CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 19119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19119 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'AP PP nato a [...] il [...] PU LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 4/3/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del D'AP; accogliersi il ricorso nell'interesse di PU UI, limitatamente al quarto motivo di ricorso, con annullamento con rinvio la sentenza impugnata;
Udito l'Avv. Antimo Giaccio, nell'interesse di D'AP GI, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
Udito l'Avv. Valerio Viannello Accorretti, nell'interesse di PU UI, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. )) Penale Sent. Sez. 2 Num. 19119 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di D'AP GI e PU UI dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 18 giugno 2021, in ordine al delitto di estorsione in concorso, aggravata anche dal metodo mafioso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato D'AP GI deducendo, con il primo motivo, violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione dell'attendibilità del dichiarato della persona offesa. La sentenza impugnata aveva riconosciuto sicura attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa pur in presenza di "clamorose smentite", alcune derivanti da evidenze documentali, con argomenti illogici e contraddittori fondati sull'astratta evocazione del principio della frazionabilità delle dichiarazioni;
i singoli aspetti della vicenda obbligatoria, pacificamente esistente tra il D'AP e la persona offesa RF, erano rimasti privi di puntale descrizione in ordine alle modalità delle dazioni di denaro, all'entità e ai tempi dei bonifici intervenuti tra le parti, alla riferibilità delle singole operazioni ai soggetti coinvolti ovvero a terze persone. Non era stato in alcun modo valutato l'interesse del dichiarante a sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni assunte, descritte nelle dichiarazioni come esorbitanti rispetto all'ammontare ottenuto, e facendo risultare un equivoco intervento di un terzo (il correo PU) funzionale a delineare un contesto aggressivo e intimidatorio. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen.; dalla ricostruzione fattuale risultava l'esistenza del credito vantato dal D'AP, che per oltre un anno aveva invano richiesto ed atteso l'adempimento da parte del debitore senza alcuna prova che la pretesa fosse diversa e esorbitante rispetto al credito (tanto da essere rimasta indimostrata l'originaria imputazione di usura). 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato PU UI deducendo, con il primo motivo, violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 189 e 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta utilizzabilità dell'annotazione di polizia giudiziaria che riproduceva la conversazione intrattenuta tra D'AP GI e la vittima il giorno 11 marzo 2020; il dialogo era stato ascoltato poiché la persona offesa aveva utilizzato il 2 i proprio apparato cellulare lasciandolo aperto mentre era in comunicazione con i Carabinieri (ove poco prima si era recato per denunciare i fatti riguardanti le minacce che stava subendo ad opera del D'AP) così consentendo ai militari di udire le frasi pronunciate dal D'AP. Era evidente l'inutilizzabilità della prova rappresentata dall'annotazione che riproduceva il contenuto della conversazione, poiché appresa in violazione del necessario provvedimento di autorizzazione dell'autorità giudiziaria per ascoltare conversazioni destinate a rimanere riservate. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 629 cod. pen.; 125, 192 e 546 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, in quanto carente in relazione ai plurimi profili di censura sollevati con l'atto di appello concernenti il giudizio circa l'attendibilità della persona offesa. La Corte territoriale non aveva fornito adeguata risposta ai profili critici che erano stati denunciati (l'interesse del dichiarante a sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni contratte con il D'AP; le plurime smentite in ordine ai supposti incontri del RF con il ricorrente nelle settimane precedenti il momento della denuncia;
il rapporto di conoscenza e amicizia tra il ricorrente ed il RF, che contraddicevano logicamente l'ipotizzato timore della vittima rispetto alla persona del ricorrente); si trattava di profili evidentemente decisivi e in grado di destrutturare l'apparato logico del giudizio di responsabilità, con particolare riguardo alla rilevanza del contributo fornito dal ricorrente nell'ipotizzata attività estorsiva, che si assume fondata - dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado - sull'effetto intimidatorio promanante dalla persona del ricorrente, in quanto esponente dell'organizzazione criminale operante sul territorio indicato con il cognome del ricorrente (persona incensurata e di cui non era stato dimostrato alcun coinvolgimento in quel sodalizio). La ricostruzione fattuale aveva messo in rilievo la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa, rispetto