Sentenza 3 gennaio 2002
Massime • 2
Sussiste violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod.proc.civ., quando il giudice sostituisce d'ufficio e si pronuncia su di un'azione diversa da quella formalmente proposta, limite, questo, cui è condizionato l'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda da parte del giudice del merito.(Nella specie, la S.C., enunciando il succitato principio, ha cassato la decisione del giudice del merito con la quale aveva attribuito al compratore il risarcimento del danno per vizi della cosa venduta ex art.1494 cod.civ., mentre questi aveva proposto l'autonoma azione di garanzia ex art.1492 st.cod.).
La trasformazione di una società commerciale in società di tipo diverso comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello originario; ma la diversità di tipo e di denominazione sociale comportano per la società risultante dalla trasformazione l'onere di provare, in caso di contestazione di controparte, la propria legittimazione ad impugnare.
Commentario • 1
- 1. AMMISSIONE AL PASSIVO: il decreto ingiuntivo, non opposto ma privo della dichiarazione ex art. 647 cpc, è inopponibileAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 marzo 2021
ISSN 2385-1376 Il decreto ingiuntivo non opposto, ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., non è sufficiente all'ammissione al passivo fallimentare. Nel momento in cui non è opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo, neppure le relative spese possono essere ammesse, in quanto ove sia mancato il decreto ex art. 647 c.p.c., prima del fallimento, resta inopponibile anche l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al decreto provvisoriamente esecutivo ed il creditore non può ottenere l'ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l'iscrizione dell'ipoteca. Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, VI …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/01/2002, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RI SPADONE - Presidente -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
CA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 52, presso lo studio dell'avvocato ENNIO PIZZINI, che lo difende unitamente all'avvocato LEONARDO MARTINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AGRICOLA MONTEBUONO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
e sul 2° ricorso n. 05954/00 proposto da:
AGRICOLA MONTEBUONO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. AG RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che lo difende unitamente all'avvocato EN TOSTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
CA EN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 314/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 05/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Ennio PIZZINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato EN TOSTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 13 marzo 1986, EN CE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Perugia, la Agricola Montebuono s.p.a.. perché venisse condannata al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento delle obbligazioni assunte con contratto del 19 giugno 1985, tra loro concluso, in forza del quale esso CE aveva venduto a quella società 1.300 suini, razza austriaca, convenendone il successivo riacquisto quando gli animali avessero raggiunto un determinato peso.
Assumeva che, dopo avergli comunicato il decesso di 150 capi, con avvertenza che dovesse anticiparsi il riacquisto dei capi superstiti, avvertenza condivisa da esso CE, la società Agricola Montebono aveva inopinatamente venduto a terzi i suini. La società Agricola Montebuono si costituiva e resisteva alla domanda, segnatamente deducendo di essere stata costretta a vendere a terzi i suini, in ragione della moria verificatasi e non avendo la controparte dato puntuale risposta alla sua sollecitazione al riacquisto.
Con citazione successiva del 24 luglio 1986, la società Agricola Montebuono conveniva in giudizio, innanzi allo stesso Tribunale di Perugia, EN CE e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno, per avergli venduto dei suini, affetti da vizi congeniti, che li rendevano inidonei all'uso cui erano destinati, tanto da determinare il prematuro decesso di 173 capi e da costringerlo alla vendita anticipata a terzi dei capi residui.
EN CE si costituiva e resisteva alla domanda, eccependo -tra l'altro- la prescrizione dell'azione esercitata dalla controparte e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa, a fini di garanzia, la società Bolzen Importer, che gli aveva venduti i suini, poi rivenduti alla società Agricola Montebono. Autorizzato, EN CE chiamava in causa la società Bolzen Importer, che si costituiva e resisteva alla domanda. I procedimenti venivano riuniti e istruiti.
Con sentenza del 1° giugno/21 settembre 1995, il Tribunale di Perugia, rigettata ogni altra domanda, in accoglimento delle ragioni vantate dal CE nei confronti della società Agricola Montebuono, condannava questa stessa società a risarcire il CE nella misura di lire 15.000.000.
La Agricola Montebuono s.r.l., in via principale, e EN CE, in via incidentale, interponevano gravame.
La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 7 ottobre/5 novembre 1999, in accoglimento del gravame proposto dalla società Agricola Montebuono, riformava la decisione di primo grado, condannando il CE a pagare la somma di lire 39.312.000, a titolo di restituzione del prezzo dei suini deceduti, e disponeva, poi, come da separata ordinanza, la prosecuzione del processo sulla domanda di risarcimento del danno, proposta dal CE nei confronti di quella società per mancata rivendita ad esso CE dei suini superstiti.
Per la cassazione di tale sentenza, EN CE ha proposto ricorso in forza di sei motivi, illustrati con successiva memoria. La società Agricola Montebuono, ha resistito con controricorso e, al contempo, ha proposto ricorso incidentale condizionato, in forza di un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve disporsi la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Sul ricorso principale di EN CE.
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 111 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia rilevato l'inammissibilità del gravame proposto dalla non legittimata resistente, la Agricola Montebuono s.r.l., che era persona giuridica diversa dalla Agricola Montebuono s.p.a., parte del giudizio di primo grado, nei cui confronti era stata resa la sentenza appellata.
