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Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 11597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11597 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 13726/2025 r.g. proposto da: Comune di Borgo MAno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Fabio Piccinelli, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. - ricorrente - contro Fallimento La Vetri s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Claudio Silocchi, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente - Civile Sent. Sez. 1 Num. 11597 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: D'ORAZIO LUIGI Data pubblicazione: 28/04/2026 2 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ avverso il decreto del tribunale di MA al n. 1555/2025, depositato in data 15/5/2025; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/4/2026 dal Consigliere dott. IG D’AZ; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. GI TA CH, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente Comune l’Avv. Fabio Piccinelli, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente fallimento l’Avv. Claudio Silocchi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.La società Vetri s.r.l. operava nel settore della raccolta, del recupero e della lavorazione di rifiuti di vetro, esercitando l’attività in un immobile nel comune di Borgo MAno, di proprietà della società controllante Aerre s.r.l. Il tribunale di MA, con sentenza n. 30/2020, depositata il 24/9/2020, ne dichiarava il fallimento della società. Nel dicembre 2020 la Provincia di MA, per far fronte ai costi di messa in sicurezza e bonifica del sito, escuteva la polizza fideiussoria emessa da COFACE assicurazioni. 2. Il corrispondente Comune chiedeva, con istanza del 24/9/2021, di essere ammesso al passivo della società per euro 4.000.000,00, sia a titolo di prededuzione, sia in privilegio ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006; l’importo corrispondeva “al presunto costo di smaltimento dei cumuli di materiale vetroso” presenti nel sito (di proprietà di AERRE) ove la società fallita svolgeva la propria attività. 3. Il giudice delegato escludeva il credito evidenziando che il Comune aveva esercitato azione di regresso nei confronti della fallita 3 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ senza avere documentato alcun costo per lo smaltimento dei rifiuti vetrosi e per la bonifica (cfr. art. 1299 c.c.). 4. Proponeva opposizione allo stato passivo il Comune deducendo che: la società fallita era l’unica responsabile della presenza sull’area in questione del materiale abbandonato;
non era legittima la scelta del curatore di escludere dall’inventario i cumuli di materiale vetroso, abbandonati sulle aree che la stessa aveva in uso;
tale materiale apparteneva alla società fallita, che dunque ne rispondeva in relazione alla sua natura, destinazione e conservazione;
l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, applicando il principio «chi inquina paga» con sentenza n. 3 del 2021 aveva statuito che la curatela fallimentare «succede[va] agli obblighi di bonifica e di recupero che erano in capo alla società debitrice»; non avendo provveduto né la società, prima, né la curatela, poi, allo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica del sito, l’obbligo di provvedere gravava «in via subordinata e surrogatoria, sull’ente locale di prossimità» e dunque sul comune;
il credito era certo sia nell’an (la fonte del diritto di credito era la legge) sia nel quantum, dato che l’ammontare era stato preventivato dallo stesso commissario giudiziale;
il credito era in prededuzione, in quanto il Comune avrebbe operato «in luogo della Curatela»; anche la società OG s.r.l., contattata dal Comune, aveva quantificato l’ammontare delle spese necessarie allo smaltimento del materiale e per la bonifica e messa in sicurezza delle aree, in base ai medesimi criteri. 5. Il tribunale di MA, con decreto n. 1555/2025, depositato il 15/5/2025, rigettava l’opposizione: dopo aver dato atto che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza 11/2/2025, in sede di reclamo ex art. 18 l.f. (in sede di riassunzione, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione della precedente sentenza della Corte d’appello che aveva respinto il reclamo), aveva 4 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ confermato la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dallo stesso tribunale, osservava che il credito del Comune sorgeva «solo a seguito dell’effettivo esborso delle somme dovute per la bonifica dell’area inquinata», in base ai principi generali in tema di azione di rivalsa da parte del soggetto che aveva adempiuto ovvero di regresso tra condebitori (art. 1950 c.c. e 1299 c.c.), circostanza pacificamente esclusa, né vi era prova che il credito azionato in via di regresso-rivalsa fosse sorto. Inoltre, poiché la Provincia di MA aveva aggiudicato la gara di appalto per la gestione dei rifiuti alla società SGS Estate, non appariva «verosimile neppure che in futuro l’opponente sia tenuto a sostenere i predetti costi». 6. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Borgo MAno, depositando memoria. Ha resistito con controricorso il fallimento La Vetri s.r.l., depositando memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la «violazione o falsa applicazione delle norme di legge e in particolare degli articoli 250 e 253 del d.lgs. n. 152 del 2006». Il ricorrente evidenzia che l’opificio, un tempo utilizzato dalla società La Vetri s.r.l., ora fallita, era un luogo altamente contaminato e le attività di bonifica delle falde sottostanti non erano ancora state avviate, né dalla proprietà dell’area (società AERRE), né dalla procedura fallimentare, che aveva la disponibilità materiale dei residui vetrosi. In base all’art. 250 TUA, nel caso in cui i soggetti obbligati ad eseguire le opere di bonifica non vi provvedano, tali adempimenti gravano sul comune, così che quest’ultimo, una volta effettuate le opere di bonifica, può rivalersi sui soggetti obbligati, per recuperare i costi e gli oneri sostenuti. 5 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ Tuttavia, tale procedura di salvaguardia dell’ambiente presenta delle criticità, in quanto il Comune non ha la disponibilità economica minima necessaria per affrontare ingenti costi di bonifica, stimati in euro 12.000.000,00, come quantificati dall’amministrazione provinciale di MA nel corso di un parallelo giudizio penale. La massa attiva del fallimento, quindi, dovrebbe essere destinata «e vincolata per l’intero (concorrere a) sostenere i costi per eliminare gli effetti negativi delle condotte inquinanti tenute della debitrice mentre era in bonis». Per il ricorrente, infatti, tutta l’attività inquinante deve riferirsi in via esclusiva alla società fallita e la domanda di ammissione al passivo del Comune, allora, risponde alla necessità di «poter assicurare le maggiori risorse economiche possibili per sostenere i costi di bonifica, costi che, comunque, rimarranno in gran parte a carico dell’ente locale, visto che la procedura fallimentare, pur essendovi tenuta, ad oggi non ha iniziato alcuna attività in tal senso». Così come, in base alla giurisprudenza amministrativa, ricade sulla curatela l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 TUA e i relativi costi vanno imputati alla massa fallimentare. Nell’inerzia del fallimento, spetta dunque al Comune – secondo la prospettazione del motivo - valutare la necessità di intraprendere un intervento volto a salvaguardare l’ambiente, salvo poi rivalersi nei confronti degli obbligati principale, né rileva che l’area e gli immobili siano di proprietà di altra società (AERRE). La questione introdotta attiene alla possibilità per il Comune, una volta effettuato il pagamento dei costi per il ripristino ambientale, di insinuarsi al passivo, quando nel frattempo il fallimento, quale obbligato principale ed unico responsabile, «si sarà sottratto ad ogni prescrizione o avrà reso inutile ogni iniziativa per 6 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ avere destinato ad altri l’attivo fallimentare raccolto», posto che la procedura concorsuale potrebbe concludersi anche prima del termine dell’operazione di risanamento. Tra l’altro, nella domanda di ammissione al passivo, il Comune ha precisato che il proprio credito era stato quantificato tenendo conto di un importo che comprendeva, «sia lo smaltimento del materiale vetroso presente nelle aree aperte dell’azienda […] sia la conseguente bonifica di tutti i terreni, quindi anche delle falde sottostanti interessate da queste superfici», derivandone l’erroneità della affermata tardività delle deduzioni contenute nella memoria autorizzata. L’intervento da parte del Comune - a giudizio del ricorrente - è verosimile, a differenza di quanto affermato nel decreto impugnato, proprio in ragione di quanto disposto dall’art. 250 TUA, che pone a carico dell’ente locale degli oneri di bonifica, mentre quello della Provincia di MA, poi, riguarda esclusivamente la rimozione e lo smaltimento del materiale vetroso mentre solo dopo tale rimozione, è possibile dare avvio alla bonifica delle falde sottostanti. La rivalsa del Comune non può avvenire allora solo per le spese effettivamente sostenute, «poiché la bonifica delle aree e delle falde sottostanti non potrà avere inizio se non dopo la rimozione del materiale sovrastante». 