Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
La prova dell'"inquinamento probatorio", quale condizione per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone, non va valutata con riferimento ai soli fatti verificatisi in corso di dibattimento, ma sulla base dei complessivi elementi di fatto presenti in atti. (Nella specie la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'acquisizione fondata, tra gli altri elementi, sui timori di ritorsione espressi dalle testimoni in sede di denuncia e sulle minacce telefoniche successivamente ricevute da una di esse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2009, n. 48140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48140 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/10/2009
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 9645
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 15705/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.A., nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza emessa in data 21 Ottobre 2008 dalla Corte di Appello di Firenze, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pisa in data 26 Giugno 2006 ha ridotto a cinque anni e sei mesi di reclusione la pena inflitta in relazione al reato previsto dagli artt. 81, 609-bis e quater c.p.. Fatti commessi dal (OMISSIS).
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il Difensore, Avv. cariello Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
Il Sig. F. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Pisa per rispondere del reato previsto dagli artt. 81, 609-bis e quater c.p., aggravato dalla recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, per avere ripetutamente compiuto assi sessuali, ivi comprese congiunzioni carnali, sulla figlia minorenne della propria convivente. Le indagini avevano preso avvio dalla denuncia del 22 gennaio 2002 presentata davanti ai Carabinieri dalla giovane, dal suo fidanzato e dalla madre con la quale si segnalava l'ultimo episodio di violenza commesso dal Sig. F. all'interno dell'abitazione della convivente e dava origine all'arresto dell'uomo. In data (OMISSIS) la giovane aveva quindi riferito al Pubblico Ministero circa i fatti denunciati ed esteso il racconto ad altri precedenti episodi di violenza sessuale, racconto poi confermato e puntualizzato in sede di incidente probatorio il 10 Giugno 2002. Nel corso della narrazione è stato chiarito l'episodio del (OMISSIS); la persona offesa ha riferito che la madre e il fidanzato, ai quali aveva raccontato dei precedenti episodi a seguito di una telefonata in cui il Sig. F. le aveva confessato che voleva avere con lei rapporti sessuali contro natura, si erano nascosti nell'abitazione per poter intervenire in caso di condotte esplicite dell'uomo, cosa che era avvenuta e che solo l'intervento dei due aveva bloccato prima di recarsi dai Carabinieri a denunciare l'accaduto.
Qualche settimana prima dell'audizione protetta della giovane la madre aveva segnalato alle autorità di avere ricevuto una telefonata nel corso della quale una persona con accento campano le rivolgeva minacce a causa delle accuse che erano state da lei mosse al Sig. F..
Nel successivo mese di (OMISSIS) la giovane e la madre si erano presentate al magistrato inquirente per ritrattare le precedenti dichiarazioni, che venivano spiegate come un mezzo per allontanare un uomo possessivo.
Il Tribunale, investito delle contestazioni al Sig. F., al termine del dibattimento ha ritenuto di affermarne la responsabilità penale ed ha fissato la pena in sette anni di reclusione. Va detto che le due denuncianti, citate per l'udienza non si sono presentate e che, accompagnate dalle forze dell'ordine, hanno reso dichiarazioni ritenute dai giudici di merito palesemente reticenti, così che il Tribunale ha acquisito ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, le loro dichiarazioni rese in sede d'indagine; è stato invece sentito con le forme ordinario il fidanzato della giovane.
Avverso la sentenza del Tribunale il Sig. F. ha proposto appello con il quale viene censurata la valutazione del materiale probatorio;
viene chiesta la rinnovazione parziale del dibattimento (in particolare: esame dei militari intervenuti il (OMISSIS);
nuovo esame dei testimoni d'accusa; perizia ginecologica sulla minore al fine di verificare l'avvenuta interruzione volontaria di gravidanza, che si assume effettuata in relazione ad una gravidanza nata nel contesto del rapporto affettivo tra la persona offesa e il fidanzato), nonché censurando il trattamento sanzionatorio. Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello ha respinto i motivi di impugnazione e ha determinato la pena da infliggere nella misura di cinque anni e sei mesi di reclusione.
Tramite i propri Difensori il Sig. F. ha proposto ricorso per cassazione. Con atto a firma dell'Avv. Aricò, vengono proposti due motivi di ricorso.
Con primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 500 c.p.p., comma 4 per avere i giudici di merito acquisito al fascicolo dibattimentale ed utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti in sede d'indagine e ciò al di fuori dei casi specificamente consentiti dall'art. 500 citato.
Con secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per avere i giudici di appello omesso di motivare in merito alle censure contenute nei motivi d'impugnazione, non avere accolto la richiesta di indagine peritale sulla persona offesa e per essere la motivazione manifestamente illogica.