alla successione delle operazioni da lui indicate, poiché mentre i documenti prodotti dallo stesso dichiarante dimostravano l'esistenza delle ragioni di debito e della consapevolezza delle richieste di interessi sproporzionati rispetto al capitale erogato dal D'AP, nel medesimo contesto temporale i rapporti tra il RF e PU UI dimostravano il perdurare di un legame di amicizia e condivisione di interessi economici, del tutto contrastante con la tesi di accusa. Rispetto a tali complessi profili, la sentenza impugnata si era rifugiata nell'affermare l'irrilevanza delle anomalie del racconto e delle contraddizioni evidenziate, senza spiegare le ragioni logiche che potevano fondare un siffatto giudizio e omettendo nella sostanza di procedere compiutamente alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, perno centrale del giudizio di responsabilità. 3 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 7 dl. 152/1991 e vizio della motivazione, con riguardo all'affermata sussistenza della circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso. 3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 628, comma 3, n. 1, 629, comma 2, cod. pen. e vizio della motivazione quanto all'affermata sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da più persone. 3.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in difetto di corretta valutazione dei dati positivi (incensuratezza, giovane età) e travisando la portata dell'alibi falso, non attribuibile all'imputato ma semmai al teste che aveva fornito la versione poi smentita dagli accertamenti condotti in sede di integrazione probatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato D'AP sono entrambi fondati. E' principio costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui se è legittimo il ricorso per relationem alla motivazione della decisione di primo grado, quando essa «recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice» (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435 - 0), è invece viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi per relationem, limitandosi a richiamare quest'ultima e a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 - 0; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666 - 01). Con l'atto di appello era stata censurata la motivazione della sentenza di primo grado che aveva affermato l'attendibilità della persona offesa, a fronte di segnalate carenze nell'indicazione delle causali sottostanti ciascuna operazione di versamento di somme (dalla società del fratello dell'imputato alla persona offesa, così come per l'emissione dei titoli da parte di quest'ultima all'imputato), nel fornire la successione cronologica delle operazioni, nel difetto di corrispondenza 4 tra gli importi indicati dalla persona offesa e i documenti prodotti dalla stessa;
erano state evidenziate l'anomalia dell'origine del cd. prestito, a fronte di un'iniziale operazione di acquisto di attrezzature effettuato dalla persona offesa, senza chiarire le modalità relative al regolamento del prezzo, e delle operazioni di bonifico a favore della persona offesa, solo parzialmente documentate;
le ulteriori anomalie derivanti dal versamento delle somme a favore della persona offesa su un conto privo di disponibilità e da cui la persona offesa contestualmente attingeva risorse;
la discrasia circa le operazioni riferite dalla persona offesa, in ordine alle fatture emesse per giustificare i bonifici ricevuti (una sola, come riferito dal denunciante, tre invece documentalnnente provate). Era stata, in conseguenza, censurata la valutazione in termini di attendibilità, rilevando l'importanza delle discrasie e delle incompletezze del narrato, l'assenza di giustificazione riconducibile al tempo trascorso (trattandosi di un arco temporale contenuto in meno di un anno); l'esistenza di uno specifico interesse (attese le ragioni di credito dell'imputato, non contestate dalla persona offesa) a evitare l'adempimento delle obbligazioni assunte, indipendentemente dalla mancata costituzione nel processo penale quale parte civile;
la tolleranza del creditore che avrebbe atteso oltre un anno prima di escutere il debitore, con condotte certamente energiche ma comunque riconducibili alla legittima pretesa del creditore nel veder adempiute le obbligazioni assunte. Rispetto alle censure così articolate, avente carattere specifico e in astratto idonee a metter in crisi l'apparato argomentativo della decisione, la sentenza riproduce le considerazioni della decisione di primo grado, anche nella ricostruzione delle operazioni di emissione degli assegni da parte del denunciante (pag. 12 della sentenza di primo grado), ma non esamina e affronta le specifiche censure dirette all'individuazione dell'esatta origine del rapporto obbligatorio, né riesce a superare i dubbi sull'attendibilità della persona offesa, omettendo di chiarire come si concilino gli stessi calcoli che propone la decisione con le dichiarazioni della persona offesa. Ciò assume importanza decisiva, anche in relazione al profilo della qualificazione giuridica (che forma oggetto del secondo motivo di ricorso), atteso che - al contrario di quanto affermato dai giudici di appello - ove gli accertamenti probatori dovessero escludere la natura illecita della fonte dell'obbligazione (essendo già stata esclusa la configurabilità di un rapporto usurario: pag. 13 della sentenza del G.u.p.), la richiesta formulata dal D'AP - ove fosse altresì accertata la titolarità del relativo credito - pur caratterizzata dal carattere minaccioso o violento andrebbe ricondotta nella figura dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (come chiarito definitivamente da Sez. unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). 