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1299 c.c.»: sarebbe erronea l’affermazione del tribunale per cui il credito del Comune sorgerebbe solo a seguito dell’effettivo esborso delle somme dovute per la bonifica dell’area inquinata. Per il ricorrente, invece, troverebbe applicazione il principio (come dalla citata Cass. n. 7332 del 2025), per cui la legittimazione alla domanda di regresso non presuppone necessariamente 7 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ l’avvenuto pagamento del debito, poiché tale domanda può essere proposta, anche in via preventiva, contro il condebitore ex delicto, in previsione dell’esito positivo dell’azione intrapresa dal danneggiato;
la domanda di regresso e, più in generale, quella diretta all’accertamento della gravità delle diverse colpe e dell’entità delle conseguenze, deve essere proposta espressamente dal responsabile «regrediente», in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili. Per tale ragione, il Comune è legittimato a presentare l’istanza di ammissione al passivo, essendo titolare ex lege di un diritto di credito e di rivalsa nei confronti della società fallita, senza rilevanza del mancato esborso delle somme. Né il Comune è un soggetto coobbligato, ma è tenuto alla bonifica nel caso in cui il principale responsabile dell’attività inquinante non vi provveda;
di qui il richiamo erroneo agli articoli 1950 e 1299 c.c. da parte del tribunale. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati. 3.1. Si premette che non si è formato il giudicato interno in relazione all’affermazione del giudice delegato per cui il Comune, per potersi insinuare al passivo del fallimento della società La Vetri s.r.l, avrebbe dovuto prima sopportare le spese di ripristino ambientale. Infatti, l’argomentazione risulta impugnata in sede di opposizione allo stato passivo, in quanto il Comune ha ivi dedotto che la società fallita era l’unica responsabile della presenza sull’area del materiale abbandonato, che la scelta del curatore di escludere dall’inventario tali beni non era legittima e che, non avendo provveduto la società, prima, e la curatela, poi, allo smaltimento dei rifiuti dalla bonifica del sito, «l’obbligo di provvedere grava, in via subordinata e surrogatoria, sull’ente locale di prossimità, variati del Comune di Borgo MA». 8 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ Il Comune ha aggiunto che il credito era anche certo nell’an (trattandosi di diritto di credito di fonte legale) e nel quantum, richiamando una determinazione assunta dal commissario giudiziale. Si deduce perciò che l’art. 253 TUA debba essere diversamente interpretato, nel senso che il diritto di rivalsa spettava non solo all’ente territoriale che avesse provveduto, a proprie spese, agli interventi di riparazione ambientale, ma anche al Comune che, pur non avendo provveduto ad esse, era tenuto per legge a tale adempimento. Ne conseguirebbe che, una volta che l’obbligo di ripristino ambientale così gravi sull’ente, la corretta interpretazione della norma (art. 253 TUA) conduce ad un diritto di credito del Comune, anche prima dell’effettuazione dei lavori e del sostenimento dei costi, conseguendone altresì la mancata formazione del giudicato interno. 4. Osserva il Collegio che, come anticipato, va affrontata la questione in ordine alla possibilità per l’ente locale territoriale o per la Regione, tenuti d’ufficio ai lavori di bonifica (in surroga del responsabile non rinvenuto o del proprietario incolpevole), di presentare la domanda di ammissione al passivo del fallimento prima di avere iniziato la procedura tecnico-amministrativa di bonifica e comunque prima di averne sostenuto i costi. 4.1. Il tribunale, nel decreto impugnato, ha rigettato la domanda, con riferimento sia allo smaltimento del materiale vetroso presente nell’area aperta, sia alla bonifica di tutti i terreni, ivi comprese le falde sottostanti interessate da tali superfici: ciò, in quanto, sarebbe consentito al Comune rivalersi in sede fallimentare, attraverso la domanda di ammissione al passivo, con riferimento alle spese già effettivamente sostenute per il ripristino ambientale. Circostanza nella specie però non verificatasi. 9 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ 5. La soluzione adottata tribunale risulta condivisibile, per coerenza sia con la normativa speciale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 (TUA), che ha sostituito il d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi), sia in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, più volte espressa in tal senso. 6. Non v’è dubbio che la normativa preveda il diritto di rivalsa dell’ente territoriale esclusivamente dopo l’effettuazione delle opere di ripristino ambientale e la sopportazione delle relative spese, anche se il d.lgs. n. 22 del 1997 si occupava espressamente - nel D.M. attuativo n. 471 del 1999, art. 18 - della fattispecie in cui l’ente territoriale doveva interfacciarsi con un fallimento o con una procedura esecutiva individuale, dettando una peculiare disciplina. 6.1. L’articolo 17, comma 9, del d.lgs. n. 22 del 1997 fissa la disciplina generale relativa alla «surroga» - poi ripresa dall’art. 244 TUA - da parte di comune e Regione, in caso di mancata individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento («[q]ualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio»). Già l’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 prevedeva al comma 10 che «gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3», aggiungendo al comma 11 che «[l]e spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistiti da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti 10 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ dell’art. 2748, secondo comma, del codice civile». Risulta chiaro allora il riferimento letterale alle «spese sostenute». 6.2. Il medesimo riferimento alle «spese sostenute» si trova, però, anche nella Parte IV, Titolo V, del d.lgs. n. 152 del 2006, dedicata alle «norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati». Si chiarisce all’art. 240, primo comma, lettera a), la natura del «sito contaminato», ossia di quello «nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 […] risultano superati». Per «bonifica», poi, si intende «l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)» (lettera p), mentre le opere di «ripristino e ripristino ambientale» sono «gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica […] che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici» (lettera q). 6.3. L’art. 242 TUA, poi, indica le specifiche «procedure operative ed amministrative», di natura squisitamente pubblicistica, da osservare al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, ove si accerti l’avvenuto superamento del CSC, anche con procedura semplificata (art. 242-bis). 6.4. Ove dunque, in presenza di contaminazione, il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda neppure il proprietario del sito, né altro soggetto interessato, «gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in 11 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ conformità a quanto disposto dall’art. 250» (art. 244 TUA); scatta allora il potere sostitutivo delle amministrazioni pubbliche, anche a seguito di comunicazione da parte dei privati (art. 245 TUA) e anche attraverso accordi di programma (art. 246 TUA). 