Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
33 1 2 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. 14387/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron.7622 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.
8.1.2002 Dott. Alberto SPANO' Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ND, elettivamente domiciliato in Roma alla via Mazzini, n.145 presso l'avv. Michelino Luise ✓ che, unitamente all'avv. Flavio Mattiuzzo, lo rappresenta e difende giusta procura a margine,
- ricorrente -
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contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente dott. Massimo Paci rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Rina Sarto, Domenico -1- Ponturo e Fabio Fonzo e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.437 del 10.5.1999, reg. gen. 678/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.1.2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udita l'avv. Antonietta Coretti per delega avv. Fonzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 maggio 1999 il Tribunale di Udine, decidendo sull'appello proposto da DE DR nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello e con esso l'opposizione a dall'Istitutoconsanzione amministrativa irrogata dall'Istite con ordinanza- ingiunzione per omesso pagamento dei contributi relativamente ad alcuni dipendenti occupati tra il 1986 e il 1993 nel suo esercizio di bar in Lignano Sabbiadoro. Osservava in motivazione che andava condivisa l'opinione del primo giudice sulla natura subordinata e non autonoma del rapporto di lavoro degli addetti al bar, rilevando che l'elemento volontaristico nella fattispecie non ha rilievo in quanto i -2- contratti di collaborazione autonoma esibiti hanno oggetto del tutto diverso dalle prestazioni concretamente rese. Rilevava, quindi, che la circostanza, che nella fattispecie non vi fosse stato esercizio dei poteri disciplinari, era irrilevante non essendo state accertate occasioni per l'applicazioni di sanzioni disciplinari. Quanto al potere gerarchico rilevava che, pur nell'ampia autonomia, vi era la prova di esercizio di tale potere nell'autorizzazione concessa ai collaboratori per assentarsi. Rilevava, però, che l'indagine sui poteri gerarchici non aveva dato risultati esaustivi, e che l'accertamento della natura subordinata del rapporto derivava da un complesso di elementi indiziari, quali l'inserimento dei lavoratori nell'impresa, il sistema di retribuzione, l'obbligo di rispettare l'orario, l'assenza di rischio e la continuità della prestazione. Escludeva, infine, che la fattispecie potesse essere ricondotta alla associazione in partecipazione, attesa la tendenziale unicità di questo tipo di rapporto e la mancanza di ogni rendiconto. Quanto all'elemento psicologico della violazione amministrativa osservava che l'evidente intento del DE, di eludere la normativa legale, previdenziale ed anche fiscale sul rapporto di lavoro, dimostrava il dolo. Propone ricorso per cassazione il DE affidato a sette motivi;
resiste con controricorso l'INPS. - 3- MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 1362 e 1363 c.c., il DE censura l'accertamento che le prestazioni di fatto rese dai suoi collaboratori fossero affatto diverse da quelle previste dai contratti in quanto nell'interpretare i contratti occorreva interpretare le clausole secondo il precetto dell'art. 1363 c.c., tenendo conto della premessa, e cioè che essi inerivano ad un pubblico esercizio, nel quale curare i rapporti con la clientela non poteva che significare anche preparare i cibi e le bevande, curare il servizio ai tavoli, effettuare le pulizie e quanto altro si fosse reso necessario. La censura è infondata. La interpretazione che la cura dei rapporti con la clientela, prevista dai contratti, soprattutto in relazione alla conoscenza delle lingue da parte del collaboratore, come attività diversa da quelle prospettate dal ricorrente, non viola i criteri ermeneutici indicati in quanto è aderente ai criteri letterale e logico. Infatti il rapporto con la clientela è stato correttamente interpretato come comunicazione con essa, che è cosa diversa dalla successiva fornitura dei servizi da essa richiesti, che non implica, se non marginalmente, delle comunicazioni. Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia accertato la simulazione di rapporti di lavoro autonomo rispetto a dissimulati rapporti di lavoro subordinato, non richiesta dalle parti. La censura è infondata. La natura effettiva dei rapporti di collaborazione in discussione, come rapporti di lavoro subordinato, -4- costituisce oggetto dell'accertamento del verbale dell'ispettore dell'INPS ed il rilievo della simulazione era implicito nella esclusione della diversa natura ad essi attribuita nei contratti scritti. Con il terzo e quarto motivo, che si trattano congiuntamente perché connessi, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e 115 e 116 c.c., il DE censura la sentenza impugnata perché nel qualificare la natura dei rapporti non ha tenuto conto della volontà delle parti e del reciproco affidamento di esse su tale natura ed ha dato rilievo per la qualificazione ad elementi quali l'orario, la corresponsione di una retribuzione a percentuale, l'assenza di rischio compatibili con il lavoro autonomo. Le censure si fondano su un presupposto di fatto escluso dal Tribunale, che ha ritenuto che i contratti di collaborazione stipulati regolavano un tipo di rapporto diverso da quello che poi si è svolto dalle parti. Mancando, quindi, una espressione della volontà delle parti, che abbia qualificato la natura dei rapporti effettivamente intercorrenti, il Tribunale ha correttamente proceduto alla qualificazione accertando in concreto la subordinazione direttamente ed anche attraverso la valutazione complessiva degli indizi di essa. Con il quinto motivo, deducendo il vizio di motivazione e la violazione dell'art.2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'accertamento della natura del rapporto ed in -5- particolare sulla sussistenza di un potere disciplinare, di un potere gerarchico e degli elementi indiziari di un rapporto di lavoro subordinato. In particolare evidenzia che la sentenza ammette il mancato rilievo del potere disciplinare e l'insufficiente accertamento della subordinazione, e quindi si contraddice affermando la natura subordinata dei rapporti. Rileva inoltre che sul potere gerarchico non vi è stata prova alcuna trascrivendo in proposito le dichiarazioni delle testi ON e GI. Assume che il preavviso dell'assenza non è inconciliabile con un rapporto di collaborazione autonoma, mancando nella specie il dovere di documentare l'assenza, obbligatorio nel rapporto subordinato. Assume irrilevante la deposizione della teste GO, che aveva dichiarato che anche dopo la sua formale assunzione il rapporto continuò con il medesimo contenuto di prima. Rileva, infine, che in ordine all'orario di lavoro non vi è la prova di un rigido orario. Osserva,infine, che in tema di retribuzione la valutazione delle deposizioni di una retribuzione fissa non è coerente con il contenuto delle stesse, in particolare con la deposizione della teste LI, che assume di essere stata pagata in proporzione al guadagno, rilevando anche che risultava che la teste ON che teneva la cassa e quindi i dipendenti erano in grado di rendersi conto della redditività dell'esercizio. Le censure sono infondate. In ordine al mancato accertamento del potere disciplinare sul rilievo che per alcuni fatti, lievi differenze nelle risultanze di cassa, non vi sia stato l'esercizio di -6- In ordine al mancato accertamento del potere disciplinare sul rilievo che per alcuni fatti, lievi differenze nelle risultanze di cassa, non vi sia stato l'esercizio di detto potere, ha adeguatamente motivato il Tribunale rilevando che il fatto era stato evidentemente ritenuto ascrivibile a colpa e non a dolo. Il rilievo, poi, che la teste ON abbia dichiarato che non era rimproverata anche se arrivava al lavoro spesso in ritardo non è decisivo per escludere la sussistenza del potere disciplinare, potendo attribuirsi il mancato esercizio del potere alla ritenuta lievità della mancanza. In ordine alla contraddizione sul mancato accertamento diretto della subordinazione e cioè di un potere gerarchico, il Tribunale ammette la circostanza ma la spiega, poi, con la partecipazione dei dipendenti-testi alla simulazione. Inoltre la deposizione della ON, nella parte trascritta in ricorso:"Ricordo che il signor DE si assentò per recarsi in Venezuela e in quel periodo lasciò le chiavi del locale che praticamente gestii io;
