Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 2
Non può pronunciarsi il riconoscimento della sentenza penale straniera se nel relativo procedimento non siano state espletate le formalità necessarie per portare effettivamente a conoscenza dell'imputato l'atto di citazione a giudizio dinanzi all'autorità estera. (In motivazione la Corte ha specificato che all'indagine sugli eventuali, infruttuosi tentativi esperiti nel procedimento straniero per portare l'atto a conoscenza dell'imputato non può provvedersi nel giudizio di cassazione, non essendo attribuiti in materia al giudice di legittimità poteri di accertamento di merito).
La pronuncia con cui si provvede al riconoscimento di una sentenza penale straniera deve enunciare espressamente gli effetti che ne conseguono e non può limitarsi a richiamare l'art.12 del codice penale.
Commentari • 2
- 1. Art. 734 - Deliberazione della corte di appellohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali stranierehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 30831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30831 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/06/2013
Dott. FIDELBO RG - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1071
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 50365/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE IO N. IL 25/11/1959;
avverso la sentenza n. 41/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 ottobre 2012 la Corte d'appello di Torino ha disposto il riconoscimento della sentenza correzionale di condanna emessa il 6 novembre 2001 dal Tribunale di prima istanza del Principato di Monaco nel confronti di RG IE, con la quale quest'ultimo è stato condannato alla pena di un anno di detenzione ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di abuso di fiducia (art. 337 c.p.) commesso in Italia nel 1999 in danno della s.a.s. Frugier et Compagnie, corrente nel predetto Principato.
2. Avverso la su citata sentenza della Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di IE RG, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'insussistenza del presupposto dell'effettiva citazione a giudizio davanti all'autorità straniera di cui all'art. 733 c.p.p., lett. c), trattandosi di una procedura celebrata par defaut, nella quale manca qualsiasi tipo di documentazione delle formalità che sarebbero state espletate dall'ufficiale giudiziario monegasco nella ricerca della residenza o del domicilio effettivi del ricorrente.
2.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'insussistenza del presupposto della conformità della sentenza straniera ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato ex art. 733 c.p.p., lett. b), risultando priva di qualsivoglia motivazione in ordine all'affermata responsabilità penale dello IE per i fatti al medesimo addebitati.
2.3. Violazione dell'art. 734 c.p.p., avendo la Corte territoriale disposto il riconoscimento della sentenza straniera, senza tuttavia enunciare espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento come imposto dalla norma su menzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
4. Non meritevole di accoglimento deve ritenersi, in primo luogo, la seconda censura dal ricorrente prospettata, ove si consideri che nella sentenza oggetto della procedura di riconoscimento è comunque rilevabile un apparato motivazionale, sia pure sintetico, che attraverso un richiamo agli atti oggetto di valutazione consente di ritenere soddisfatta la condizione della presenza di un minimum ricognitivo e critico Idoneo a garantire il rispetto del diritto al giusto processo e alla comprensione delle ragioni della condanna, tenuto conto che i limiti di estensione, e lo stesso contenuto, dell'obbligo della motivazione del provvedimento estero non possono essere meccanicamente parametrati alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l'esposizione logico- argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, ma presentano aspetti peculiari a seconda della disciplina e delle tradizioni giuridico-processuali dei diversi ordinamenti (arg. ex Sez. 2, 19 dicembre 2012 - 27 marzo 2013, n, 14440).
5. In ordine al primo motivo di doglianza, per contro, deve rilevarsi come la previsione dell'art. 733 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui pone come preclusione al riconoscimento della sentenza estera il fatto che l'imputato "non è stato citato a comparire in giudizio", implichi, nella sua ratto, che nel procedimento estero siano state espletate le opportune formalità per portare alla conoscenza effettiva dell'imputato, per quanto possibile, l'atto di vocatio in jus (Sez. 6, n. 40961 del 26/09/2008, dep. 31/10/2008, Rv. 241524).
Orbene, sulla base di quanto dedotto in ricorso, sembra emergere dagli atti il mancato espletamento delle formalità necessarie per portare ad effettiva conoscenza del ricorrente l'atto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di prima istanza del Principato di Monaco, avuto riguardo al profilo della ritenuta mancanza di una residenza e di un domicilio conosciuti dell'imputato, che avrebbe determinato il deposito dell'atto presso la segreteria della Procura generale del Principato di Monaco, senza esplicitare, tuttavia, i tempi, le forme e le modalità delle ricerche al riguardo effettuate e senza il corredo di un'adeguata documentazione in merito alla procedura seguita dall'ufficiale giudiziario monegasco, tanto più che il ricorrente, come affermato nella stessa motivazione dell'impugnata pronunzia, risulta essere stato iscritto all'anagrafe di Alessandria sino alla data del 30 agosto 2001 (per esservi stato cancellato per irreperibilità proprio da tale momento, ed esservi poi nuovamente iscritto il 14 dicembre di quello stesso anno), con la conseguenza che il deposito dell'atto di citazione secondo le su indicate modalità - sicuramente avvenuto prima dell'emissione della sentenza oggetto di riconoscimento - potrebbe essersi verificato, come dedotto in ricorso, in epoca anteriore all'avvenuta cancellazione del ricorrente dal registro dell'anagrafe. Se così realmente fosse, Indubbiamente si verterebbe nel caso di una preclusione al riconoscimento sopra indicato, dato che la competente autorità estera avrebbe dovuto invece avviare le opportune iniziative per tentare la notificazione dell'atto presso il domicilio reale dell'Imputato, non potendosi limitare a dar luogo senz'altro alla procedura della notifica mediante il deposito dell'atto nell'ufficio del P.G., poiché il ricorso a tale modalità rappresenterebbe, evidentemente, l'extrema ratio in caso di accertata irreperibilità dell'imputato.
A fronte di tali dati processuali, dunque, sarebbe stato onere della Corte d'appello sollecitare l'autorità giudiziaria estera a rendere noto se, prima della formalità del deposito dell'atto nell'ufficio del Procuratore generale, fossero stati infruttuosamente esperiti dei tentativi per portare l'atto alla effettiva conoscenza dell'imputato. A tale indagine, del resto, non può provvedersi direttamente in questa Sede, non essendo alla Suprema Corte di Cassazione riservati in materia poteri di accertamento di merito analoghi a quelli attribuibili in tema di estradizione (in questi termini, v. Sez. 6, 19 aprile 1995, Nicolodi;
Id., 12 marzo 2008, Santarelli;
v. inoltre, implicitamente, Sez. 6, 31 ottobre 2006, Fraccica, Sez. 1, 3 dicembre 2002, Bontempi).
6. Parimenti fondata deve ritenersi, inoltre, la terza censura dal ricorrente articolata, ove si consideri che, se la richiesta formulata dal P.G. è sufficientemente motivata anche con il richiamo ai fini di cui all'art. 12 c.p., e dunque senza la necessità di un ulteriore specificazione (in tal senso, v. sez. 6, n. 31377 del 14.6.2011, dep. 05.08.2011, Rv. 250547), non lo stesso può dirsi per quel che attiene all'epilogo decisorio del relativo iter procedimentale dinanzi alla Corte d'Appello, poiché a norma dell'art. 734 c.p.p., comma 1, la sentenza che prevede al riconoscimento di una sentenza penale straniera deve enunciare espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento (sez. 3, n. 16051 del 16.03.2011, dep. 21.04.2011, rv. 250303).
7. Ne consegue, conclusivamente, che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuova deliberazione, che dovrà uniformarsi al quadro di principi sopra indicati, eventualmente previa acquisizione delle notizie necessarie ai fini della decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013