6.5. L’art. 250 TUA (Bonifica da parte dell’amministrazione) dispone proprio che, in assenza dell’intervento del soggetto responsabile o del proprietario, o di altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’art. 242 «sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati […] Al fine di anticipare le somme [..] le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio». Il sistema alterna e combina dunque il principio della “surroga”, in prima battuta e, poi, quello della “sussidiarietà verticale”. L’art. 253, comma 2, chiarisce, in via definitiva, che «[l]e spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 [di cui al presente titolo] sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2748, secondo comma, del codice civile»; la «ripetizione delle spese» viene esercitata «nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento», ove non sia possibile accertare l’identità del soggetto responsabile o comunque non sia possibile esercitare azioni di rivalsa nei confronti di tale soggetto. Il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto al rimborso delle «spese degli interventi adottati dall’autorità competente» soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4, TUA). 12 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ Allo stesso modo, il comma 4 dell’art. 253, TUA, riconosce al proprietario non responsabile dell’inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, il diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento «per le spese sostenute» e per l’eventuale maggior danno subito. Pertanto, anche la normativa successiva al d.lgs. n. 22 del 1997 consente agli enti territoriali competenti o, comunque, alla regione, che abbiano posto in essere le opere di ripristino ambientale e di bonifica (sostenendo i relativi costi), di agire nei confronti del responsabile dell’inquinamento o del proprietario del sito inquinato. 7. Tali principi - in relazione alla necessità di sopportare le spese per gli oneri di bonifica ambientale prima di procedere alla rivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento o del proprietario del sito - sono stati ribaditi più volte dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è chiarito, infatti, che, in tema di bonifica spontanea di sito inquinato (ferma restando l’applicazione del principio comunitario «chi inquina paga», dovendosi fare riferimento alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Cons. di Stato. n. 10 del 2021 e alla figura di «detentore» del curatore, oltre che alla recente ordinanza n. 9661 del 2025 di nuova rimessione all’Ad. Plen., in riferimento a contaminazione effettuata da soggetto non proprietario dell’area, ma solo dei rifiuti prodotti, e a Cass., Sez.U., 3077 del 2023, che sviluppa il profilo dell’esonero dal dovere di attivazione per la bonifica del proprietario incolpevole;
ma anche Cass. n. 5705 del 2013, che ha riconosciuto la prededuzione alle spese già sostenute dall’ente pubblico), il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge e indipendentemente dalla identificazione del responsabile 13 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice. Non trova, peraltro, applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., poiché trattasi di obbligazione "ex lege" di contenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fatto obbiettivo dell'inquinamento (Cass., sez. 3, 22/1/2019, n. 1573). In sostanza, si è ritenuto che la qualifica di «responsabile dell’inquinamento» sia da rinvenirsi, non in base al giudizio di valore della condotta sotto il profilo soggettivo del requisito psicologico (dolo o colpa), ma esclusivamente in riferimento «al giudizio eziologico relativo al profilo oggettivo dell’avere meramente dato causa all’inquinamento», non facendo riferimento alla responsabilità per danno, ma alla «responsabilità dell’evento», rilevando solo la «causalità materiale» e non anche la causalità giuridica ex art. 1223 c.c., e quindi solo la relazione fra condotta ed evento (Cass n. 1573 del 2019; Cass., 10/12/2019, n. 32142). Vi è nella fattispecie una responsabilità «per pura causalità», non riconducibile neanche alla responsabilità civile di tipo oggettivo, la quale contempla pur sempre una forma di imputazione soggettiva dell’evento dannoso di natura «posizionale» (Cass. n. 32142 del 2019). Trattasi di logica «puramente indennitaria» (Cass. n. 1573 del 2019), che «sottrae la fattispecie della rivalsa all’illecito aquiliano»; di qui l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso per cassazione. Viene, dunque e decisivamente, enfatizzato il carattere volontario dell’esborso sopportato dal proprietario e l’adempimento di funzione pubblica per ciò che concerne le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, escludendosi che la rivalsa possa 14 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ acquistare il contenuto della reintegrazione di una perdita patrimoniale determinata da un illecito. Trattasi di ripetizione delle spese, quando effettuate, quale conseguenza di un’obbligazione di fonte legislativa. Pertanto, ove la bonifica sia posta in essere dal proprietario non responsabile, egli fa valere nei confronti del responsabile dell’inquinamento «lo stesso diritto che avrebbe potuto esercitare la Pubblica amministrazione, cioè il proprietario non ne chiede il risarcimento del danno extracontrattuale, ma il rimborso delle spese necessarie all’espletamento di una pubblica funzione, con conseguente inapplicabilità dello statuto disciplinare proprio dell’illecito civile» (Cass. n. 32142 del 2019). 8. L’ulteriore addentellato, per la ricostruzione della fattispecie, giunge dall’altra recente pronuncia di questa Corte per cui il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione, nei confronti del responsabile dell'inquinamento, per le spese relative agli interventi eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006), è circoscritto – come anticipato - alle spese effettivamente sostenute e non si estende, pertanto, a quelle relative a interventi di bonifica non ancora effettuati, in ossequio al tenore letterale delle menzionate disposizioni e in coerenza con la configurazione come indennitaria dell'obbligazione gravante ex lege sul suddetto responsabile (Cass., sez. 3, 4/1/2024, n. 199). In questo caso, si trattava proprio dell’azione di rivalsa presentata da un comune nei confronti del responsabile dell’inquinamento, e questa Corte ha richiamato i precedenti sopra indicati, individuando il responsabile dell’inquinamento in ragione «del mero evento della contaminazione del sito» (Cass. n. 199 del 2024). 15 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ Il responsabile è così tenuto a tenere indenne l’amministrazione delle spese sopportate per la bonifica e conseguenti al fatto obbiettivo dell’inquinamento, trattandosi di una obbligazione di fonte legislativa, di contenuto indennitario e non risarcitorio (Cass. n. 199 del 2024). La PA, a sua volta, esercita un’azione di rivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento, attinente ad una «ripetizione delle spese», non potendosi fare riferimento anche alle spese che la stessa «dovrà necessariamente sostenere in futuro», pur con la precisazione che ciò «non impedisce alla PA l’esercizio di ulteriori azioni di rivalsa per gli esborsi che verrà ad effettuare per gli interventi necessari di bonifica che saranno realizzati». 8.1. Non risulta ostativa alla interpretazione qui prospettata – come correttamente evidenziato anche dalla Procura generale - la pronuncia di questa Corte n. 7332 del 2025, che si occupa della diversa questione della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., in caso di responsabilità ex delicto, distante dalla attuale situazione di indennizzo da atto lecito, scaturente dalla surroga della PA nelle attività di bonifica. La PA non è certo corresponsabile di un atto illecito, ma deve agire – per disposizione di legge – in surroga. Risultano non pertinenti altresì le ulteriori pronunce che consentono al condebitore solidale ex delicto di esercitare il regresso anche in via preventiva, ossia in previsione dell’esito positivo dell’azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l’intero (Cass., 13/11/2002, n. 15930; Cass. 15/1/2003, n 490; Cass., 11/3/1998, n 2680). 