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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2023, n. 6954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6954 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PO CO, nato negli Stati Uniti d'America il 20/01/1970 avverso la sentenza del 11/07/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria riconosceva agli effetti dell'art. 12, nn. 1 e 2 cod. pen., la sentenza definitiva emessa il 19 novembre 20125 dalle autorità giudiziarie statunitensi nei confronti di CO PO, con la quale costui era stato condannato alla pena detentiva di 156 mesi di reclusione per associazione nel traffico di stupefacenti e nel riciclaggio di danaro finalizzato al traffico di stupefacenti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 6954 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 30/11/2022 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione al principio del ne bis in idem. La difesa aveva dedotto che il ricorrente aveva già scontato all'estero la pena inflitta per il medesimo fatto per il quale è stato disposto il riconoscimento. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non ha specificato la pena accessoria per la quale ha disposto il riconoscimento. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Va accolto in primo luogo il secondo motivo. La Corte di appello non ha effettivamente indicato gli effetti del riconoscimento, limitandosi a richiamare "gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 12 cod. pen.". La pronuncia con cui si provvede al riconoscimento di una sentenza penale straniera deve enunciare espressamente gli effetti che ne conseguono e non può limitarsi a richiamare l'art. 12 cod. pen. (Sez. 6, n. 30831 del 27/06/2013, Rv. 256756; Sez. 3, n. 16051 del 16/03/2011, Rv. 250303). Ne consegue, quindi, che l'impugnata sentenza deve essere annullata in ordine a tale punto. 3. Quanto al primo motivo sul divieto del ne bis in idem internazionale, va osservato che la questione viene in considerazione, in linea generale, in tutte le ipotesi dell'art. 12 cod. pen. in cui dalla condanna straniera siano fatti discendere altri effetti penali in relazione al medesimo "fatto" e nei confronti della stessa persona. Nel caso in esame, la Corte di appello, nel dispositivo e in motivazione, se pur genericamente, come si è rilevato al paragrafo che precede, ha previsto il riconoscimento anche agli effetti dell'art. 12 n. 2 cod. pen. ovvero "ai fini dell'applicazione delle pene accessorie prescritte dalla legge italiana". 2 In tal caso, la legge italiana fa discendere dalla condanna straniera, con la procedura di riconoscimento, una nuova ed ulteriore pena per "lo stesso fatto" prevista dall'ordinamento italiano. Effetto che può quindi effettivamente determinare il bis in idem, in quanto il soggetto viene punito due volte per lo stesso fatto. La disciplina processuale del riconoscimento dà rilevanza soltanto all'ipotesi in cui sia stata pronunciata nello Stato italiano per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona sentenza irrevocabile (art. 733, comma 1, lett. f, cod. proc. pen.). 3.1. Va rammentato che, con riferimento ai rapporti con Stati non facenti parte dell'Unione europea o della cooperazione Schengen, si è affermato che il divieto del ne bis in idem internazionale, non essendo un principio generale di diritto riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto, oggetto di recezione automatica ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, per essere operante deve essere contenuto in una convenzione o in un accordo internazionale vigente per l'Italia (Corte cost. n. 69 del 1976), che disciplini i rapporti tra Stati e l'efficacia delle sentenze emesse da uno Stato nei confronti degli altri (Sez. 1, n. 9449 del 20/01/1986, Rv. 173744). Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il rinnovamento del giudizio non sia precluso dalla pregressa celebrazione in uno Stato estero del processo penale per gli stessi fatti, se con tale Stato non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod. pen. (tra tante, Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 269222). Venendo al caso in esame va rilevato che con gli Stati Uniti d'America non sussiste uno strumento internazionale che regoli in generale il ne bis in idem e quindi tale divieto non può essere invocato dal ricorrente nella presente procedura di riconoscimento. 