Il motivo non ha pregio, giusta il condiviso (dal collegio) orientamento di questa Corte in materia, secondo cui la trasformazione di una società commerciale in società di tipo diverso non determina la creazione di un nuovo soggetto, distinto da quello originario, quand'anche la diversità di tipo e di denominazione sociale comportano, per la società risultante dalla trasformazione, l'onere di provare la propria legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti della società originaria, nell'ipotesi in cui vi sia contestazione della controparte (v. Cass. n. 7131/94 e n. 3713/92). Ed invero, l'esame degli atti di causa, consentito dalla particolare natura della questione posta, evidenzia che la ricorrente, in sede di gravame, non contestò alcuna diversità tra l'allora appellante Agricola Montebuono s.r.l. e la Agricola Montebuono s.p.a., nei confronti della quale era stata resa la sentenza di primo grado, società -queste- la cui trasformazione, nella presente sede affermata espressamente dalla resistente (in conformità dei documenti prodotti, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ammissibili nei limiti relativi alla legittimazione al controricorso e al ricorso incidentale), risultava già allora dedotta, seppure implicitamente, per identità delle denominazioni sociali di quelle imprese e identità del relativo rappresentate legale, che ebbe appunto ad agire per la Agricola Montebuono s.p.a., in primo grado, e, poi, per la Agricola Montebuono s.r.l., in secondo grado.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332 e 350 c.p.c., il ricorrente si duole che non sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio ovvero la notificazione dei gravami nei confronti della società Bozen Importer, chiamata in garanzia e parte del giudizio di primo grado. Il motivo è infondato.
Il ricorrente, invero, neppure prospetta che la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda della società Agricola Montebuono, cui era segnatamente collegata la chiamata in garanzia impropria della società Bolzen Importer, sia stata oggetto di gravame nella parte in cui aveva altresì escluso il fondamento in sè di una tal forma di garanzia, con conseguente formazione del giudicato al riguardo e difetto per il preteso garante di specifico e apprezzabile interesse da tutelare in giudizio, il che, ovviamente, escludeva anche l'esigenza di ordinare ex art. 332 c.p.c. la notificazione a quest'ultimo di gravami non coinvolgenti quella parte di decisione, non impugnata, a lui favorevole. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia deciso su domanda diversa da quella proposta dalla controparte e, quindi, sia incorsa in vizio di extrapetizione.
Il motivo è fondato.
L'esame degli atti, consentito dalla particolare natura della questione posta, evidenzia che la resistente ebbe ad esercitare, con riguardo alla compravendita di suini, conclusa con la controparte, una mera azione di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 c.c., e non anche esperì azione redibitoria ex art. 1492 c.c., azione -quest'ultima- che la Corte di merito ha invece accolto, in maniera tutt'affatto singolare, pur dopo aver sottolineato che la resistente aveva "sempre" chiesto il risarcimento del danno subito per la morte dei suini compravenduti. In effetti, a fronte dell'esercizio di una mera azione di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1494 c.c., come evidenziato in atti, la Corte di merito ha dapprima rilevato che la resistente "ha sempre richiesto il danno derivato dalla morte dei suini", danno non riconoscibile ex art. 1494 c.c. (per avere ignorato il ricorrente, senza sua colpa, i vizi della cosa), ed ha poi affermato che tale rilievo "non toglie che la domanda dell'acquirente società vada egualmente accolta", configurando essa domanda "proposizione di azione redibitoria con gli effetti di cui agli artt. 1493 e 2033 codice civile...". Non v'è dubbio, quindi, giusta la distinzione più volte enunciata tra azione di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta ex art. 1494 c.c. e azioni di garanzia ex art. 1492 c.c. (v. ex plurimis Cass. 5541/95, n. 1325/92 e n. 4382/85), che la Corte di merito abbia sostituito d'ufficio e accolto un'azione diversa da quella formalmente proposta, limite -questo- cui è condizionato l'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, proprio del giudice del merito (v. ex plurimis Cass. n. 1461/00, 2574/99, n. 424/98 e n. 391/97). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, per avere violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.. Con gli altri tre motivi, il quarto, il quinto e il sesto, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte di merito, nell'accogliere l'azione redibitoria della controparte, non abbia disposto a suo favore la restituzione dei suini deceduti (o valore equivalente) e abbia invece riconosciuto alla controparte, in difformità delle risultanze processuali, la restituzione di somme non dovute per il decesso dei suini, inopinatamente ascritto a fattori genetici. Siffatte doglianze, involgendo questioni dipendenti, devono ritenersi assorbite dall'accoglimento del terzo motivo.
3. Sul ricorso incidentale della Agricola Montebuono s.r.l., condizionato all'accoglimento del ricorso principale. Con unico motivo, la società ricorrente si duole che la Corte di merito abbia omesso di pronunciare sulla sua domanda di risarcimento del danno, conseguente alla vendita anticipata a terzi dei suini acquistati dalla controparte.
Il motivo è fondato.
Ed invero, la sentenza impugnata non espone alcuna argomentazione o statuizione in ordine alla domanda in oggetto, che, pure, in parte narrativa di essa sentenza, viene così raffigurata nelle conclusioni presentate dall'allora appellante, ricorrente incidentale: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita .. condannare l'appellato CE EN ex art. 1490 c.c. al risarcimento del danno in favore dell'acquirente s.r.l. Agricola Montebuono, per la cui esatta determinazione dovrà tenersi conto, oltre che del danno pari a £. 39.312.000 prodotto dalla morte dei suini affetti da vizi genetici, del danno, da accertare in corso di causa risultante dalla vendita anticipata, oltremodo dannosa per l'attore, dei suini vendita causata sempre dai suddetti vizi genetici, o da liquidare in via equitativa." 4. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, devono rigettarsi il primo e il secondo motivo del ricorso principale e, in accoglimento del terzo motivo dello stesso ricorso e del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, deve cassarsi con rinvio la sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Perugia, provvederà a nuovo esame del merito e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, dichiarati assorbiti il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia.
Così deciso il 13 novembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2002