9. Ulteriore conferma si rinviene nella sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2024, che, da un lato, ha dichiarato fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 75 della legge della Regione Sardegna 23/10/2023, n. 9, nella parte in cui 16 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ disponeva che «sono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e compiti amministrativi attribuite alla regione dall’articolo 250 del d.lgs. n. 152 del 2006» (in tal modo restringendo la nozione di PA che opera in materia di bonifica solo al Comune e alla regione), e dall’altro, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge regionale, nella parte in cui dispone che funzioni e compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati nell’articolo 249 TUA (di piccole dimensioni) possa essere attribuita ai comuni, per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e alle città metropolitane, per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o Città metropolitana. In particolare, in motivazione si dà atto che «l’esecuzione della bonifica in via sostitutiva può necessitare di competenze tecniche specifiche e di risorse economiche significative, tanto che, a norma dell’articolo 250, comma 1, cod. ambiente, le amministrazioni tenute a provvedervi possono avvalersi anche di altri soggetti, pubblici o privati, individuati all’esito di apposite procedure ad evidenza pubblica». Significativa è poi l’affermazione per cui «a fronte delle spese sopportate dalle amministrazioni tenute alla sostituzione del soggetto responsabile della contaminazione, il credito restitutorio è garantito da privilegio speciale immobiliare sul fondo interessato dall’intervento». Anche in questo caso, dunque, si fa riferimento a «spese sopportate». 9.1. In definitiva, nella vicenda non risulta esservi stata alcuna attività da parte del comune: sono mancati sia un suo intervento, sia una attività amministrativa determinativa delle opere (e/o avocazione della competenza ad eseguirle da parte della regione, che 17 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ potrebbe agire in via sostitutiva) e della spesa (circostanza non emersa nel provvedimento impugnato). 10. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.». In sostanza, il ricorrente lamenta che il tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, attendendo l’esito della impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto, dopo una prima pronuncia della Corte di cassazione (n. 1393/2024), che aveva annullato la precedente sentenza della Corte d’appello di Brescia, quest’ultima, «disattendendo quanto disposto dalla Corte di cassazione» avrebbe «ritenuto di confermare nuovamente la dichiarazione di fallimento», con conseguente nuovo ricorso per cassazione presentato dalla società. In realtà, il presente giudizio di opposizione allo stato passivo – si obietta - «presuppone» una decisione definitiva in ordine alla dichiarazione di fallimento della società: ove, infatti, essa fosse revocata, risulterebbe improcedibile l’opposizione allo stato passivo (si richiama Cass. n. 29670 del 2022). 11. Il motivo è infondato. Infatti, proprio la natura del procedimento di accertamento del passivo di cui agli articoli 52 e 93 l.f., ivi comprese le fasi di impugnazione (art. 98 e s. l.f.), caratterizzato da specialità, esclusività e particolare celerità, non consentono la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (Cass., n. 10394 del 2021; Cass. n. 2991 del 2020; Cass. n. 7547 del 2018; Cass. n. 5255 del 2017; Cass., Sez.U., n. 21499 del 2004), anche in ragione della portata del giudicato ex art. 96, comma 5, l.f. (Cass., sez. 1, 4/10/2025, n. 26733; Cass., sez. 1, 22/3/2024, n. 7772; Cass., sez. 1, 12/4/2022, n. 11808); ciò nulla interferisce con l’ovvio principio per cui, una volta e se intervenuta la revoca della 18 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ dichiarazione di fallimento, con sentenza passata in giudicato, diventa improcedibile il giudizio per la verificazione dell’ammissione al passivo. L’affermazione trova conforto anche nell’art. 19 l.f., a mente del quale «proposto il reclamo, la Corte d’appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrano gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo». Pertanto, in pendenza della citata impugnazione, promossa ex art. 18 l.f., la Corte d’appello può, al più, sospendere la liquidazione dell’attivo, ma non il procedimento di verifica del passivo, stante la peculiarità dello stesso che, proprio in base alla disciplina legislativa, deve essere portato a termine in modo rapido. A conferma di tale interpretazione, l’art. 52 CCII, non applicabile ratione temporis, ha chiarito, per le nuove procedure, che «[p]roposto il reclamo, la Corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrano gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione». Solo dunque la nuova normativa, estranea per manifesta discontinuità regolatoria, consente alla Corte d’appello, in sede di reclamo ex art. 51 CCII, di sospendere «la formazione dello stato passivo». 12. Con il quarto motivo si deduce la «questione di legittimità costituzionale dell’art. 253 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (codice dell’ambiente) con riguardo agli articoli 3,9 e 41 Costituzione». L’art. 253 TUA - ad avviso del ricorrente - «sembra condizionare l’esistenza del diritto di rivalsa del Comune alla condizione che questo abbia effettivamente sostenuto i costi di 19 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ bonifica che avrebbe dovuto affrontare il soggetto responsabile dell’attività inquinante». Tuttavia, nell’ipotesi in cui il responsabile dell’inquinamento sia sottoposto a procedura concorsuale, l’ammissione al passivo del Comune è subordinata all’effettivo pagamento dei costi di bonifica. Verrebbero disciplinate nel medesimo modo due situazioni differenti: a) quella del responsabile dell’inquinamento che operi ancora in bonis e che può essere oggetto di azioni dirette di rivalsa e di recupero delle somme da parte del Comune;
b) quella del responsabile dell’inquinamento, ormai dichiarato fallito, per il quale il Comune dovrebbe, prima, effettuare le bonifiche (anticipando direttamente tutti i costi) e, poi, una volta terminata l’attività di risanamento ambientale, insinuarsi al passivo in una procedura concorsuale liquidatoria che, nel frattempo, si dispiega in base ai ritmi dettati dalla curatela. In tale ultima fattispecie, l’interesse del Comune e dell’intera collettività, di rilevanza costituzionale, non risulterebbe correttamente salvaguardato, «poiché ad esso si applicherebbe una normativa che presuppone la solvibilità del responsabile, che, invece, è venuta meno». L’art. 253 TUA sarebbe così viziato da incostituzionalità nella parte in cui «non prevedeva che l’ente locale - obbligato alle bonifiche ex art. 250 d.lgs. n. 152/2006 – pot[esse] insinuarsi al passivo della procedura concorsuale aperta a carico del soggetto responsabile dell’attività inquinante anche senza aver preventivamente sostenuto i costi delle bonifiche». In subordine, il ricorrente chiede che la Corte offra un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 253 citato, in modo da salvaguardare le legittime prerogative dell’ente locale 20 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ preposto anche alla salvaguardia e alla tutela della salubrità del proprio territorio. 13. Il motivo è inammissibile. Si premette che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez.U., n. 25573 del 2022, Cass., sez. 1, n. 28789; Cass. n. 14666 del 2022). La questione di illegittimità costituzionale evocata è in realtà irrilevante. Va, osservato che, nella specie, non ricorre l’ipotesi contemplata dall’art. 253, comma 4, in quanto il Comune ha agito, non nei confronti del proprietario (del terreno) non responsabile dell’inquinamento, ossia la società AERRE, ma nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dell’inquinamento (La Vetri s.r.l., società controllata da Aerre). La stessa carenza di rilevanza rinviene anche dal non aver il Comune dimostrato in alcun modo di avere iniziato una qualsiasi attività di bonifica mentre, al contrario, è stato rappresentato negli atti del giudizio che una parziale attività di bonifica sia stata effettuata dalla Provincia di MA. 14. Un ulteriore profilo di irrilevanza della questione proviene infine dalla circostanza per cui, in caso di inattività o inadempienza da parte del Comune, la Regione risulta il soggetto pubblico che deve provvedere ad ogni adempimento ai sensi dell’art. 250 TUA («le 21 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ procedure e gli interventi di cui all’art. 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione»); sicché – per quanto emerso - non si conosce ancora se l’attività di bonifica, anche delle falde acquifere, sarà effettuata in futuro e, soprattutto, chi sarà il soggetto che vi provvederà, né tale accertamento pertiene ad eventi condizionanti il giudizio di cassazione. 15. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del Comune ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente fallimento le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 Il Consigliere Estensore IG D’AZ Il Presidente IM FE