5 Per le ragioni espresse, il giudizio sull'attendibilità del narrato della persona offesa è contraddittorio, in quanto la decisività della ricostruzione che deve prendere spunto dalle dichiarazioni del denunciante è correlata logicamente con le altre parti del narrato, sicché la non smentita imprecisione e contraddittorietà delle dichiarazioni, rispetto alla documentazione relativa alle operazioni di versamento e restituzione di denaro, deve esser valutata non potendo risultare sufficiente il mero richiamo alla distanza temporale (peraltro contenuta in meno di un anno) per giustificare le incongruenze del relativo narrato, e dovendosi tenere in conto l'interesse del debitore, indipendentemente dalla mancata costituzione nel giudizio penale per l'esercizio dell'azione civile, a far venir meno la fonte dell'obbligazione di restituzione delle somme ricevute. 2.1. L'accoglimento dei motivi comporta, oltre che l'assorbimento del terzo motivo, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo esame delle deduzioni difensive in punto di attendibilità della persona offesa. 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato PU UI è infondato. In ordine alla questione che il ricorrente solleva, circa l'utilizzabilità dell'annotazione di polizia giudiziaria in cui è stato riprodotto il tenore della conversazione ascoltata dalla polizia giudiziaria (attraverso l'apparato cellulare della persona offesa che l'aveva intenzionalmente lasciato in contatto con le forze dell'ordine), va ribadito - come già motivato con la sentenza della Corte n. 36835 del 22/10/2020 emessa nella fase incidentale del giudizio cautelare - che il presupposto fattuale dell'ascolto del dialogo è avvenuto con il consenso di una delle parti - ossia, il denunciante- sicché mancava il presupposto della volontà di tutti coloro che stavano effettuando la conversazione di mantenerne segreto il contenuto;
dato, questo, che pone il fatto storico accaduto al di fuori del perimetro delle illecite captazioni di conversazioni riservate tutelate dalle norme costituzionali e dalle disposizioni del codice di rito, trattandosi di un evento fattuale direttamente percepito dal teste, risultando così utilizzabile la relativa prova documentale rappresentata dall'annotazione redatta (atteso che non ricorre il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen., poiché il relativo divieto di testimonianza "opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche" (Sez. 5, n. 30895 del 09.03.2016, D'Elia, Rv. 267699). 3.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 6 Ribadita le criticità del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, come già esposte nell'esame del ricorso proposto dal coimputato D'AP, va rilevato che anche in relazione alle articolate e specifiche deduzioni difensive contenute negli atti di impugnazione presentati nell'interesse del PU la motivazione della sentenza è carente rispetto alle plurime censure dirette sia a evidenziare le ripetute e gravi discrasie tra il narrato della persona offesa e i documenti attestanti le operazioni di dare e avere tra il D'AP e il denunciante, sia a confutare la portata delle dichiarazioni della persona offesa - uniche fonti di prova a carico del ricorrente - alla luce dell'assenza di differenti elementi di prova e del sospetto silenzio serbato dal denunciante sui rapporti di lunga data e di contenuto del tutto amicale avuti con il ricorrente sino al mese di giugno dell'anno 2019, quando era da tempo già avviata la successione delle richieste del D'AP per ottenere la restituzione delle somme di denaro pretese dal debitore. Né le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata per confermare il giudizio di falsità dell'alibi del PU in ordine all'incontro del 7 marzo 2020 citato dal denunciante (dovendo peraltro apprezzarsi se l'alibi esaminato dovesse considerarsi fallito o falso: Sez. 6, n. 15255 del 19/02/2020, Prota, Rv. 278878 - O), e la compatibilità delle dichiarazioni di quest'ultimo circa i precedenti incontri avuti con il PU (alla luce dell'ambiguità dei periodi temporali indicati) possono da sole sorreggere il giudizio di responsabilità dell'imputato, trattandosi di elementi che non superano il preliminare dubbio sull'attendibilità del narrato della persona offesa, che deve trovare adeguata motivazione mediante la rinnovazione del giudizio sul punto. 3.2. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni, tutte dipendenti logicamente dall'accertamento del giudizio di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 22/3/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del D'AP; accogliersi il ricorso nell'interesse di PU UI, limitatamente al quarto motivo di ricorso, con annullamento con rinvio la sentenza impugnata;