Si evidenzia, in particolare, come la sentenza di prime cure sia incorsa nel vizio di ritenere non rilevanti le circostanze che non coincidono col racconto della persona offesa e della madre, oppure di svilire la portata delle contraddizioni ricorrendo ad ipotesi alternative non sorrette da alcun supporto di fatto (v. pag. 6 sulla telefonata che avrebbe preceduto di poco la violenza sessuale, e di cui non vi è traccia sui tabulati e pag. 7 sull'omessa ispezione dei luoghi).
Con atto a firma dell'Avv. Cariello vengono proposti due motivi di censura.
Con primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 500 c.p.p., comma 4 per erronea e del tutto inadeguata motivazione.
Con secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e) in relazione agli artt. 190 e 192 c.p.p. e all'art. 111 Cost. per mancata assunzione di prova decisiva;
il motivo di ricorso censura, in particolare, la mancata effettuazione della richiesta perizia ginecologica, la mancata effettuazione della ispezione dei luoghi ove erano accaduti i fatti del (OMISSIS) e, infine, la mancata acquisizione dei tabulati telefonici.
OSSERVA
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto.
1. Atteso il contenuto delle censure mosse in sede di ricorso, occorre in primo luogo richiamare i principi generali che la giurisprudenza ha fissato in ordine ai confini del giudizio di legittimità, con particolare riferimento ai limiti che l'art. 606 c.p.p. pone in tema di controllo sulla valutazione del materiale probatorio attraverso le censure di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Osserva la Corte che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla più recente giurisprudenza (si vedano la sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio-7 giugno 2006, n. 19584, Capri ed altra, rv 233773, rv 233774, rv 233775, e la sentenza della Sesta Sezione Penale, 24 marzo-20 aprile 2006, n. 14054, Strozzanti, rv 233454). Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall'appello". Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e) non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della decisione di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio e di riesaminare gli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione. Tale impostazione è stata ribadita, anche dopo la modifica della lett. e), art. 606 c.p.p. apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), dalle sentenze della Seconda Sezione
Penale, n. 23419 del 23 maggio-14 giugno 2007, PG in proc. IG (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15-21 giugno 2007, CI (rv 237207), secondo le quali può aversi vizio di travisamento della prova quando l'errore sia in grado "di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione", e che questo può avvenire solo nei casi in cui "si introduce in motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo", oppure "si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione".
L'esame di uno specifico materiale processuale, dunque, non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità.
2. La lettura della motivazione della sentenza impugnata impone a questa Corte una seconda osservazione di ordine generale: deve condividersi il principio, affermato in modo convincente da precedenti decisioni, secondo cui quando le sentenze di primo e secondo grado "concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente" (Prima Sezione Penale, sentenza n. 8886 del 26 giugno-8 agosto 2000, Sangiorgi, rv 216906). Da tale principio discende, nel caso in esame, che i motivi di ricorso possano essere esaminati alla luce della complessiva motivazione adottata da entrambe le decisioni di merito, avendo ovviamente riguardo anche alle censure che il ricorrente ha mosso alla prima decisione in sede di motivi di appello, ove attuali.
3. Venendo adesso all'esame dei motivi di ricorso, appare opportuno prendere le mosse dalle censure mosse alle acquisizioni dei verbali di dichiarazioni ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4. Osserva la Corte che si è in presenza di censura che assume rilievo concreto esclusivamente per le dichiarazioni rese dalle persone diverse dalla persona offesa, per la quale sono legittimamente acquisite le dichiarazioni rese in sede di audizione protetta.
La motivazione che la Corte di Appello sul punto deve essere valutata muovendo dalle motivazioni offerte dalla decisione di primo grado e può rilevarsi che le decisioni di merito hanno espresso principi interpretativi dell'art. 500 c.p.p. del tutto conformi alla giurisprudenza del giudice di legittimità (tra tutte Seconda Sezione Penale, sentenza n. 5997 del 22 gennaio-6 febbraio 2008, rv 238911;
Sesta Sezione Penale, sentenza n. 27042 del 18 febbraio-3 luglio 2008, rv 240971; Terza Sezione Penale, sentenza n. 38109 del 3 ottobre-21 novembre 2006, rv 235756), con la conseguenza che la violazione di legge prospettata dal ricorrente non sussiste. È pacifico che all'accertamento delle manifestazioni di inquinamento probatorio che giustificano la deroga ai principi fissati dall'arti 11 Costituzione presiede uno statuto probatorio autonomo rispetto a quello che regola la valutazione della prova e che, come affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 453 del 2002) l'esistenza di una alterazione della libera determinazione della persona chiamata a dichiarare costituisce in se stessa una forma di violazione dei principi in tema di contraddittorio che elimina in radice l'esistenza di un ingiustificato contrasto del disposto dell'art. 500 c.p.p. con i principi e le regole costituzionali.
