Cass. civ., sez. II, sentenza 03/01/2002, n. 26
CASS
Sentenza 3 gennaio 2002

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Massime2

Sussiste violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod.proc.civ., quando il giudice sostituisce d'ufficio e si pronuncia su di un'azione diversa da quella formalmente proposta, limite, questo, cui è condizionato l'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda da parte del giudice del merito.(Nella specie, la S.C., enunciando il succitato principio, ha cassato la decisione del giudice del merito con la quale aveva attribuito al compratore il risarcimento del danno per vizi della cosa venduta ex art.1494 cod.civ., mentre questi aveva proposto l'autonoma azione di garanzia ex art.1492 st.cod.).

La trasformazione di una società commerciale in società di tipo diverso comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello originario; ma la diversità di tipo e di denominazione sociale comportano per la società risultante dalla trasformazione l'onere di provare, in caso di contestazione di controparte, la propria legittimazione ad impugnare.

Commentario1

  • 1AMMISSIONE AL PASSIVO: il decreto ingiuntivo, non opposto ma privo della dichiarazione ex art. 647 cpc, è inopponibile
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 marzo 2021

    ISSN 2385-1376 Il decreto ingiuntivo non opposto, ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., non è sufficiente all'ammissione al passivo fallimentare. Nel momento in cui non è opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo, neppure le relative spese possono essere ammesse, in quanto ove sia mancato il decreto ex art. 647 c.p.c., prima del fallimento, resta inopponibile anche l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al decreto provvisoriamente esecutivo ed il creditore non può ottenere l'ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l'iscrizione dell'ipoteca. Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, VI …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/01/2002, n. 26
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26
Data del deposito : 3 gennaio 2002

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