Udito l'Avv. Antimo Giaccio, nell'interesse di D'AP GI, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
Udito l'Avv. Valerio Viannello Accorretti, nell'interesse di PU UI, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. )) Penale Sent. Sez. 2 Num. 19119 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di D'AP GI e PU UI dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 18 giugno 2021, in ordine al delitto di estorsione in concorso, aggravata anche dal metodo mafioso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato D'AP GI deducendo, con il primo motivo, violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione dell'attendibilità del dichiarato della persona offesa. La sentenza impugnata aveva riconosciuto sicura attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa pur in presenza di "clamorose smentite", alcune derivanti da evidenze documentali, con argomenti illogici e contraddittori fondati sull'astratta evocazione del principio della frazionabilità delle dichiarazioni;
i singoli aspetti della vicenda obbligatoria, pacificamente esistente tra il D'AP e la persona offesa RF, erano rimasti privi di puntale descrizione in ordine alle modalità delle dazioni di denaro, all'entità e ai tempi dei bonifici intervenuti tra le parti, alla riferibilità delle singole operazioni ai soggetti coinvolti ovvero a terze persone. Non era stato in alcun modo valutato l'interesse del dichiarante a sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni assunte, descritte nelle dichiarazioni come esorbitanti rispetto all'ammontare ottenuto, e facendo risultare un equivoco intervento di un terzo (il correo PU) funzionale a delineare un contesto aggressivo e intimidatorio. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen.; dalla ricostruzione fattuale risultava l'esistenza del credito vantato dal D'AP, che per oltre un anno aveva invano richiesto ed atteso l'adempimento da parte del debitore senza alcuna prova che la pretesa fosse diversa e esorbitante rispetto al credito (tanto da essere rimasta indimostrata l'originaria imputazione di usura). 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato PU UI deducendo, con il primo motivo, violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 189 e 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta utilizzabilità dell'annotazione di polizia giudiziaria che riproduceva la conversazione intrattenuta tra D'AP GI e la vittima il giorno 11 marzo 2020; il dialogo era stato ascoltato poiché la persona offesa aveva utilizzato il 2 i proprio apparato cellulare lasciandolo aperto mentre era in comunicazione con i Carabinieri (ove poco prima si era recato per denunciare i fatti riguardanti le minacce che stava subendo ad opera del D'AP) così consentendo ai militari di udire le frasi pronunciate dal D'AP. Era evidente l'inutilizzabilità della prova rappresentata dall'annotazione che riproduceva il contenuto della conversazione, poiché appresa in violazione del necessario provvedimento di autorizzazione dell'autorità giudiziaria per ascoltare conversazioni destinate a rimanere riservate. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 629 cod. pen.; 125, 192 e 546 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, in quanto carente in relazione ai plurimi profili di censura sollevati con l'atto di appello concernenti il giudizio circa l'attendibilità della persona offesa. La Corte territoriale non aveva fornito adeguata risposta ai profili critici che erano stati denunciati (l'interesse del dichiarante a sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni contratte con il D'AP; le plurime smentite in ordine ai supposti incontri del RF con il ricorrente nelle settimane precedenti il momento della denuncia;
il rapporto di conoscenza e amicizia tra il ricorrente ed il RF, che contraddicevano logicamente l'ipotizzato timore della vittima rispetto alla persona del ricorrente); si trattava di profili evidentemente decisivi e in grado di destrutturare l'apparato logico del giudizio di responsabilità, con particolare riguardo alla rilevanza del contributo fornito dal ricorrente nell'ipotizzata attività estorsiva, che si assume fondata - dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado - sull'effetto intimidatorio promanante dalla persona del ricorrente, in quanto esponente dell'organizzazione criminale operante sul territorio indicato con il cognome del ricorrente (persona incensurata e di cui non era stato dimostrato alcun coinvolgimento in quel sodalizio). La ricostruzione fattuale aveva messo in rilievo la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa, rispetto alla successione delle operazioni da lui indicate, poiché mentre i documenti prodotti dallo stesso dichiarante dimostravano l'esistenza delle ragioni di debito e della consapevolezza delle richieste di interessi sproporzionati rispetto al capitale erogato dal D'AP, nel medesimo contesto temporale i rapporti tra il RF e PU UI dimostravano il perdurare di un legame di amicizia e condivisione di interessi economici, del tutto contrastante con la tesi di accusa. Rispetto a tali complessi profili, la sentenza impugnata si era rifugiata nell'affermare l'irrilevanza delle anomalie del racconto e delle contraddizioni evidenziate, senza spiegare le ragioni logiche che potevano fondare un siffatto giudizio e omettendo nella sostanza di procedere compiutamente alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, perno centrale del giudizio di responsabilità. 