Sentenza 24 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18318 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE / Oggetto 0 SEZIONE LAVORO Lavoro 8 / Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati 1 8 Dott. Stefano CICIRETTI esidente R.G.N. 12622/01 3 Consigliere Dott. Natale CAPITANIO 18139/01 8 1 43099 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Cron. Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. -Dott. EP CELLERINO Rel. Consigliere Ud.29/10/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ARENA GIUSEPPE;
- intimato e sul 2° ricorso n° 18139/01 proposto da: 2002 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA 4242 ARENA -1- : presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SAVOCA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
F.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SRVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO. VESCI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 59/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 18/05/00 - R.G. N. 201/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. EP CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento principale, e rigetto dell'incidentale. -2- RG. 12622 e 18139/2001 Svolgimento del processo La "Rete ferroviaria italiana spa” (già Ferrovie dello stato- Società di Trasporti e servizi per azioni, d'ora in poi "Ferrovie"), con ricorso principale notificato l'11 maggio 2001, sorretto da un motivo, ha chiesto la cassazio- ne della sentenza 4 maggio-18 maggio 2001 della Corte d'appello di Catania che, confermando la sentenza del Pretore di Catania resa in tema d'integrazione dell'indennità di buonuscita con l'indennità integrativa spe- ciale e il c.d. premio di servizio, ha rigettato sia il suo appello (principale), sia quello incidentale del sig. Giu- seppe RE, il quale in questa sede, oltre a contestare le avverse deduzioni, ricorre in via incidentale espo- nendo un motivo d'impugnazione, cui le Ferrovie replicano con controricorso. Premesso che il primo Giudice aveva, su ricorso del ferroviere, condannato le Ferrovie a computare nel calco- lo dell'indennità di buonuscita il 60% dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale corrisposta, oltre interessi e rivalutazione, con le integrazioni contributive di legge sulla differenza predetta, ed escluso dall'inse- rimento quanto corrisposto annualmente a titolo di premio di esercizio, la sentenza impugnata, dopo aver ri- cordato, per quanto ancora interessa, che il lavoratore aveva lamentato, all'atto del collocamento in quiescen- za, che l'indennità di buonuscita erogatagli non aveva ricompreso il cd. premio di esercizio, costituente ele- mento fisso e continuativo della retribuzione, e che l'indennità integrativa speciale era stata inclusa in ragione dell'80% del 60% (ovvero del 48%) dell'intero importo e non del 60%, come disposto dalla 1. 29 gennaio 1994, n. 87, ha ritenuto, sulla base della legislazione succedutasi per gestire la trasformazione dell'Ente ferro- viario, dapprima in ente pubblico economico e poi, in soggetto alle norme di diritto privato, quanto al cd pre- mio di esercizio, che esso non rientrasse nella nozione di "ultimo stipendio" previsto dall'art. 14, 1° comma della 1. 14 dicembre 1973, n. 829, come integrato dall'art. 2 della 1. 20 marzo 1980, n. 75 (per il computo della 13^), applicabile, ratione temporis, al ferroviere andato in pensione entro il 31 dicembre 1995 ex art. 13 del dl. n. 98/95, convertito dalla 1. n. 204/95, a nulla rilevando che l'art. 33 del ccnl ferrovieri del 1990-92 facesse riferimento alla nozione di retribuzione. Per contro ha reputato che, con l'introduzione nel trattamento di buonuscita (1. 29 gennaio 1994, n. 87), dell'indennità integrativa speciale, questa dovesse computarsi nella misura del 60% dell'intero importo annuo e non già del 60% dell'80%, come sostenuto dal Pretore, trattandosi di normativa specifica, non integrabile nella regola posta dalla legge 829/73, secondo cui tutte le voci che confluiscono nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita vanno computate nella misura dell'80%. Motivi della decisione I due ricorsi, essendo proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti. lu Con unico motivo del ricorso principale la "Rete ferroviaria italiana spa” chiede la cassazione della sentenza richiamata in epigrafe denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della 1. 29 gennaio 1994, n. 87, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, ex art. 360, n. 3, cod.proc.civ., dovendosi, ai fini del calcolo della indennità di buonuscita, calcolare l'indennità integrativa speciale nella misura del 60% dell'80% (ovvero del 48 %) poiché l'intervento della legge n. 87/94 si integra nella legge n. 829/73, stante l'interdipendenza reciproca e la loro complementarietà, effetto dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 243/93), posto che, in conclusione, in base all'art. 1 della 1. 87/94, “il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonusci- ta avviene in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retribu- tivi considerati utili”, con ciò rendendo evidente l'intenzione del legislatore di "trattare in maniera uniforme tutte le componenti di natura retributiva.. per la determinazione della indennità di cui é causa.". La parte intimata, a sua volta, contesta la sentenza, di cui condivide la soluzione data alla questione dell'incidenza del calcolo dell'indennità integrativa speciale sull'indennità di buonuscita, per non aver assicu- rato l'inclusione dell'indennità premio di esercizio nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e, sotto questo profilo, denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 14, 1. n. 829/73 e l'errata applicazione degli artt. 2120 e 2121, cod.civ.. Rileva, al riguardo, che quest'erogazione, pari ad una mensilità, era assegnata automaticamente, senza alcuna valutazione meritocratica, quale elemento retributivo “idoneo a comporre la complessiva nozione di stipen- dio", non potendosi dare credito alla tesi che nella nozione “ultimo stipendio mensile” debba