Sentenza 29 aprile 2015
Massime • 1
L'insussistenza delle condizioni richieste per la concessione del rinvio facoltativo od obbligatorio della esecuzione della pena preclude automaticamente l'applicabilità della detenzione domiciliare per un periodo di tempo determinato previsto dall'art. 47, comma primo ter, della legge n. 354 del 1975, poichè questa è istituto privo di un ambito applicativo autonomo, in quanto concedibile, in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2015, n. 25841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25841 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 29/04/2015
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 1226
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 43866/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO RI N. IL 03/01/1981;
avverso l'ordinanza n. 1202/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 07/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
KU IT, detenuto nel carcere di Perugia in esecuzione della pena di anni 18 mesi 7 e giorni 27 di reclusione per il delitto di omicidio volontario e violazione delle legge sulle armi, nonché della pena di anni 3 di reclusione per il delitto di evasione e danneggiamento aggravato, presentava istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p., anche nelle forme della detenzione domiciliare a norma della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 ter.
Con ordinanza del 7.8.2014 il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava la richiesta.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato ricorre per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, travisamento delle risultanze probatorie in ordine all'intervenuto rigetto dei benefici richiesti: 1) il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto pienamente la sussistenza delle patologie gravemente invalidanti e le carenze della struttura detentiva e tuttavia ha inopinatamente concluso che il detenuto è curabile in regime di detenzione carceraria;
il giudizio di compatibilità della patologia del ricorrente con lo stato di detenzione, espresso dal perito, è condizionato alla risoluzione della problematiche riscontrate dallo stesso perito ed alla programmazione di interventi esterni da coordinare con l'Unità Spinale dell'ospedale; omessa valutazione del parere della psicologa del carcere circa la grave situazione di depressione in cui versa il detenuto;
3) motivazione mancante con riguardo al fatto che il Tribunale di sorveglianza non ha neppure preso in considerazione la richiesta di detenzione domiciliare avanzata ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter Ord.pen. Con successiva memoria depositata il 13.4.2015 replica alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce le richieste contenute nel proprio ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Ai fini della valutazione delle condizioni di infermità fisica del condannato rilevanti ai sensi dell'art. 147 c.p., comma 1, n. 2), il Tribunale di sorveglianza ha disposto apposita perizia medico- legale affidata al Direttore dell'Unità spinale unipolare dell'Azienda ospedaliera di Perugia, il quale ha concluso che: il detenuto è affetto da paraplegia completa stabilizzata degli arti inferiori e da paralisi parziale dei muscoli del tronco al di sotto della punta dello sterno conseguenti a lesione irreversibile del midollo spinale;
ha ritenuto che gli obiettivi riabilitativi corrispondenti al livello della lesione sono stati raggiunti e che non vi sono indicazione, allo stato, per la pratica di ulteriori terapie riabilitative presso centri di recupero;
ha fornito indicazioni circa l'utilità dell'acquisto di una carrozzina-doccia, dell'apposizione di un maniglione in prossimità del water utilizzato dal detenuto, dell'aggiustamento dello schienale della carrozzina, ed ha suggerito l'accompagnamento di KU IT presso l'Unità Spinale dell'ospedale di Perugia due volte alla settimana per un arco di tempo di cinque settimane al fine di perfezionare alcune attività della vita quotidiana per le quali il periziato non si sente sicuro (spostamenti carrozzina-water).
Il Tribunale di sorveglianza, previa valutazione delle conclusioni del consulente di parte, ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 147 c.p., n. 2) per il rinvio temporaneo e facoltativo della esecuzione della pena, considerato che il detenuto è affetto da patologia di natura irreversibile e stabilizzata, la cella assegnata è corrispondente alle necessità del detenuto, gli ulteriori accorgimenti suggeriti dal perito possono essere adottati dall'Amministrazione carceraria senza particolari sforzi economici, le cure necessarie possono essere sicuramente prestate in ambito carcerario, anche attraverso i trasferimenti presso l'Unita spinale del locale ospedale disposti a norma dell'art. 11 Ord.pen. Le argomentazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza sono dettagliate, prive di carenze di motivazione censurabili in queste sede e sono insindacabili quanto all'apprezzamento dei dati fattuali.
2.Non ricorre il difetto di motivazione in ordine al mancato esame della relazione della psicologa del carcere sullo stato di forte prostrazione del detenuto, atteso che l'art. 147 c.p. prevede la facoltà di ordinare il differimento della esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità di natura fisica, mentre eventuali condizioni di infermità psichica possono rilevare secondo le diverse modalità disciplinate dall'art. 148 c.p.. 3.Non ricorre il denunciato vizio di motivazione per il mancato autonomo esame della richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter Ord.pen. Il giudizio espresso "a monte" dal Tribunale di sorveglianza, circa l'insussistenza delle condizioni richieste per la concessione del rinvio facoltativo della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p., comporta automaticamente l'inapplicabilità del succedaneo istituto della detenzione domiciliare per un periodo di tempo predeterminato di cui all'art. 47 ter, comma 1 ter Ord.pen., istituto privo di ambito applicativo autonomo essendo concedibile in via surrogatoria ma sempre alla preliminare condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento obbligatorio o facoltativo della pena, come ben evidenziato dall'incipit della disposizione. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la previsione di cui all'art. 47 ter, comma 1 ter Ord.pen. ha la finalità di colmare una lacuna della previgente normativa, per la quale, in presenza dei presupposti di fatto indicati negli artt. 146 e 147 c.p., s'imponeva un'alternativa secca tra carcerazione e libertà
senza vincoli. L'innovazione obbedisce da un lato all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi;
per altro verso mira ad una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità, quale è quella costituita dalla detenzione domiciliare e a termine, da disporsi in presenza di una negativa condizione soggettiva del condannato che non ne consenta la piena liberazione che deriverebbe dall'applicazione degli istituti di cui ai richiamati artt. 146 e 147 c.p.. È pertanto da escludere, avuto riguardo anche alla chiara lettera della disposizione in questione, che essa possa trovare applicazione sulla base di presupposti diversi da quelli che potrebbero dar luogo al rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena. (Sez. 1, n. 6952 del 07/12/1999 - dep. 14/02/2000, Saraco, Rv. 215203; Sez. 1, n. 656 del 28/01/2000, Ranieri, Rv. 215494).
A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2015