anche quando era presente il DE avevo la facoltà di ordinare la merce che occorreva senza chiedere a lui", conferma, piuttosto che smentire, la interpretazione del Tribunale che la gestione, e quindi il potere direttivo e gerarchico, fossero ordinariamente del DE e che l'autonomia dei collaboratori fosse circoscritta alle facoltà ad essi di volta in volta delegate. In ordine al rilievo della mancata giustificazione delle assenze si osserva che il fatto che i lavoratori non erano assicurati rendeva inutile la documentazione delle assenze per malattia. -7- Circa l'orario di lavoro il Tribunale non ha accertato la mancanza di un orario, ma che i dipendenti potevano concordare fra loro se lavorare nel primo o secondo turno e che l'unica elasticità era nell'orario matutino tra le 8 e le 9. Orario in cui la motivazione ha escluso, non illogicamente, che in una località balneare vi fosse la presenza di clientela e quindi un interesse del datore di lavoro ad una precisa osservanza dello stesso. In ordine alla retribuzione il Tribunale, dalle concordi asserzioni dei testi di essere stati regolarmente pagati e dalla mancata precisazione del criterio con il quale fossero stati stabiliti i compensi, ha dedotto, non illogicamente, che essi non fosserc collegati agli utili, difficilmente accertabili dai collaboratori, ma con un diverso predeterminato criterio. Il rilievo, che i collaboratori avessero accesso ai dati della cassa, non dimostra che essi potessero accertare gli utili, non risultando che essi fossero a conoscenza dei pagamenti, che contabilmente non transitavano per la cassa, cioè delle paasività senza le quali non può accertarsi l'utile. Si deve concludere che le censure sollevate con il motivo non evidenziano vizi logici e giuridici della motivazione, né prospettano violazioni del principio dell'onere della prova e dei criteri della sua valutazione. Con il sesto motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1374, 2549, 2552, 2553 c.c. e 115 e 116 c.p.c., il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia motivato la non riferibilità della fattispecie alla associazione in partecipazione con conferimento di opera, rilevando che la mancanza nei contratti -8- esibiti della previsione di un rendiconto poteva essere integrata per legge ex art. 1374 C.C.. L'accertamento che la collaborazione prevista dai contratti scritti era di contenuto diverso da quella che ha formato oggetto del concreto rapporto rende la censura inammissibile per carenza di interesse. Invero se i contratti scritti non hanno regolato il rapporto è irrilevante stabilre se essi potessero configurare un diverso tipo di collaborazione. Se poi con la censura si volesse prospettare che rapporti di fatto svolti fossero riconducibili alla associazione in partecipazione, osta a questa configurazione la unicità del rapporto ex art.2550 c.c., non essendo stata dedotta e provata la volontà delle parti di derogarvi, ed dalla mancanza in fatto di rendiconti, accertata dal Tribunale e non contestata dal ricorrente, che costituiscono il mezzo necessario per determinare il compenso degli associati. Con l'ultimo motivo il DE censura la sentenza impugnata perché, avendo rilevato che il primo giudice non aveva accertato l'elemento psicologico della violazione amministrativa, non ha annullato la sentenza di primo grado ex art. 132 n.4 c.p.c.; deduce poi il vizio di motivazione in ordine all'accertamento del dolo. Le censure sono infondate. La rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello è prevista con carattere di tassatività degli artt.353 e 354 c.p.c. nei soli casi di ragioni di giurisdizione o di competenza, nullità della citazione introduttiva, mancata integrità del contraddittorio ovvero nullità della sentenza per -9- mancanza di sottoscrizione. Il rilievo della mancanza di motivazione su di un capo della sentenza non comporta nullità e rimessione al primo giudice. Quanto al rilievo dell'intento elusivo, anche se non dedotto dall'INPS, esso caratterizza necessariamente l'accertata simulazione e non è illogica la motivazione che sulla base di esso ha ritenuto il dolo nella commisione delle violazioni amministrative. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 6,80 oltre € 1.500,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma 1'8.1.2002 Fermando off. Il Consigliere est. Il Presidente Allen from же IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -7 MAR. 2002 IL CANCELLIERE - 10 -