udito per il ricorrente Comune l’Avv. Fabio Piccinelli, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente fallimento l’Avv. Claudio Silocchi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.La società Vetri s.r.l. operava nel settore della raccolta, del recupero e della lavorazione di rifiuti di vetro, esercitando l’attività in un immobile nel comune di Borgo MAno, di proprietà della società controllante Aerre s.r.l. Il tribunale di MA, con sentenza n. 30/2020, depositata il 24/9/2020, ne dichiarava il fallimento della società. Nel dicembre 2020 la Provincia di MA, per far fronte ai costi di messa in sicurezza e bonifica del sito, escuteva la polizza fideiussoria emessa da COFACE assicurazioni. 2. Il corrispondente Comune chiedeva, con istanza del 24/9/2021, di essere ammesso al passivo della società per euro 4.000.000,00, sia a titolo di prededuzione, sia in privilegio ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006; l’importo corrispondeva “al presunto costo di smaltimento dei cumuli di materiale vetroso” presenti nel sito (di proprietà di AERRE) ove la società fallita svolgeva la propria attività. 3. Il giudice delegato escludeva il credito evidenziando che il Comune aveva esercitato azione di regresso nei confronti della fallita 3 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ senza avere documentato alcun costo per lo smaltimento dei rifiuti vetrosi e per la bonifica (cfr. art. 1299 c.c.). 4. Proponeva opposizione allo stato passivo il Comune deducendo che: la società fallita era l’unica responsabile della presenza sull’area in questione del materiale abbandonato;
non era legittima la scelta del curatore di escludere dall’inventario i cumuli di materiale vetroso, abbandonati sulle aree che la stessa aveva in uso;
tale materiale apparteneva alla società fallita, che dunque ne rispondeva in relazione alla sua natura, destinazione e conservazione;
l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, applicando il principio «chi inquina paga» con sentenza n. 3 del 2021 aveva statuito che la curatela fallimentare «succede[va] agli obblighi di bonifica e di recupero che erano in capo alla società debitrice»; non avendo provveduto né la società, prima, né la curatela, poi, allo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica del sito, l’obbligo di provvedere gravava «in via subordinata e surrogatoria, sull’ente locale di prossimità» e dunque sul comune;
il credito era certo sia nell’an (la fonte del diritto di credito era la legge) sia nel quantum, dato che l’ammontare era stato preventivato dallo stesso commissario giudiziale;
il credito era in prededuzione, in quanto il Comune avrebbe operato «in luogo della Curatela»; anche la società OG s.r.l., contattata dal Comune, aveva quantificato l’ammontare delle spese necessarie allo smaltimento del materiale e per la bonifica e messa in sicurezza delle aree, in base ai medesimi criteri. 5. Il tribunale di MA, con decreto n. 1555/2025, depositato il 15/5/2025, rigettava l’opposizione: dopo aver dato atto che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza 11/2/2025, in sede di reclamo ex art. 18 l.f. (in sede di riassunzione, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione della precedente sentenza della Corte d’appello che aveva respinto il reclamo), aveva 4 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ confermato la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dallo stesso tribunale, osservava che il credito del Comune sorgeva «solo a seguito dell’effettivo esborso delle somme dovute per la bonifica dell’area inquinata», in base ai principi generali in tema di azione di rivalsa da parte del soggetto che aveva adempiuto ovvero di regresso tra condebitori (art. 1950 c.c. e 1299 c.c.), circostanza pacificamente esclusa, né vi era prova che il credito azionato in via di regresso-rivalsa fosse sorto. Inoltre, poiché la Provincia di MA aveva aggiudicato la gara di appalto per la gestione dei rifiuti alla società SGS Estate, non appariva «verosimile neppure che in futuro l’opponente sia tenuto a sostenere i predetti costi». 6. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Borgo MAno, depositando memoria. Ha resistito con controricorso il fallimento La Vetri s.r.l., depositando memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la «violazione o falsa applicazione delle norme di legge e in particolare degli articoli 250 e 253 del d.lgs. n. 152 del 2006». Il ricorrente evidenzia che l’opificio, un tempo utilizzato dalla società La Vetri s.r.l., ora fallita, era un luogo altamente contaminato e le attività di bonifica delle falde sottostanti non erano ancora state avviate, né dalla proprietà dell’area (società AERRE), né dalla procedura fallimentare, che aveva la disponibilità materiale dei residui vetrosi. In base all’art. 250 TUA, nel caso in cui i soggetti obbligati ad eseguire le opere di bonifica non vi provvedano, tali adempimenti gravano sul comune, così che quest’ultimo, una volta effettuate le opere di bonifica, può rivalersi sui soggetti obbligati, per recuperare i costi e gli oneri sostenuti. 5 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ Tuttavia, tale procedura di salvaguardia dell’ambiente presenta delle criticità, in quanto il Comune non ha la disponibilità economica minima necessaria per affrontare ingenti costi di bonifica, stimati in euro 12.000.000,00, come quantificati dall’amministrazione provinciale di MA nel corso di un parallelo giudizio penale. La massa attiva del fallimento, quindi, dovrebbe essere destinata «e vincolata per l’intero (concorrere a) sostenere i costi per eliminare gli effetti negativi delle condotte inquinanti tenute della debitrice mentre era in bonis». Per il ricorrente, infatti, tutta l’attività inquinante deve riferirsi in via esclusiva alla società fallita e la domanda di ammissione al passivo del Comune, allora, risponde alla necessità di «poter assicurare le maggiori risorse economiche possibili per sostenere i costi di bonifica, costi che, comunque, rimarranno in gran parte a carico dell’ente locale, visto che la procedura fallimentare, pur essendovi tenuta, ad oggi non ha iniziato alcuna attività in tal senso». Così come, in base alla giurisprudenza amministrativa, ricade sulla curatela l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 TUA e i relativi costi vanno imputati alla massa fallimentare. Nell’inerzia del fallimento, spetta dunque al Comune – secondo la prospettazione del motivo - valutare la necessità di intraprendere un intervento volto a salvaguardare l’ambiente, salvo poi rivalersi nei confronti degli obbligati principale, né rileva che l’area e gli immobili siano di proprietà di altra società (AERRE). La questione introdotta attiene alla possibilità per il Comune, una volta effettuato il pagamento dei costi per il ripristino ambientale, di insinuarsi al passivo, quando nel frattempo il fallimento, quale obbligato principale ed unico responsabile, «si sarà sottratto ad ogni prescrizione o avrà reso inutile ogni iniziativa per 6 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ avere destinato ad altri l’attivo fallimentare raccolto», posto che la procedura concorsuale potrebbe concludersi anche prima del termine dell’operazione di risanamento. Tra l’altro, nella domanda di ammissione al passivo, il Comune ha precisato che il proprio credito era stato quantificato tenendo conto di un importo che comprendeva, «sia lo smaltimento del materiale vetroso presente nelle aree aperte dell’azienda […] sia la conseguente bonifica di tutti i terreni, quindi anche delle falde sottostanti interessate da queste superfici», derivandone l’erroneità della affermata tardività delle deduzioni contenute nella memoria autorizzata. L’intervento da parte del Comune - a giudizio del ricorrente - è verosimile, a differenza di quanto affermato nel decreto impugnato, proprio in ragione di quanto disposto dall’art. 250 TUA, che pone a carico dell’ente locale degli oneri di bonifica, mentre quello della Provincia di MA, poi, riguarda esclusivamente la rimozione e lo smaltimento del materiale vetroso mentre solo dopo tale rimozione, è possibile dare avvio alla bonifica delle falde sottostanti. La rivalsa del Comune non può avvenire allora solo per le spese effettivamente sostenute, «poiché la bonifica delle aree e delle falde sottostanti non potrà avere inizio se non dopo la rimozione del materiale sovrastante». 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1299 c.c.»: sarebbe erronea l’affermazione del tribunale per cui il credito del Comune sorgerebbe solo a seguito dell’effettivo esborso delle somme dovute per la bonifica dell’area inquinata. Per il ricorrente, invece, troverebbe applicazione il principio (come dalla citata Cass. n. 7332 del 2025), per cui la legittimazione alla domanda di regresso non presuppone necessariamente 7 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ l’avvenuto pagamento del debito, poiché tale domanda può essere proposta, anche in via preventiva, contro il condebitore ex delicto, in previsione dell’esito positivo dell’azione intrapresa dal danneggiato;
