Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2009, n. 48140
CASS
Sentenza 8 ottobre 2009

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La prova dell'"inquinamento probatorio", quale condizione per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone, non va valutata con riferimento ai soli fatti verificatisi in corso di dibattimento, ma sulla base dei complessivi elementi di fatto presenti in atti. (Nella specie la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'acquisizione fondata, tra gli altri elementi, sui timori di ritorsione espressi dalle testimoni in sede di denuncia e sulle minacce telefoniche successivamente ricevute da una di esse).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2009, n. 48140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48140
Data del deposito : 8 ottobre 2009

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