testo completo
sentenza N. 1913 3027 6/ 1 6 R. Gen. N. 7497/216 U.P. del 24/06/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da PIERCAMILLO IG Presidente ADRIANO IASILLO GEPPINO RAGO Cons. rel. SERGIO BELTRANI IGNAZIO PARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da KI RV, nato il [...], avverso la sentenza del 06/10/2015 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito il difensore, avv. Giuseppe Stellato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RV KI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in data 06/10/2015 dalla Corte di Appello di Napoli - confermativa della condanna per tre rapine pluriaggravate - deducendo i seguenti motivi:
1.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 213-214 COD. PROC. PEN.: la difesa ha eccepito la nullità delle ricognizioni personali per non avere il giudice invitato i ricognitori a descrivere preliminarmente la persona da riconoscere, essendosi i medesimi limitati "a confermare le dichiarazioni già rese" e perché i figuranti non erano somiglianti con l'imputato;
1.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 192 COD. PROC. PEN.: ad avviso della difesa le dichiarazioni rese dalle parte offesa, le ricognizioni fotografiche ed anche il successivo riconoscimento, dovevano ritenersi inattendibili perché la Corte non li aveva valutate e vagliate alla stregua anche delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalle quali si evinceva che nessuno delle parti offese era stato in grado di dare una compiuta descrizione dei rapinatori in quanto tutti erano travisati.
1.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 603 COD. PROC. PEN. per non avere la Corte rinnovato l'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire le prove fornite dalla difesa tendenti a dimostrare che l'imputato non si trovava in Italia (ma in Albania) il giorno in cui venivano perpetrate le rapine;
1.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS-133 81 COD. PEN. per non avere la Corte motivato in ordine alle richiesta concessione delle attenuanti generiche e sulla riduzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 213-214 COD. PROC. PEN.: entrambe le censure sono infondate.
1.1. Quanto a quella secondo la quale le ricognizioni sarebbero nulle, ex art. 213/3 cod. proc. pen., perchè non sarebbe stata rispettata la disposizione a norma della quale il giudice "invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda", in quanto i ricognitori si erano limitati a confermare le dichiarazioni già rese sul punto nelle recedenti denunce, va osservato quanto segue. L'art. 213/3 cod. proc. pen. sanziona con la nullità l'inosservanza delle disposizioni previste dai commi primo e secondo. Fra queste disposizioni rientra, appunto, l'invito, da parte del giudice, al ricognitore di "descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda": la nullità, quindi, colpisce la ricognizione ove il giudice non effettui il suddetto invito. Nel caso di specie, però, è pacifico che l'invito fu effettuato e, quindi, non è corretto invocare la disposizione dell'art. 213/3 cod. proc. pen. D'altra parte, per il principio della tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.), non è ipotizzabile sanzionare con la nullità le dichiarazioni del ricognitore delle quali, l'art. 213/2 cod. proc. pen. dispone solo che ne sia fatta menzione : 2 M nel verbale: il che è stato puntualmente fatto. Il problema, quindi, non attiene alla nullità della ricognizione ma, al più, solo all'attendibilità della dichiarazione resa dal ricognitore che, a fronte dell'invito del giudice, si limiti a rinviare, quanto alla descrizione della persona da riconoscere, a quella effettuata in una precedente denuncia. Nel caso di specie, la questione dell'attendibilità delle parti offese è stata affrontata e risolta positivamente dalla Corte di Appello con motivazione logica, congrua ed aderente agli evidenziati elementi fattuali, e, quindi, diventa incensurabile in questa sede di legittimità (cfr infra § 2). La censura, pertanto, dando seguito a Cass. 3634/1981 riv 153082 («La circostanza che le persone chiamate ad eseguire una ricognizione personale si siano riportate alle rispettive descrizioni della persona da riconoscere fatte alla polizia giudiziaria in epoca antecedente non inficia minimamente il valore probatorio dell'atto di ricognizione») dev'essere disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: «la circostanza che le persone chiamate ad eseguire una ricognizione personale si siano riportate alle rispettive descrizioni della persona da riconoscere fatte alla polizia giudiziaria in epoca antecedente, per il principio della tassatività delle nullità, non è causa di nullità della ricognizione in quanto, a norma dell'art. 213/3 cod. proc. pen., la suddetta sanzione è prevista solo nel caso in cui il giudice ometta di invitare il ricognitore a descrivere la persona da riconoscere, e non per le dichiarazioni rese, sul punto, dal ricognitore che possono avere rilevanza solo ai fini dell'attendibilità».