la domanda di regresso e, più in generale, quella diretta all’accertamento della gravità delle diverse colpe e dell’entità delle conseguenze, deve essere proposta espressamente dal responsabile «regrediente», in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili. Per tale ragione, il Comune è legittimato a presentare l’istanza di ammissione al passivo, essendo titolare ex lege di un diritto di credito e di rivalsa nei confronti della società fallita, senza rilevanza del mancato esborso delle somme. Né il Comune è un soggetto coobbligato, ma è tenuto alla bonifica nel caso in cui il principale responsabile dell’attività inquinante non vi provveda;
di qui il richiamo erroneo agli articoli 1950 e 1299 c.c. da parte del tribunale. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati. 3.1. Si premette che non si è formato il giudicato interno in relazione all’affermazione del giudice delegato per cui il Comune, per potersi insinuare al passivo del fallimento della società La Vetri s.r.l, avrebbe dovuto prima sopportare le spese di ripristino ambientale. Infatti, l’argomentazione risulta impugnata in sede di opposizione allo stato passivo, in quanto il Comune ha ivi dedotto che la società fallita era l’unica responsabile della presenza sull’area del materiale abbandonato, che la scelta del curatore di escludere dall’inventario tali beni non era legittima e che, non avendo provveduto la società, prima, e la curatela, poi, allo smaltimento dei rifiuti dalla bonifica del sito, «l’obbligo di provvedere grava, in via subordinata e surrogatoria, sull’ente locale di prossimità, variati del Comune di Borgo MA». 8 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ Il Comune ha aggiunto che il credito era anche certo nell’an (trattandosi di diritto di credito di fonte legale) e nel quantum, richiamando una determinazione assunta dal commissario giudiziale. Si deduce perciò che l’art. 253 TUA debba essere diversamente interpretato, nel senso che il diritto di rivalsa spettava non solo all’ente territoriale che avesse provveduto, a proprie spese, agli interventi di riparazione ambientale, ma anche al Comune che, pur non avendo provveduto ad esse, era tenuto per legge a tale adempimento. Ne conseguirebbe che, una volta che l’obbligo di ripristino ambientale così gravi sull’ente, la corretta interpretazione della norma (art. 253 TUA) conduce ad un diritto di credito del Comune, anche prima dell’effettuazione dei lavori e del sostenimento dei costi, conseguendone altresì la mancata formazione del giudicato interno. 4. Osserva il Collegio che, come anticipato, va affrontata la questione in ordine alla possibilità per l’ente locale territoriale o per la Regione, tenuti d’ufficio ai lavori di bonifica (in surroga del responsabile non rinvenuto o del proprietario incolpevole), di presentare la domanda di ammissione al passivo del fallimento prima di avere iniziato la procedura tecnico-amministrativa di bonifica e comunque prima di averne sostenuto i costi. 4.1. Il tribunale, nel decreto impugnato, ha rigettato la domanda, con riferimento sia allo smaltimento del materiale vetroso presente nell’area aperta, sia alla bonifica di tutti i terreni, ivi comprese le falde sottostanti interessate da tali superfici: ciò, in quanto, sarebbe consentito al Comune rivalersi in sede fallimentare, attraverso la domanda di ammissione al passivo, con riferimento alle spese già effettivamente sostenute per il ripristino ambientale. Circostanza nella specie però non verificatasi. 9 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ 5. La soluzione adottata tribunale risulta condivisibile, per coerenza sia con la normativa speciale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 (TUA), che ha sostituito il d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi), sia in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, più volte espressa in tal senso. 6. Non v’è dubbio che la normativa preveda il diritto di rivalsa dell’ente territoriale esclusivamente dopo l’effettuazione delle opere di ripristino ambientale e la sopportazione delle relative spese, anche se il d.lgs. n. 22 del 1997 si occupava espressamente - nel D.M. attuativo n. 471 del 1999, art. 18 - della fattispecie in cui l’ente territoriale doveva interfacciarsi con un fallimento o con una procedura esecutiva individuale, dettando una peculiare disciplina. 6.1. L’articolo 17, comma 9, del d.lgs. n. 22 del 1997 fissa la disciplina generale relativa alla «surroga» - poi ripresa dall’art. 244 TUA - da parte di comune e Regione, in caso di mancata individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento («[q]ualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio»). Già l’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 prevedeva al comma 10 che «gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3», aggiungendo al comma 11 che «[l]e spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistiti da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti 10 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ dell’art. 2748, secondo comma, del codice civile». Risulta chiaro allora il riferimento letterale alle «spese sostenute». 6.2. Il medesimo riferimento alle «spese sostenute» si trova, però, anche nella Parte IV, Titolo V, del d.lgs. n. 152 del 2006, dedicata alle «norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati». Si chiarisce all’art. 240, primo comma, lettera a), la natura del «sito contaminato», ossia di quello «nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 […] risultano superati». Per «bonifica», poi, si intende «l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)» (lettera p), mentre le opere di «ripristino e ripristino ambientale» sono «gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica […] che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici» (lettera q). 6.3. L’art. 242 TUA, poi, indica le specifiche «procedure operative ed amministrative», di natura squisitamente pubblicistica, da osservare al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, ove si accerti l’avvenuto superamento del CSC, anche con procedura semplificata (art. 242-bis). 6.4. Ove dunque, in presenza di contaminazione, il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda neppure il proprietario del sito, né altro soggetto interessato, «gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in 11 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ conformità a quanto disposto dall’art. 250» (art. 244 TUA); scatta allora il potere sostitutivo delle amministrazioni pubbliche, anche a seguito di comunicazione da parte dei privati (art. 245 TUA) e anche attraverso accordi di programma (art. 246 TUA). 