Sentenza 26 giugno 2013
Massime • 1
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. non è applicabile ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
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La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
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Introduzione L'odierno contributo prende le mosse da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di sostanze stupefacenti, la quale ha avuto il merito di aver risolto il contrasto esistente da anni sulla possibile applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai reati disciplinati dal D.P.R. n. 309/1990, cd. “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e sulla sua conseguente compatibilità con il reato di produzione e traffico di stupefacenti di lieve entità, disciplinato dall'art. 73, co. 5, del suddetto decreto. Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2013, n. 36408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36408 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 26/03/2013
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1375
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 10498/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD AY N. IL 23/06/1974;
avverso la sentenza n. 2740/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 22/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AD AR ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (cessione di una dose di eroina).
Con l'unico motivo di doglianza si duole del fatto che il giudice di merito, pur essendogli stato riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, gli aveva negata la attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, in ragione delle modalità della condotta, dimostrativa di una stabile dedizione al piccolo spaccio, considerata offensiva del bene della sicurezza sociale e dell'ordine pubblico, concorrentemente tutelato dalla norma incriminatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va rilevato, innanzitutto, che la doglianza è meramente pretensiva, e non argomenta in modo puntuale le ragioni che dovrebbero portare ad accogliere il ricorso.
Vi è, poi, da osservare che la stessa non è accoglibile perché non in linea con la disciplina di settore: il proprium dell'attenuante comune e i rapporti con l'attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. È conosciuto che, sul tema, è di recente intervenuta una decisione della S.C. che si è pronunciata in senso opposto, affermando cioè che nei reati in materia di stupefacenti se determinati da motivi di lucro è applicabile l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, in concorso con l'attenuante speciale del fatto di "lieve entità" prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 (Sezione 6, 18 gennaio 2011 - 25 maggio 2011 n. 20937, Bagoura). È in effetti indubbio che la circostanza attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 4, a seguito della L. 7 febbraio 1990, n. 19, è stata resa applicabile non solo ai reati contro il patrimonio, ma anche ai reati determinati da motivi di lucro, allorché al profitto di speciale tenuità raggiunto dall'imputato si coniughi la complementare produzione di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità.
Da questo rilievo, la sentenza sopra citata ha tratto il convincimento che tale attenuante possa essere concessa anche nei reati in materia di stupefacenti, in concorso con l'attenuante speciale del fatto di "lieve entità" di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che - tenuto conto che anche la "lieve entità" del fatto prevista dalla normativa speciale attiene alla "minore valenza offensiva" del reato, vale a dire al grado di dannosità e pericolosità del relativo evento - in talune situazioni, apprezzabili caso per caso dal giudice, può applicarsi anche l'attenuante comune quando tale evento assuma un carattere di "speciale tenuità" alla luce del concorrente profilo del profitto conseguito dall'agente e del danno provocato dalla condotta criminosa danno da individuare principalmente con riferimento al bene individuale e collettivo della "pubblica salute", posto in pericolo dal consumo di sostanze stupefacenti.
In questa prospettiva, ha precisato la citata sentenza, potranno rilevare, a titolo esemplificativo, il dato quantitativo della droga oggetto della contrattazione illecita, la qualità modesta dello stupefacente in rapporto ai potenziali effetti sulla salute dell'acquirente (dovendosi in proposito riconoscere la minore pericolosità delle sostanze stupefacenti qualificate anche in sede scientifica come "leggere"), l'assenza di strumenti e di atti (conteggi, annotazioni nominative, ecc.) idonei ad attestare lo svolgimento di un'attività commerciale nello specifico settore, la presenza di fonti lecite di reddito atte a dimostrare che l'episodio incriminato non rappresenta l'espressione di una consueta modalità di guadagno, l'assenza di precedenti penali e giudiziari anche specifici e l'inserimento dell'imputato nel tessuto sociale e territoriale rilevanti per escludere che questi sia dedito con continuità temporale e professionale all'illecito commercio di sostanze stupefacenti.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che tale soluzione interpretativa, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte(cfr. Sezione 6, 13 ottobre 2009, Ntkaazouzt, rv. 245019; nonché, in precedenza, Sezione 6, 30 marzo 1999, Chanovi, rv. 214733). porterebbe ad una ingiustificata duplicazione di benefici sanzionatori. Come è noto, infatti, i presupposti dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 nei delitti comunque determinati da motivi di lucro sono due e debbono concorrere: l'avere agito per conseguire, o l'avere comunque conseguito, un lucro di speciale tenuità e l'essere poi l'evento, dannoso o pericoloso, di speciale tenuità.
Tale attenuante può, pertanto, essere concessa solo in una situazione caratterizzata dalla "minima offensività" del fatto, sotto il profilo del profitto derivatone per l'agente e del danno dal medesimo provocato, situazione all'evidenza coincidente con i presupposti fattuali che condizionano l'applicabilità dell'attenuante del fatto di "lieve entità".
Conferma in tal senso può essere tratta dalla stessa sentenza Bagoura laddove la Suprema Corte, in una fattispecie in cui vi era stata condanna per la cessione pur di due soli dosi di marijuana, ha ritenuto corretto il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, pur essendo già stata concessa l'attenuante del fatto di
"lieve entità", motivata dal giudicante valorizzando negativamente gli innumerevoli "precedenti penali e di polizia" dell'imputato, cui era stata contestata la recidiva reiterata specifica nel quinquennio, nonché la "condotta di vita" del prevenuto, fondata su una prolungata e persistente commissione di fatti illeciti omologhi. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013