Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 30831
CASS
Sentenza 27 giugno 2013

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Non può pronunciarsi il riconoscimento della sentenza penale straniera se nel relativo procedimento non siano state espletate le formalità necessarie per portare effettivamente a conoscenza dell'imputato l'atto di citazione a giudizio dinanzi all'autorità estera. (In motivazione la Corte ha specificato che all'indagine sugli eventuali, infruttuosi tentativi esperiti nel procedimento straniero per portare l'atto a conoscenza dell'imputato non può provvedersi nel giudizio di cassazione, non essendo attribuiti in materia al giudice di legittimità poteri di accertamento di merito).

La pronuncia con cui si provvede al riconoscimento di una sentenza penale straniera deve enunciare espressamente gli effetti che ne conseguono e non può limitarsi a richiamare l'art.12 del codice penale.

Commentari2

  • 1Art. 734 - Deliberazione della corte di appello
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 30831
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30831
Data del deposito : 27 giugno 2013

Testo completo