1.2. La censura relativa alla non perfetta somiglianza fra l'imputato ed i cd. figuranti, è manifestamente infondata: sul punto, nulla ritiene di aggiungere questa Corte all'ampia motivazione con la quale la Corte territoriale ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, la medesima censura (pag. 5 sentenza impugnata). Gli argomenti spesi, dal difensore (pag. 7 ricorso), infatti, sono generici, aspecifici e meramente reiterativi rispetto all'amplissima motivazione con la quale la Corte (pag. 6) ha puntualmente confutato la medesima censura.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 192 COD. PROC. PEN.: il difensore ha sostenuto (pag. 7- 13 del ricorso) che la motivazione addotta dalla Corte in ordine all'attendibilità delle persone offese, sarebbe incongrua anche perché, ai fini della suddetta valutazione, la Corte avrebbe omesso di valutare le denunce originarie dalle quali emergeva che, nessuna delle vittime aveva riconosciuto alcuno dei rapinatori perché completamente travisati. La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è infondata. La Corte, dopo avere analizzato il compendio probatorio a carico dell'imputato, lo ha così riassunto: ли 3 Rapina nell'abitazione di ID LA: l'imputato è riconosciuto in fotografia, senza ombra di dubbio, da De SA MA e ID AN. Costoro lo riconoscono con certezza anche in udienza. RI SI, che aveva riconosciuto MI parzialmente in fotografia, lo riconosce con certezza all'atto della ricognizione personale;
Rapina nell'abitazione di SI ND. L'imputato è riconosciuto in fotografia al 60% da tutti coloro che erano presenti in casa all'atto della rapina. E' riconosciuto con certezza all'atto del ricognizione di persona operata da SI ND;
Rapina nell'abitazione di IL SO: l'imputato è riconosciuto in fotografia, senza dubbio, da IL AN, IL MA e IL IA. E' riconosciuto con certezza in udienza da tutte le suddette persone offese». In questa sede, il difensore ha eccepito che la Corte: non aveva tenuto in considerazione le denunce presentate ad ID LA (pag. 9 ricorso) e da IL SO (pag. 10 ricorso) i quali avevano dichiarato di non essere in grado di riconoscere alcuno dei rapinatori in quanto travisati: si tratta di una censura poco comprensibile laddove si consideri che, proprio perché le suddette parti offese non erano state in grado di riconoscere alcuno dei rapinatori, le dichiarazioni rese non sono state tenute in alcun conto;
non aveva considerato che, nell'immediatezza dei fatti, le parti offese della rapina subita dalla famiglia ID, avevano parlato di rapinatori travisati con "bandane" e non con sciarpe come poi dichiararono (pag. 9 ricorso): si tratta di una censura davvero di poco momento perché significherebbe entrare nel merito della correttezza della verbalizzazione. Ed infatti, a voler sottilizzare, si dovrebbe ritenere che non era possibile che i rapinatori si fossero travisati con una "bandana" perché, tale termine indica un piccolo foulard che si porta annodato alla testa o al collo e che, pertanto, difficilmente, può essere idoneo a travisare il viso chi la indossa. E, quindi, quando le vittime hanno parlato di "bandana", vollero significare un pezzo di stoffa idoneo al travisamento: che poi, lo abbiano chiamato "bandana" o "sciarpa" poco rileva ai fini del contenuto dell'attendibilità della dichiarazione;
illogicamente non aveva valutato che nell'immediatezza dei fatti: a) nessun membro della famiglia ID (LA ID;
SI RI;
AN ID;
RI ID;
MA De SA) era stato in grado di descrivere i rapinatori;
b) stessa cosa era avvenuto per la rapina a danno della famiglia IL, i cui componenti (IA, MA e AN) avevano solo intravisto del rapinatore «gli occhi scuri e 4 uno schiacciamento con deviazione del naso» (pag. 11 ricorso); c) la descrizione resa da RD SI del rapinatore nell'immediatezza dei fatti, non era compatibile con le caratteristiche fisiche dell'imputato (pag. 11-12 ricorso). Anche quest'ultima censura è infondata per le ragioni di seguito indicate. AP IM: come risulta dallo stesso ricorso (pag. 9), l'unico che fece dichiarazioni verbalizzate fu ID LA che dichiarò di non essere in grado di riconoscere alcuno dei rapinatori. Poi, a pag. 2 del verbale, risulta una sommaria descrizione dei rapinatori. Sennonché, come si evince dalla sentenza impugnata, dei cinque membri della famiglia ID, tre di loro (AN ID;
SI RI e MA De SA), nel corso del riconoscimento fotografico, dopo avere confermato la sommaria descrizione riportata nel verbale redatto nell'immediatezza dei fatti, precisavano che, durante la rapina, ad uno dei rapinatori, cadde la sciarpa dal volto, consentendo, quindi, di osservarlo: da qui, il riconoscimento effettuato prima in fotografia e, poi, in sede di ricognizione di persona. Ciò significa quindi, che le dichiarazioni rese nel corso del riconoscimento fotografico non sono affatto in contrasto con quelle sommarie verbalizzate nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri intervenuti, ma sono solo precisazioni rese possibili dalla circostanza, univocamente dichiarata dai tre testi (e sulla quale la difesa nulla ha obiettato), che la sciarpa (o bandana che dir si voglia) cadde dal viso del rapinatore consentendo, quindi, di osservarlo e descriverne le caratteristiche. AP SQ: la Corte (pag. 7 della sentenza impugnata) dà atto delle dichiarazioni rese da IA IL (ribadite e confermate da MA ed AN IL) nel corso del riconoscimento fotografico, avendo costei messo in evidenza, nel riconoscere l'imputato come uno dei rapinatori, «la conformità del naso, la