Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 04424/03 9 Z 1 5 / A . 4 R / N T 6 - S 2 I . A B G I .R . E R L .P R L D A A T A L , E D B U D A B I E T I S T A R N 1 REPUB LICA ITA I N E 3 T E S 1 R I E . A T N PO LO ITALIANO A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PAPA Presidente Dott. Enrico R.G.N. 4135/98 Cron. 10135 ALTIERI Consigliere Dott. Enrico Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 03/10/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER RAGONESI Consigliere Dott. Vittorio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ป AG AR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato AG GIANDOMENICO, che lo difende, giusta delega in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 3479 avverso la decisione n. 228/97 della Commissione -1- tributaria regionale di GENOVA, depositata il 04/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito, per il ricorrente, 1'Avvocato GIANDOMENICO AG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine rigetto rigetto degli altri del primo motivo del ricorso;
motivi del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia nasce da un ricorso di merito presentato dal signor AG AR, che svolgeva l'attività di promotore finanziario per conto dell'istituto Bancario San Paolo di Torino, contro il ruolo dell'imposta I.L.O.R. relativo all'anno 1990. La Commissione di primo grado respingeva il ricorso del contribuente, e, con sentenza del 3-4 novembre 1997 la Commissione Tributaria di secondo grado della Liguria confermava questa decisione. Ha proposto ricorso per cassazione il AG con atto di impugnazione notificato l'11 marzo 1998, chiedendo l'annullamento della pronunzia impugnata, ed esponendo due motivi di impugnazione. L'Amministrazione finanziaria si è costituita con un breve documento che non contiene né difese specifiche né conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del DPR n.602 del 1973, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. La Commissione Regionale avrebbe affermato apoditticamente, ed illegittimamente, che il contribuente, avendo indicato nella propria dichiarazione quel certo reddito come reddito I.L.O.R., non poteva né chiedere il rimborso di quanto pagato, né opporsi a ulteriori pretese dal contribuente.
2. Con il secondo motivo il AG denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 115 del D.P.R. n.917, e dell'art. 2195 c.c., nonché l'omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia;
infatti, il ricorrente si avvalso soltanto di una dipendente a tempo parziale, e l'Ufficio non avrebbe contraddetto minimamente la circostanza affermata dal contribuente di avere svolto l'attività attività di promotore finanziario senza impiego di capitali. Secondo l'Amministrazione i redditi derivanti da un'attività astrattamente qualificabile come d'impresa sarebbero stati soggetti all'imposizione I.L.O.R., e, comunque, la Commissione Regionale non avrebbe motivato il proprio convincimento.
3. Il ricorso è inammissibile. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Le argomentazioni del ricorrente si basano, in realtà, su allegazioni di fatto, ed in particolare su quella avere avuto una sola dipendente a tempo parziale, che non trovano riscontro nella sentenza di fatto. La pronunzia fa riferimento, invece, "compensi a dipendenti", al plurale, e presuppone perciò l'esistenza di più di un dipendente. In questo modo, peraltro, il ricorrente ripropone, in realtà, questioni di fatto non più suscettibili di riesame in questa sede di legittimità. svolge considerazioni di principio di Per il resto, il ricorrente carattere generico, prive di concreti riferimenti alla fattispecie concreta, né appare rilevante l'accenno della sentenza al fatto che lo stesso interessato abbia indicato nella propria denunzia il reddito contestato come reddito I.L.O.R., perché in realtà la decisione si fonda sulla ben diversa ratio decidendi che il contribuente stesso aveva erogato compensi a più dipendenti, e che quel reddito costituiva, ai fini fiscali, un reddito d'impresa. D'altra parte, la motivazione della Commissione Regionale, pur se concisa, è sufficiente e completa, e riporta chiaramente le ragioni della decisione assunta, e l'iter logico seguita dal collegio nell'adottarla; né, infine, il giudice del merito era tenuto a motivare specificamente in dettaglio su tutte le argomentazioni difensive della parte quando, come in questo caso, fossero superate o assorbite dalla propria motivazione.
4. I motivi proposti sono inammissibili perché in parte generici ed in parte relativi a questioni di fatto. La loro inammissibilità comporta anche quella del ricorso nella sua interezza. Dato che la parte intimata non ha svolto difese scritte effettive, limitandosi a presentare un breve atto nel quale dichiarava semplicemente di costituirsi, e non ha partecipato alla discussigne orale, non sussistono spese suscettibili di rimborso su cui la Co debba provvedere.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2002. In Consigliere estensore II Presidente (dr.Enrico Papa) Stefano Monaci) شهدا ELLIERE CT челове Ca Ogg 26 MAR. 2003 DEPOR A dd Grou