Sentenza 5 aprile 2000
Massime • 1
La riparazione per l'ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, per cui il relativo ammontare non può essere determinato comprendendovi anche, come voce a sè stante, le spese di difesa nel giudizio conclusosi con la sentenza di proscioglimento.
Commentario • 1
- 1. Sulle garanzie procedurali per il licenziamento disciplinare dei dirigentiAccesso limitatoMario Meucci · https://www.altalex.com/ · 17 aprile 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2000, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 05/04/2000
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere est. SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 2192
3. Dott. SEPE PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO " N. 34839/1999
pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposta da:
1) AS RO C/ n. il 27.09.1972
2) MINISTERO DEL TESORO
avverso ordinanza del 10.06.1999 CORTE APPELLO di BARIla relazione svolta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO
le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Bari, con ordinanza del 10 giugno 1999, provvedendo sull'istanza di equa riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta dal 6 al 17 marzo 1997, liquidava in favore di OB BA la somma di L. 2.000.000, rilevando sia che "la gravità dei reati e la pubblicità che ne era derivata non avevano nociuto, a cagione dei suoi precedenti, all'immagine del BA con riflessi pregiudizievoli nell'ambito delle relazioni sociali sue e del suo nucleo familiare", sia che "nella determinazione dell'equo indennizzo non possono essere ricomprese le spese sostenute dal richiedente nell'ambito del procedimento penale". La corte compensava le spese.
2 - Il difensore ricorre per cassazione denunciando, con due motivi, "nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione" e "per erronea applicazione della legge penale".
a - Deduce, con il primo, che "il provvedimento è carente sotto il profilo motivazionale, atteso che non sono stati indicati i parametri valutativi utilizzati al fine di ritenere congrua la somma liquidata" e che "nella determinazione della somma andavano, tra l'altro, incluse le spese legali che il BA aveva dovuto affrontare". b - Deduce, con il secondo, che "il carico delle spese va regolato, nel procedimento in questione, secondo il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c.". MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo è infondato.
a - Premesso che per la liquidazione equitativa di una somma a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice di merito deve tenere conto, come ricorda anche il ricorrente, della durata della detenzione e delle conseguenze personali e familiari eventualmente scaturite dalla detenzione, deve riconoscersi che la corte di appello ha preso in considerazione la "oggettiva brevità della patita privazione della libertà" - dodici giorni - e ha escluso sia che la detenzione avesse nociuto - visti i precedenti all'immagine del BA, sia che avesse determinato negative conseguenze familiari, il che altro non vuol dire se non che la corte, nella liquidazione, ha avuto ben presenti i parametri cui il giudice deve ispirarsi nel determinare il quantum della riparazione.
Del resto, il ricorrente non ha contestato che la detenzione si sia protratta per il tempo indicato dalla corte, così come non ha negato di avere dei precedenti;
ne' ha dedotto che la detenzione abbia arrecato un particolare pregiudizio alla propria famiglia. b - Quanto alle spese legali, sostenute nel corso del procedimento penale durante il quale è stata disposta la ingiusta detenzione, la giurisprudenza di questa suprema corte è nel senso che "la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, per cui il relativo ammontare non può essere determinato comprendendovi anche, come voce a sè stante, le spese di giudizio conclusosi con la sentenza di proscioglimento" (per tutte, Cass. 4 giugno 1991, Kiem).
2 - Il secondo motivo è, del pari, infondato.
È, invero, giurisprudenza di questo supremo collegio che il giudice deve applicare, quanto al carico di spese, diritti ed onorari di rappresentanza e difesa dell'istante nel procedimento di primo grado, la regola di cui all'articolo 91 c.p.c., addossandone l'onere alla parte soccombente ovvero compensando le stesse, compensazione più che giustificata nel caso di specie in cui, come si legge nel provvedimento impugnato, non v'erano state opposizioni all'accoglimento della istanza.
3 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, dichiarando compensate le spese del grado. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2000