E infatti, il principio del contraddittorio nella formazione della prova fissato dall'art. 111 Cost., comma 4, disposizione che recepisce ed esprime nel diritto interno i principi contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale), viene "bilanciato" dal successivo quinto comma mediante il rinvio alla legge ordinaria per la determinazione dei casi in cui la prova a carico può legittimamente formarsi in assenza di un contraddittorio diretto. Alla luce di tali considerazioni debbono essere valutati in concreto i presupposti di applicabilità dell'art. 500 c.p.p., comma 4, e la Corte ritiene che l'utilizzo dell'avverbio "anche" nel testo della disposizione vada interpretato nel senso che la prova dell'inquinamento probatorio non deve essere valutata dal giudice con riferimento ai soli fatti verificatisi in corso di dibattimento, ma sulla base di una valutazione complessiva degli elementi di fatto presenti in atti.
Così interpretata la disposizione di legge, ritiene la Corte che in alcun modo la motivazione fornita dai giudici di appello risulti carente o manifestamente illogica. La sentenza impugnata ha dato atto di plurimi fatti, che non si esauriscono nella condotta manifestamente reticente tenuta in dibattimento dalle persone chiamate a testimoniare e che vengono ritenuti dimostrativi dell'esistenza di pressioni volte ad incidere sulla genuinità delle testimonianze. In particolare, la lettura delle motivazioni di primo e secondo grado consente di verificare che gli elementi concreti dimostrativi dell'inquinamento probatorio sono individuati in tre diverse circostanze: il fatto che già in sede di denuncia furono espressi timori di ritorsione da parte dell'imputato (e sul punto i giudici operano un richiamo ai precedenti penali del Sig. F. per fatti connotati da violenza); il fatto che nel mese di (OMISSIS) la madre della persona offesa segnalò all'autorità una telefona di minacce legata proprio alle accuse mosse al Sig. F.; infine, il fatto che in sede dibattimentale i testimoni hanno cercato di non presentarsi ed hanno quindi risposto alle domande in modo palesemente ed eccezionalmente reticente.
A parere della Corte, la sintetica frase conclusiva con cui la motivazione della decisione oggi impugnata da conto della correttezza dell'acquisizione dei verbali di indagine al dibattimento deve essere letta alla luce degli elementi di fatto qui ricordati. In conclusione, in assenza di incoerenza e illogicità manifesta della motivazione adottata dai provvedimenti impugnati, questa Corte ritiene che si sia in presenza di valutazioni che attengono alla sfera esclusiva del giudice di merito e siano sottratte al sindacato del giudice di legittimità.
4. Debbono essere disattese anche le altre censure, che attengono alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione del materiale probatorio.
Ritiene in primo luogo la Corte che non possano essere censurate le ragioni per cui i giudici dell'appello non hanno accolto l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento. Premesso che l'istituto previsto dall'art. 603 c.p.p. costituisce rimedio eccezionale e nelle sue linee essenziali trova fondamento o nella impossibilità della parte di dedurre i mezzi di prova nel corso del primo giudizio oppure nella valutazione del giudice di appello di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, non vi è dubbio che la sentenza impugnata fornisca una motivazione non illogica della reiezione dell'istanza avanzata con i motivi di appello.
Alle pagine 4-6 della motivazione la Corte affronta le singole richieste di rinnovazione del dibattimento, esplicitando le ragioni per cui non ravvisa gli estremi per accoglierle. Le valutazioni circa la non utilità o decisività delle indagini circa la prospettata interruzione di gravidanza e l'accertamento delle chiamate telefoniche non appaiono illogiche se considerate unitamente al giudizio che i giudici di appello hanno dato dell'ipotesi di un "complotto" avanzata dalla difesa e del giudizio circa la valenza probatoria decisiva della circostanza che tre diverse persone ebbero ad accusare il ricorrente e riferirono dei fatti immediatamente precedenti l'arresto, giudizio che quei giudici hanno formulato tenendo conto del significato assunto dal fatto che le accuse provengono anche dalla madre della vittima e convivente del ricorrente stesso.
Per quanto si è fin qui detto, le conclusioni cui è giunta la Corte di Appello sulla base di una complessiva valutazione del materiale probatorio sottoposto al suo giudizio possono non essere condivise, e il ricorrente ha puntualmente espresso le proprie apprezzabili riserve, ma non appaiono meritevoli di censura alla luce dei principi che, come sopra ricordato, presiedono al governo del giudizio di legittimità.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio secondo quanto disposto dall'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2009