3 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 7 dl. 152/1991 e vizio della motivazione, con riguardo all'affermata sussistenza della circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso. 3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 628, comma 3, n. 1, 629, comma 2, cod. pen. e vizio della motivazione quanto all'affermata sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da più persone. 3.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in difetto di corretta valutazione dei dati positivi (incensuratezza, giovane età) e travisando la portata dell'alibi falso, non attribuibile all'imputato ma semmai al teste che aveva fornito la versione poi smentita dagli accertamenti condotti in sede di integrazione probatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato D'AP sono entrambi fondati. E' principio costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui se è legittimo il ricorso per relationem alla motivazione della decisione di primo grado, quando essa «recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice» (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435 - 0), è invece viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi per relationem, limitandosi a richiamare quest'ultima e a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 - 0; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666 - 01). Con l'atto di appello era stata censurata la motivazione della sentenza di primo grado che aveva affermato l'attendibilità della persona offesa, a fronte di segnalate carenze nell'indicazione delle causali sottostanti ciascuna operazione di versamento di somme (dalla società del fratello dell'imputato alla persona offesa, così come per l'emissione dei titoli da parte di quest'ultima all'imputato), nel fornire la successione cronologica delle operazioni, nel difetto di corrispondenza 4 tra gli importi indicati dalla persona offesa e i documenti prodotti dalla stessa;
erano state evidenziate l'anomalia dell'origine del cd. prestito, a fronte di un'iniziale operazione di acquisto di attrezzature effettuato dalla persona offesa, senza chiarire le modalità relative al regolamento del prezzo, e delle operazioni di bonifico a favore della persona offesa, solo parzialmente documentate;
le ulteriori anomalie derivanti dal versamento delle somme a favore della persona offesa su un conto privo di disponibilità e da cui la persona offesa contestualmente attingeva risorse;
la discrasia circa le operazioni riferite dalla persona offesa, in ordine alle fatture emesse per giustificare i bonifici ricevuti (una sola, come riferito dal denunciante, tre invece documentalnnente provate). Era stata, in conseguenza, censurata la valutazione in termini di attendibilità, rilevando l'importanza delle discrasie e delle incompletezze del narrato, l'assenza di giustificazione riconducibile al tempo trascorso (trattandosi di un arco temporale contenuto in meno di un anno); l'esistenza di uno specifico interesse (attese le ragioni di credito dell'imputato, non contestate dalla persona offesa) a evitare l'adempimento delle obbligazioni assunte, indipendentemente dalla mancata costituzione nel processo penale quale parte civile;
la tolleranza del creditore che avrebbe atteso oltre un anno prima di escutere il debitore, con condotte certamente energiche ma comunque riconducibili alla legittima pretesa del creditore nel veder adempiute le obbligazioni assunte. Rispetto alle censure così articolate, avente carattere specifico e in astratto idonee a metter in crisi l'apparato argomentativo della decisione, la sentenza riproduce le considerazioni della decisione di primo grado, anche nella ricostruzione delle operazioni di emissione degli assegni da parte del denunciante (pag. 12 della sentenza di primo grado), ma non esamina e affronta le specifiche censure dirette all'individuazione dell'esatta origine del rapporto obbligatorio, né riesce a superare i dubbi sull'attendibilità della persona offesa, omettendo di chiarire come si concilino gli stessi calcoli che propone la decisione con le dichiarazioni della persona offesa. Ciò assume importanza decisiva, anche in relazione al profilo della qualificazione giuridica (che forma oggetto del secondo motivo di ricorso), atteso che - al contrario di quanto affermato dai giudici di appello - ove gli accertamenti probatori dovessero escludere la natura illecita della fonte dell'obbligazione (essendo già stata esclusa la configurabilità di un rapporto usurario: pag. 13 della sentenza del G.u.p.), la richiesta formulata dal D'AP - ove fosse altresì accertata la titolarità del relativo credito - pur caratterizzata dal carattere minaccioso o violento andrebbe ricondotta nella figura dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (come chiarito definitivamente da Sez. unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). 