3.2. Questa conclusione - basata sull'esistenza di convenzioni tra gli Stati, ratificate e rese esecutive, che vincolano unicamente gli Stati contraenti, nei limiti dell'accordo raggiunto - non è in contrasto con la recente esegesi in tema di ne bis in idem. Sia la Suprema Corte (Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Rv. 268931) che la Corte di giustizia (Corte U.E. Grande Sezione, 28 ottobre 2022, C-435/22 PPU) hanno ampliato il riconoscimento della garanzia del ne bis in idem anche nei confronti di Stati terzi ai suddetti accordi in un'area di competenza dell'Unione o in settori già disciplinati dal diritto dell'Unione, soltanto però in presenza di una sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea. 3 Così deciso i 0/11/2022. 4. La questione posta dal ricorrente con il primo motivo è fondata piuttosto sotto una diversa angolatura. Attraverso la procedura di riconoscimento della sentenza straniera, la normativa italiana prevede un meccanismo attraverso il quale viene fatta "propria" la sentenza straniera, quanto al giudicato di condanna, al fine di far conseguire da esso determinate situazioni giuridiche (anche punitive, se pur secondarie) in modo del tutto indipendente e ulteriore rispetto a quelle già prodotte nell'ordinamento straniero. Questa procedura presuppone, per il principio di sovranità, che lo Stato di condanna acconsenta a tale effetto. Il che si verifica di norma con la acquisizione della sentenza di condanna con il meccanismo di cooperazione previsto dall'art. 730, comma 2-bis, cod. proc. pen., rendendo noto allo Stato di condanna il motivo della rogatoria (consentendo in tal modo a tale Stato di rifiutare la trasmissione per il ne bis in idem). Nel caso in esame, la sentenza statunitense da riconoscere, da quanto emerge dagli atti, risulta acquisita dalle autorità italiane nell'ambito della procedura estradizionale avviata dal Governo italiano nei confronti del ricorrente: gli Stati Uniti hanno rifiutato l'estradizione del PO per il divieto del ne bis in idem, allegando solo a tal fine la sentenza di condanna per i reati oggetto della domanda. Quindi va verificato se la sentenza sia stata formalmente acquisita per le finalità del riconoscimento o se lo Stato di condanna abbia comunque acconsentito a tale effetto. Quindi anche su tale punto, la sentenza impugnata va annullata. 5. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuova deliberazione, che dovrà uniformarsi ai principi sopra indicati ai paragrafi 2 e 4 del considerato in diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. „/Pi
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria riconosceva agli effetti dell'art. 12, nn. 1 e 2 cod. pen., la sentenza definitiva emessa il 19 novembre 20125 dalle autorità giudiziarie statunitensi nei confronti di CO PO, con la quale costui era stato condannato alla pena detentiva di 156 mesi di reclusione per associazione nel traffico di stupefacenti e nel riciclaggio di danaro finalizzato al traffico di stupefacenti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 6954 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 30/11/2022 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione al principio del ne bis in idem. La difesa aveva dedotto che il ricorrente aveva già scontato all'estero la pena inflitta per il medesimo fatto per il quale è stato disposto il riconoscimento. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non ha specificato la pena accessoria per la quale ha disposto il riconoscimento. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Va accolto in primo luogo il secondo motivo. La Corte di appello non ha effettivamente indicato gli effetti del riconoscimento, limitandosi a richiamare "gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 12 cod. pen.". La pronuncia con cui si provvede al riconoscimento di una sentenza penale straniera deve enunciare espressamente gli effetti che ne conseguono e non può limitarsi a richiamare l'art. 12 cod. pen. (Sez. 6, n. 30831 del 27/06/2013, Rv. 256756; Sez. 3, n. 16051 del 16/03/2011, Rv. 250303). Ne consegue, quindi, che l'impugnata sentenza deve essere annullata in ordine a tale punto. 3. Quanto al primo motivo sul divieto del ne bis in idem internazionale, va osservato che la questione viene in considerazione, in linea generale, in tutte le ipotesi dell'art. 12 cod. pen. in cui dalla condanna straniera siano fatti discendere altri effetti penali in relazione al medesimo "fatto" e nei confronti della stessa persona. Nel caso in esame, la Corte di appello, nel dispositivo e in motivazione, se pur genericamente, come si è rilevato al paragrafo che precede, ha previsto il riconoscimento anche agli effetti dell'art. 12 n. 2 cod. pen. ovvero "ai fini dell'applicazione delle pene accessorie prescritte dalla legge italiana". 