6.5. L’art. 250 TUA (Bonifica da parte dell’amministrazione) dispone proprio che, in assenza dell’intervento del soggetto responsabile o del proprietario, o di altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’art. 242 «sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati […] Al fine di anticipare le somme [..] le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio». Il sistema alterna e combina dunque il principio della “surroga”, in prima battuta e, poi, quello della “sussidiarietà verticale”. L’art. 253, comma 2, chiarisce, in via definitiva, che «[l]e spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 [di cui al presente titolo] sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2748, secondo comma, del codice civile»; la «ripetizione delle spese» viene esercitata «nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento», ove non sia possibile accertare l’identità del soggetto responsabile o comunque non sia possibile esercitare azioni di rivalsa nei confronti di tale soggetto. Il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto al rimborso delle «spese degli interventi adottati dall’autorità competente» soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4, TUA). 12 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ Allo stesso modo, il comma 4 dell’art. 253, TUA, riconosce al proprietario non responsabile dell’inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, il diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento «per le spese sostenute» e per l’eventuale maggior danno subito. Pertanto, anche la normativa successiva al d.lgs. n. 22 del 1997 consente agli enti territoriali competenti o, comunque, alla regione, che abbiano posto in essere le opere di ripristino ambientale e di bonifica (sostenendo i relativi costi), di agire nei confronti del responsabile dell’inquinamento o del proprietario del sito inquinato. 7. Tali principi - in relazione alla necessità di sopportare le spese per gli oneri di bonifica ambientale prima di procedere alla rivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento o del proprietario del sito - sono stati ribaditi più volte dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è chiarito, infatti, che, in tema di bonifica spontanea di sito inquinato (ferma restando l’applicazione del principio comunitario «chi inquina paga», dovendosi fare riferimento alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Cons. di Stato. n. 10 del 2021 e alla figura di «detentore» del curatore, oltre che alla recente ordinanza n. 9661 del 2025 di nuova rimessione all’Ad. Plen., in riferimento a contaminazione effettuata da soggetto non proprietario dell’area, ma solo dei rifiuti prodotti, e a Cass., Sez.U., 3077 del 2023, che sviluppa il profilo dell’esonero dal dovere di attivazione per la bonifica del proprietario incolpevole;
ma anche Cass. n. 5705 del 2013, che ha riconosciuto la prededuzione alle spese già sostenute dall’ente pubblico), il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge e indipendentemente dalla identificazione del responsabile 13 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice. Non trova, peraltro, applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., poiché trattasi di obbligazione "ex lege" di contenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fatto obbiettivo dell'inquinamento (Cass., sez. 3, 22/1/2019, n. 1573). In sostanza, si è ritenuto che la qualifica di «responsabile dell’inquinamento» sia da rinvenirsi, non in base al giudizio di valore della condotta sotto il profilo soggettivo del requisito psicologico (dolo o colpa), ma esclusivamente in riferimento «al giudizio eziologico relativo al profilo oggettivo dell’avere meramente dato causa all’inquinamento», non facendo riferimento alla responsabilità per danno, ma alla «responsabilità dell’evento», rilevando solo la «causalità materiale» e non anche la causalità giuridica ex art. 1223 c.c., e quindi solo la relazione fra condotta ed evento (Cass n. 1573 del 2019; Cass., 10/12/2019, n. 32142). Vi è nella fattispecie una responsabilità «per pura causalità», non riconducibile neanche alla responsabilità civile di tipo oggettivo, la quale contempla pur sempre una forma di imputazione soggettiva dell’evento dannoso di natura «posizionale» (Cass. n. 32142 del 2019). Trattasi di logica «puramente indennitaria» (Cass. n. 1573 del 2019), che «sottrae la fattispecie della rivalsa all’illecito aquiliano»; di qui l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso per cassazione. Viene, dunque e decisivamente, enfatizzato il carattere volontario dell’esborso sopportato dal proprietario e l’adempimento di funzione pubblica per ciò che concerne le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, escludendosi che la rivalsa possa 14 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ acquistare il contenuto della reintegrazione di una perdita patrimoniale determinata da un illecito. Trattasi di ripetizione delle spese, quando effettuate, quale conseguenza di un’obbligazione di fonte legislativa. Pertanto, ove la bonifica sia posta in essere dal proprietario non responsabile, egli fa valere nei confronti del responsabile dell’inquinamento «lo stesso diritto che avrebbe potuto esercitare la Pubblica amministrazione, cioè il proprietario non ne chiede il risarcimento del danno extracontrattuale, ma il rimborso delle spese necessarie all’espletamento di una pubblica funzione, con conseguente inapplicabilità dello statuto disciplinare proprio dell’illecito civile» (Cass. n. 32142 del 2019). 8. L’ulteriore addentellato, per la ricostruzione della fattispecie, giunge dall’altra recente pronuncia di questa Corte per cui il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione, nei confronti del responsabile dell'inquinamento, per le spese relative agli interventi eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006), è circoscritto – come anticipato - alle spese effettivamente sostenute e non si estende, pertanto, a quelle relative a interventi di bonifica non ancora effettuati, in ossequio al tenore letterale delle menzionate disposizioni e in coerenza con la configurazione come indennitaria dell'obbligazione gravante ex lege sul suddetto responsabile (Cass., sez. 3, 4/1/2024, n. 199). In questo caso, si trattava proprio dell’azione di rivalsa presentata da un comune nei confronti del responsabile dell’inquinamento, e questa Corte ha richiamato i precedenti sopra indicati, individuando il responsabile dell’inquinamento in ragione «del mero evento della contaminazione del sito» (Cass. n. 199 del 2024). 15 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ Il responsabile è così tenuto a tenere indenne l’amministrazione delle spese sopportate per la bonifica e conseguenti al fatto obbiettivo dell’inquinamento, trattandosi di una obbligazione di fonte legislativa, di contenuto indennitario e non risarcitorio (Cass. n. 199 del 2024). La PA, a sua volta, esercita un’azione di rivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento, attinente ad una «ripetizione delle spese», non potendosi fare riferimento anche alle spese che la stessa «dovrà necessariamente sostenere in futuro», pur con la precisazione che ciò «non impedisce alla PA l’esercizio di ulteriori azioni di rivalsa per gli esborsi che verrà ad effettuare per gli interventi necessari di bonifica che saranno realizzati». 8.1. Non risulta ostativa alla interpretazione qui prospettata – come correttamente evidenziato anche dalla Procura generale - la pronuncia di questa Corte n. 7332 del 2025, che si occupa della diversa questione della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., in caso di responsabilità ex delicto, distante dalla attuale situazione di indennizzo da atto lecito, scaturente dalla surroga della PA nelle attività di bonifica. La PA non è certo corresponsabile di un atto illecito, ma deve agire – per disposizione di legge – in surroga. Risultano non pertinenti altresì le ulteriori pronunce che consentono al condebitore solidale ex delicto di esercitare il regresso anche in via preventiva, ossia in previsione dell’esito positivo dell’azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l’intero (Cass., 13/11/2002, n. 15930; Cass. 15/1/2003, n 490; Cass., 11/3/1998, n 2680). 