direzione degli occhi e gli zigomi sporgenti»: tanto precisato, non si comprende il tenore della censura posto che le vittime non fecero altro che ribadire e precisare quello che, stando proprio a quanto dedotto dalla difesa, avevano dichiarato nell'immediatezza dei fatti in cui avevano posto l'accento su due particolari significativi: gli occhi ed il naso. AP AS: la censura dedotta è manifestamente infondata in quanto, avendola la Corte ampiamente disattesa in punto di fatto (cfr pag. 7 sentenza impugnata), la medesima va ritenuta reiterativa di una questione di fatto e, quindi, inammissibile in sede di legittimità. Va, infine, osservato, in punto di stretto diritto, che la Corte non si è limitata ad una semplice valutazione atomistica dei singoli riconoscimenti (come ha cercato di fare la difesa), ma, dopo averli singolarmente analizzati, ha correttamente proceduto ad una valutazione globale di tutto il compendio probatorio all'esito del quale ha ritenuto di dover confermare il giudizio di 5 colpevolezza dell'imputato, in quanto «[....] Analizzando le suddette affermazioni, ci si rende conto che le persone offese hanno reso dichiarazioni del tutto analoghe sull'altezza, la corporatura, la particolarità del naso dell'imputato, il marcato accento dell'est europeo che lo stesso mostrava di avere [...] Tutte le parti offese sopra elencate, nel corso della ricognizione di persona operata davanti al giudice, riconoscevano con certezza l'imputato, aggiungendo, ulteriori significativi dettagli (...) Deve escludersi che i singoli atti di ricognizione siano stati frutto di una suggestione. Se così fosse, si dovrebbe ammettere che si sia verificata una suggestione "collettiva" visto che, ben sette persone hanno riconosciuto nell'imputato, uno dei rapinatori presenti nei diversi episodi>> di rapina che, secondo quanto scritto dal primo giudice (pag. 3 sentenza di primo grado), presentavano tutti lo stesso modus operandi. Si tratta del corretto procedimento che il giudice di merito deve effettuare nella valutazione degli indizi. Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto. che giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231). Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti 6 ли e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678). In conclusione, poiché nella motivazione della Corte non sono ravvisabili né violazioni di legge né carenze motivazionali di alcun genere, la censura va disattesa.
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 603 COD. PROC. PEN.: la suddetta censura è manifestamente infondata. La medesima questione fu dedotta in grado di appello ma la Corte, con amplissima motivazione (pag. 9-10) ha confutato in modo analitico la tesi difensiva, concludendo, quindi, per la superfluità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La suddetta motivazione deve ritenersi incensurabile. Infatti, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione del dibattimento, in considerazione della struttura del processo penale, è un istituto di carattere eccezionale al quale la Corte può ricorrere solo ove lo ritenga assolutamente necessario ossia in caso di insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti che non consenta la decisione allo stato degli atti, e le prove dedotte siano idonee ad influire sulla decisione dei punti controversi: ex plurimis Cass. 3458/2006 riv 233391 - Cass. 21687/2004 riv 228920. Così non è nel caso di specie, atteso che la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, con motivazione congrua, logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, ha chiarito, da una parte, che le prove dedotte erano superflue (sia perché erano state già svolte indagini - che avevano dato esito negativo - per accertare se l'imputato, nei giorni in cui erano state perpetrate le rapine si trovasse in Albania, sia perché la richiesta difensiva era stata formulata in modo generico) e, dall'altro, che erano irrilevanti atteso che il quadro probatorio a carico dell'imputato (riconoscimento effettuato con sicurezza da una pluralità di persone) era tale da consentire la decisione. Tanto basta per ritenere corretta, in fatto e in diritto, la suddetta motivazione, e, quindi, inammissibile la censura.
4. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: la censura, sotto tutti i profili dedotti, è manifestamente infondata. Sul punto, infatti, sia la sentenza di primo grado che quella d'appello, hanno ampiamente motivato. Infatti, questa Corte ha chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale nell'esercitare il quale deve fare riferimento sia ai criteri enunciati 7 M dall'art. 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. I, 1^ ottobre 1986, Esposito), senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass., Sez. I, 19 ottobre 1992, Gennuso;
Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna). Ciò posto, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche risulta, nel caso di specie, esauriente e pienamente adeguata sul piano logico, posto che la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi (precedenti penali;
gravità dei fatti;
ferocia nell'esecuzione delle rapine) ampiamente sufficienti a ritenere incensurabile la decisione della Corte anche in ordine alla pena inflitta anche per la continuazione.
5. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/06/2016 Il Consigliere est. Il Presidente Geppino Rago Piercamillo Davigo CELLERIA DEPO T PENALE 15 LUG. 2016 SECOND IL Il Cancelliere CANCELLIERE) M E R P U Claudia Piani S 8