2 In tal caso, la legge italiana fa discendere dalla condanna straniera, con la procedura di riconoscimento, una nuova ed ulteriore pena per "lo stesso fatto" prevista dall'ordinamento italiano. Effetto che può quindi effettivamente determinare il bis in idem, in quanto il soggetto viene punito due volte per lo stesso fatto. La disciplina processuale del riconoscimento dà rilevanza soltanto all'ipotesi in cui sia stata pronunciata nello Stato italiano per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona sentenza irrevocabile (art. 733, comma 1, lett. f, cod. proc. pen.). 3.1. Va rammentato che, con riferimento ai rapporti con Stati non facenti parte dell'Unione europea o della cooperazione Schengen, si è affermato che il divieto del ne bis in idem internazionale, non essendo un principio generale di diritto riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto, oggetto di recezione automatica ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, per essere operante deve essere contenuto in una convenzione o in un accordo internazionale vigente per l'Italia (Corte cost. n. 69 del 1976), che disciplini i rapporti tra Stati e l'efficacia delle sentenze emesse da uno Stato nei confronti degli altri (Sez. 1, n. 9449 del 20/01/1986, Rv. 173744). Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il rinnovamento del giudizio non sia precluso dalla pregressa celebrazione in uno Stato estero del processo penale per gli stessi fatti, se con tale Stato non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod. pen. (tra tante, Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 269222). Venendo al caso in esame va rilevato che con gli Stati Uniti d'America non sussiste uno strumento internazionale che regoli in generale il ne bis in idem e quindi tale divieto non può essere invocato dal ricorrente nella presente procedura di riconoscimento. 3.2. Questa conclusione - basata sull'esistenza di convenzioni tra gli Stati, ratificate e rese esecutive, che vincolano unicamente gli Stati contraenti, nei limiti dell'accordo raggiunto - non è in contrasto con la recente esegesi in tema di ne bis in idem. Sia la Suprema Corte (Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Rv. 268931) che la Corte di giustizia (Corte U.E. Grande Sezione, 28 ottobre 2022, C-435/22 PPU) hanno ampliato il riconoscimento della garanzia del ne bis in idem anche nei confronti di Stati terzi ai suddetti accordi in un'area di competenza dell'Unione o in settori già disciplinati dal diritto dell'Unione, soltanto però in presenza di una sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea. 3 Così deciso i 0/11/2022. 4. La questione posta dal ricorrente con il primo motivo è fondata piuttosto sotto una diversa angolatura. Attraverso la procedura di riconoscimento della sentenza straniera, la normativa italiana prevede un meccanismo attraverso il quale viene fatta "propria" la sentenza straniera, quanto al giudicato di condanna, al fine di far conseguire da esso determinate situazioni giuridiche (anche punitive, se pur secondarie) in modo del tutto indipendente e ulteriore rispetto a quelle già prodotte nell'ordinamento straniero. Questa procedura presuppone, per il principio di sovranità, che lo Stato di condanna acconsenta a tale effetto. Il che si verifica di norma con la acquisizione della sentenza di condanna con il meccanismo di cooperazione previsto dall'art. 730, comma 2-bis, cod. proc. pen., rendendo noto allo Stato di condanna il motivo della rogatoria (consentendo in tal modo a tale Stato di rifiutare la trasmissione per il ne bis in idem). Nel caso in esame, la sentenza statunitense da riconoscere, da quanto emerge dagli atti, risulta acquisita dalle autorità italiane nell'ambito della procedura estradizionale avviata dal Governo italiano nei confronti del ricorrente: gli Stati Uniti hanno rifiutato l'estradizione del PO per il divieto del ne bis in idem, allegando solo a tal fine la sentenza di condanna per i reati oggetto della domanda. Quindi va verificato se la sentenza sia stata formalmente acquisita per le finalità del riconoscimento o se lo Stato di condanna abbia comunque acconsentito a tale effetto. Quindi anche su tale punto, la sentenza impugnata va annullata. 5. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuova deliberazione, che dovrà uniformarsi ai principi sopra indicati ai paragrafi 2 e 4 del considerato in diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. „/Pi