9. Ulteriore conferma si rinviene nella sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2024, che, da un lato, ha dichiarato fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 75 della legge della Regione Sardegna 23/10/2023, n. 9, nella parte in cui 16 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ disponeva che «sono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e compiti amministrativi attribuite alla regione dall’articolo 250 del d.lgs. n. 152 del 2006» (in tal modo restringendo la nozione di PA che opera in materia di bonifica solo al Comune e alla regione), e dall’altro, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge regionale, nella parte in cui dispone che funzioni e compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati nell’articolo 249 TUA (di piccole dimensioni) possa essere attribuita ai comuni, per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e alle città metropolitane, per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o Città metropolitana. In particolare, in motivazione si dà atto che «l’esecuzione della bonifica in via sostitutiva può necessitare di competenze tecniche specifiche e di risorse economiche significative, tanto che, a norma dell’articolo 250, comma 1, cod. ambiente, le amministrazioni tenute a provvedervi possono avvalersi anche di altri soggetti, pubblici o privati, individuati all’esito di apposite procedure ad evidenza pubblica». Significativa è poi l’affermazione per cui «a fronte delle spese sopportate dalle amministrazioni tenute alla sostituzione del soggetto responsabile della contaminazione, il credito restitutorio è garantito da privilegio speciale immobiliare sul fondo interessato dall’intervento». Anche in questo caso, dunque, si fa riferimento a «spese sopportate». 9.1. In definitiva, nella vicenda non risulta esservi stata alcuna attività da parte del comune: sono mancati sia un suo intervento, sia una attività amministrativa determinativa delle opere (e/o avocazione della competenza ad eseguirle da parte della regione, che 17 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ potrebbe agire in via sostitutiva) e della spesa (circostanza non emersa nel provvedimento impugnato). 10. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.». In sostanza, il ricorrente lamenta che il tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, attendendo l’esito della impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto, dopo una prima pronuncia della Corte di cassazione (n. 1393/2024), che aveva annullato la precedente sentenza della Corte d’appello di Brescia, quest’ultima, «disattendendo quanto disposto dalla Corte di cassazione» avrebbe «ritenuto di confermare nuovamente la dichiarazione di fallimento», con conseguente nuovo ricorso per cassazione presentato dalla società. In realtà, il presente giudizio di opposizione allo stato passivo – si obietta - «presuppone» una decisione definitiva in ordine alla dichiarazione di fallimento della società: ove, infatti, essa fosse revocata, risulterebbe improcedibile l’opposizione allo stato passivo (si richiama Cass. n. 29670 del 2022). 11. Il motivo è infondato. Infatti, proprio la natura del procedimento di accertamento del passivo di cui agli articoli 52 e 93 l.f., ivi comprese le fasi di impugnazione (art. 98 e s. l.f.), caratterizzato da specialità, esclusività e particolare celerità, non consentono la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (Cass., n. 10394 del 2021; Cass. n. 2991 del 2020; Cass. n. 7547 del 2018; Cass. n. 5255 del 2017; Cass., Sez.U., n. 21499 del 2004), anche in ragione della portata del giudicato ex art. 96, comma 5, l.f. (Cass., sez. 1, 4/10/2025, n. 26733; Cass., sez. 1, 22/3/2024, n. 7772; Cass., sez. 1, 12/4/2022, n. 11808); ciò nulla interferisce con l’ovvio principio per cui, una volta e se intervenuta la revoca della 18 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ dichiarazione di fallimento, con sentenza passata in giudicato, diventa improcedibile il giudizio per la verificazione dell’ammissione al passivo. L’affermazione trova conforto anche nell’art. 19 l.f., a mente del quale «proposto il reclamo, la Corte d’appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrano gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo». Pertanto, in pendenza della citata impugnazione, promossa ex art. 18 l.f., la Corte d’appello può, al più, sospendere la liquidazione dell’attivo, ma non il procedimento di verifica del passivo, stante la peculiarità dello stesso che, proprio in base alla disciplina legislativa, deve essere portato a termine in modo rapido. A conferma di tale interpretazione, l’art. 52 CCII, non applicabile ratione temporis, ha chiarito, per le nuove procedure, che «[p]roposto il reclamo, la Corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrano gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione». Solo dunque la nuova normativa, estranea per manifesta discontinuità regolatoria, consente alla Corte d’appello, in sede di reclamo ex art. 51 CCII, di sospendere «la formazione dello stato passivo». 12. Con il quarto motivo si deduce la «questione di legittimità costituzionale dell’art. 253 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (codice dell’ambiente) con riguardo agli articoli 3,9 e 41 Costituzione». L’art. 253 TUA - ad avviso del ricorrente - «sembra condizionare l’esistenza del diritto di rivalsa del Comune alla condizione che questo abbia effettivamente sostenuto i costi di 19 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ bonifica che avrebbe dovuto affrontare il soggetto responsabile dell’attività inquinante». Tuttavia, nell’ipotesi in cui il responsabile dell’inquinamento sia sottoposto a procedura concorsuale, l’ammissione al passivo del Comune è subordinata all’effettivo pagamento dei costi di bonifica. Verrebbero disciplinate nel medesimo modo due situazioni differenti: a) quella del responsabile dell’inquinamento che operi ancora in bonis e che può essere oggetto di azioni dirette di rivalsa e di recupero delle somme da parte del Comune;
b) quella del responsabile dell’inquinamento, ormai dichiarato fallito, per il quale il Comune dovrebbe, prima, effettuare le bonifiche (anticipando direttamente tutti i costi) e, poi, una volta terminata l’attività di risanamento ambientale, insinuarsi al passivo in una procedura concorsuale liquidatoria che, nel frattempo, si dispiega in base ai ritmi dettati dalla curatela. In tale ultima fattispecie, l’interesse del Comune e dell’intera collettività, di rilevanza costituzionale, non risulterebbe correttamente salvaguardato, «poiché ad esso si applicherebbe una normativa che presuppone la solvibilità del responsabile, che, invece, è venuta meno». L’art. 253 TUA sarebbe così viziato da incostituzionalità nella parte in cui «non prevedeva che l’ente locale - obbligato alle bonifiche ex art. 250 d.lgs. n. 152/2006 – pot[esse] insinuarsi al passivo della procedura concorsuale aperta a carico del soggetto responsabile dell’attività inquinante anche senza aver preventivamente sostenuto i costi delle bonifiche». In subordine, il ricorrente chiede che la Corte offra un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 253 citato, in modo da salvaguardare le legittime prerogative dell’ente locale 20 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ preposto anche alla salvaguardia e alla tutela della salubrità del proprio territorio. 13. Il motivo è inammissibile. Si premette che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez.U., n. 25573 del 2022, Cass., sez. 1, n. 28789; Cass. n. 14666 del 2022). La questione di illegittimità costituzionale evocata è in realtà irrilevante. Va, osservato che, nella specie, non ricorre l’ipotesi contemplata dall’art. 253, comma 4, in quanto il Comune ha agito, non nei confronti del proprietario (del terreno) non responsabile dell’inquinamento, ossia la società AERRE, ma nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dell’inquinamento (La Vetri s.r.l., società controllata da Aerre). La stessa carenza di rilevanza rinviene anche dal non aver il Comune dimostrato in alcun modo di avere iniziato una qualsiasi attività di bonifica mentre, al contrario, è stato rappresentato negli atti del giudizio che una parziale attività di bonifica sia stata effettuata dalla Provincia di MA. 14. Un ulteriore profilo di irrilevanza della questione proviene infine dalla circostanza per cui, in caso di inattività o inadempienza da parte del Comune, la Regione risulta il soggetto pubblico che deve provvedere ad ogni adempimento ai sensi dell’art. 250 TUA («le 21 RG n. 13726/2025 Cons. Est. IG D’AZ procedure e gli interventi di cui all’art. 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione»); sicché – per quanto emerso - non si conosce ancora se l’attività di bonifica, anche delle falde acquifere, sarà effettuata in futuro e, soprattutto, chi sarà il soggetto che vi provvederà, né tale accertamento pertiene ad eventi condizionanti il giudizio di cassazione. 15. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del Comune ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente fallimento le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 Il Consigliere Estensore IG D’AZ Il Presidente IM FE