comprendersi esclusivamente "la retribuzione ordinaria percepita nell'ultimo mese di servizio". Entrambe le questioni dibattute in questa vicenda hanno formato oggetto di plurimi interventi regolatoči da parte di questa Corte, dai quali non v'è motivo per discostarsi, non essendo addotte argomentazioni contrarifad essi dall'odiema parte controricorrente e riconente incidentale. In particolare, quanto alla misura dell'incidenza nell'indennità di buonuscita dell'indennità integrativa speciale il ricorso principale delle Ferrovie merita di essere accolto, essendo conforme a quanto sostenuto da convergenti sentenze rese da questa Corte sullo stesso tema (v., ad esempio, nn.' 13624 del 12 ottobre 2000 e 7090 del 24 maggio 2001), alle cui esaustive motivazioni si rimanda, avendo ricevuto ulteriore, successiva conferma da più recenti decisioni, peraltro non massimate dall'Ufficio. Infatti, la prima delle citate sentenze (13624/2000) ha enunciato il principio di diritto secondo cui "l'art. 1 della 1. 29 gennaio 1994, n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche di impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzala a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percen- tuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento imposta dall'art. 38 del d.P.R. n. 1032/73 per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio.". La seconda sentenza (7090/2001), d'altra parte, nel caso specifico dei dipendenti delle Ferrovie, ha ulterior- mente precisato che il computo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle FF.SS. s.p.a., sulla base del criterio di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 73, n. 829 (somma risultante dal prodotto dei mesi di ser- vizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, assegno personale pensionabile e compenso ex combattenti) - norma la cui ultrattività, dopo la trasformazione del relativo rapporto di lavoro da pubblico a privato, è stata sancita dall'art. 21, 4° comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 -, va effettuato, dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 87 del 1994, calcolando l'ottanta per cento della somma fra sti- pendio e sessanta per cento della indennità integrativa speciale, moltiplicata per i mesi di servizio utile, fratto dodici, e non computando l'ottanta per cento del solo stipendio e quindi sommando a tale importo il sessanta per cento della indennità integrativa speciale, aumentando il tutto per i mesi di servizio e dividendo per dodici, comportando questa seconda ipotesi una erronea applicazione del criterio di inclusione della indennità inte- grativa speciale nella indennità di buonuscita di cui all'art. 1, 1. n. 87 del 1994. Non essendosi il Tribunale attenuto a questi principi, la sentenza della Corte d'appello di Catania deve essere cassata per questa parte. Per contro la sentenza merita conferma in relazione al computo del premio di esercizio sulla buonuscita di cui si lamenta il malgovemo con il ricorso incidentale, che deve essere -pertanto- rigettato. Invero, questa Sezione, con le sentenze nn. 1936 dell'11 febbraio 2002 e 6738 del 10 maggio 2002, ribadendo numerosi precedenti resi in tema di compensi di carattere continuativo non rientranti nella nozione di stipen- dio, ha ritenuto che, con riferimento ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1995, per i quali, a norma degli art. 21 legge n. 210 del 1985 e 13 legge n. 204 del 1995, trova ancora applicazione la disciplina dettata dall'art. 14 legge n. 829 del 1973, l'indennità di buonuscita va commisurata all'ultimo stipendio in base al quale siano stati versati i contributi previdenziali, dovendosi escludere dal relativo calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio. In particolare queste decisioni ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 effi ciella sentenzadella Corte costi-hanno escluso che la base di calcolo dell'indennità possa amplia tuzionale n. 243 del 1993 (che ha dichiarato l'illegittimità, costituzionale delle norme che prevedevano l'esclu- sione dal calcolo dell'indennità integrativa) e del susseguente intervento del legislatore (legge n. 87 del 1994). D'altra parte, con la seconda decisione, questa Corte, prendendo in esame la fattispecie relativa alla computa- bilità, nell'indennità di buonuscita di alcuni dipendenti delle FFSS, del premio di esercizio, dopo aver segnala- to che la disciplina dell'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato è diversa a seconda che la cessazione del servizio sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 1995, ha escluso che fino alla suddet- ta data la contrattazione collettiva potesse -a pena di nullità delle clausole eventualmente difformi- includere nella base di calcolo, altri emolumenti in aggiunta a quelli tassativamente indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 (ultimo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e compenso per ex - combattenti), posto che solo a partire dal 1° gennaio 1996 sono legittime clausole diverse, fermo restando che nel nostro ordinamento non esiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e che è rimessa alle parti contraenti la decisione in merito alla computabilità o meno di un determinato emolumento nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti. In conclusione, poiché non vi sono accertamenti di fatto da compiere all'esito dell'enunciato principio di diritto, la causa può essere decisa nel merito con il definitivo rigetto, anche per questa parte, della domanda avanzata complessivamente dal sig. EP RE. Motivi d'opportunità inducono la Corte a compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito e di quelle di questo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie quello principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da EP RE, avanti il Pretore di Catania. Compensa tra le parti le spese di giudizi di merito e quelle di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 29 ottobre 2002 jin pril ly Il Consigliere est. #Presidente Grizeler IL CANCELLERE Depositate in. Cancelleria S oggi,23040. 2002 E R P 6 U S M ELLIERE