5 Per le ragioni espresse, il giudizio sull'attendibilità del narrato della persona offesa è contraddittorio, in quanto la decisività della ricostruzione che deve prendere spunto dalle dichiarazioni del denunciante è correlata logicamente con le altre parti del narrato, sicché la non smentita imprecisione e contraddittorietà delle dichiarazioni, rispetto alla documentazione relativa alle operazioni di versamento e restituzione di denaro, deve esser valutata non potendo risultare sufficiente il mero richiamo alla distanza temporale (peraltro contenuta in meno di un anno) per giustificare le incongruenze del relativo narrato, e dovendosi tenere in conto l'interesse del debitore, indipendentemente dalla mancata costituzione nel giudizio penale per l'esercizio dell'azione civile, a far venir meno la fonte dell'obbligazione di restituzione delle somme ricevute. 2.1. L'accoglimento dei motivi comporta, oltre che l'assorbimento del terzo motivo, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo esame delle deduzioni difensive in punto di attendibilità della persona offesa. 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato PU UI è infondato. In ordine alla questione che il ricorrente solleva, circa l'utilizzabilità dell'annotazione di polizia giudiziaria in cui è stato riprodotto il tenore della conversazione ascoltata dalla polizia giudiziaria (attraverso l'apparato cellulare della persona offesa che l'aveva intenzionalmente lasciato in contatto con le forze dell'ordine), va ribadito - come già motivato con la sentenza della Corte n. 36835 del 22/10/2020 emessa nella fase incidentale del giudizio cautelare - che il presupposto fattuale dell'ascolto del dialogo è avvenuto con il consenso di una delle parti - ossia, il denunciante- sicché mancava il presupposto della volontà di tutti coloro che stavano effettuando la conversazione di mantenerne segreto il contenuto;
dato, questo, che pone il fatto storico accaduto al di fuori del perimetro delle illecite captazioni di conversazioni riservate tutelate dalle norme costituzionali e dalle disposizioni del codice di rito, trattandosi di un evento fattuale direttamente percepito dal teste, risultando così utilizzabile la relativa prova documentale rappresentata dall'annotazione redatta (atteso che non ricorre il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen., poiché il relativo divieto di testimonianza "opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche" (Sez. 5, n. 30895 del 09.03.2016, D'Elia, Rv. 267699). 3.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 6 Ribadita le criticità del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, come già esposte nell'esame del ricorso proposto dal coimputato D'AP, va rilevato che anche in relazione alle articolate e specifiche deduzioni difensive contenute negli atti di impugnazione presentati nell'interesse del PU la motivazione della sentenza è carente rispetto alle plurime censure dirette sia a evidenziare le ripetute e gravi discrasie tra il narrato della persona offesa e i documenti attestanti le operazioni di dare e avere tra il D'AP e il denunciante, sia a confutare la portata delle dichiarazioni della persona offesa - uniche fonti di prova a carico del ricorrente - alla luce dell'assenza di differenti elementi di prova e del sospetto silenzio serbato dal denunciante sui rapporti di lunga data e di contenuto del tutto amicale avuti con il ricorrente sino al mese di giugno dell'anno 2019, quando era da tempo già avviata la successione delle richieste del D'AP per ottenere la restituzione delle somme di denaro pretese dal debitore. Né le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata per confermare il giudizio di falsità dell'alibi del PU in ordine all'incontro del 7 marzo 2020 citato dal denunciante (dovendo peraltro apprezzarsi se l'alibi esaminato dovesse considerarsi fallito o falso: Sez. 6, n. 15255 del 19/02/2020, Prota, Rv. 278878 - O), e la compatibilità delle dichiarazioni di quest'ultimo circa i precedenti incontri avuti con il PU (alla luce dell'ambiguità dei periodi temporali indicati) possono da sole sorreggere il giudizio di responsabilità dell'imputato, trattandosi di elementi che non superano il preliminare dubbio sull'attendibilità del narrato della persona offesa, che deve trovare adeguata motivazione mediante la rinnovazione del giudizio sul punto. 3.2. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni, tutte dipendenti logicamente dall'accertamento del giudizio di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 22/3/2023