Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2001, n. 6042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6042 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA La Corte Suprem6042 /0 1 Im nome del Pop. Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G. n. 13791/1999 Presidente dr. Antonio Saggio Cron. 13046 Consigliere rel. dr. Donato Figurelli Rep.dr. LI Celentano Consigliere dr. Antonio Lamorgese Consigliere Ud. 14.02.2001 dr. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO LI, elettivamente domiciliato in Roma alla via Agri n. 1 presso l'avv. Pasquale Nappi, che lo rappresenta e difende come da procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO " Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi - per Azioni, in persona del legale rappresentante pro- tempore, 771 intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 5 maggio -- 4 dicembre 1998, n. 21329/1998, - 1 - 49210 R.G.A.C. anno 1990; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 14 febbraio 2001; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr.Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'inammissibilità ed, in subordine, per il rigetto del ricorso. фрутки 1 2 - Svolgimento del processo. Com ricorso al Pretore di Roma il signor LI Vecchia- to, premesso di essere dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, conveniva in giudizio il predetto Ente, chiedendo- ne la condanna al pagamento della somma specificata nell'at- to introduttivo, a titolo di differenze per compensi di lavoro straordinario maturati nel periodo al 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1986.. L'Ente si costituiva, opponendo la prescrizione quinquennale руктив del credito e contestando nel merito la fondatezza del ricor- Con sentenza del 22 dicembre 1989 il Pretore, accogliendo la domanda, condannava l'Ente convenuto al pagamento, in favore del CC, della somma di lire 7.042.767, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Avverso tale sentenza l'Ente F.S. proponeva tempestivo appel- lo, censurando la sentenza impugnata sotto diversi profili. L'appellato, costituitosi, contestava la fondatezza dell'appel- lo, chiedendone il rigetto. -Con sentenza in data 5 maggio 4 dicembre 1998 il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, in accogli- mento dell'eccezione di prescrizione, condannava l'Ente Ferro- vie dello Stato al pagamento, in favore del CC, della minor somma di lire 4.460.855 a titolo di differenze retribu- tive per lavoro straordinario. Osservava il Tribunale, per quanto ancora rileva, che era fondata l'eccezione preliminare di merito, concernente la prescrizione del credito azionato, già proposta dall'Ente appellante in prime cure e reiterata in appello;
che il pri- mo valido atto interruttivo era costituito dalla lettera data- ta 24 marzo 1987 (ricevuta dall'Ente in data 25 marzo 1987), prodotta dal CC in primo grado%;B che non poteva in- vece attribuirsi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione alla circolare 15 ottobre 1990 proveniente Homele della Direzione Generale delle Ferrovie e prodotta in primo grado, che non conteneva un riconoscimento del diritto dei dipendenti alla riliquidazione del compenso per lavoro straor- dinario, ed il cui contenuto non integrava un'ipotesi di occul tamento del credito, riconducibile all'art. 2941 m. 8 c.c.; che dovevano pertanto dichiararsi prescritti ex art. 2948 n. 4 c.c. i crediti maturati dal lavoratore anteriormente al 25 marzo 1982. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 7 luglio 1999, il CC ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. La Soc. Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione - 4 degli artt. 2941, punto 8 c.c., 2944 c.c. e 1362 ss. C.C., con riferimento alla circolare 15 ottobre 1980 della Direzio- ne Generale delle Ferrovie, in relazione all'art. 360 nn. 3 : e 5 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motiva- zione, il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale non ha attribuito valore interruttivo e/o sospensivo della pre- scrizione del credito vantato alla circolare 15 ottobre 1980 della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato%; che le firm al illogiche conclusioni della sentenza urtano contro le norme degli artt. 2941, punto 8, e 2944 c.c.%; che in alcune fatti- specie esaminate dalla Cassazione, questa aveva ritenuto che il comportamento assunto dall'Ente nella circolare in que- stione configurasse un'ipotesi di colpa grave equiparabile al dolo di cui all'art. 2961%; che la Cassazione, in numerose sen- tenze aveva altresì affermato che nella circolare in oggetto non potevano ravvisarsi cause sospensive della prescrizione, ma, in quanto espressivi della consapevolezza dell'esistenza del credito da parte del debitore, soltanto atti di riconosci- mento del diritto con efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 2944 c.c. Osserva la Corte che il ricorso va accolto per quanto di ra- gione. Secondo il Tribunale non può attribuirsi efficacia interrut- tiva o sospensiva della prescrizione alla circolare 15 otto- bre 1980 proveniente dalla Direzione Generale delle Ferrovie. - 5-- Con tale nota, diretta ai Direttori dei Servizi ed ai Direttori compartimentali, la Direzione del personale di fronte alla massiccia ricezione di istanze del perso : nale, dirette alla rideterminazione del compenso per lavoro straordinario - invitava gli organi in indirizzo a trattenere dette istanze presso le rispettive unità, facendo peraltro presente che l'accoglimento delle stesse richiedeva "l'emanazione di un apposito provvedimento che esula dalla competenza aziendale" e che, per tale mo- tivo, non avevano ragion d'essere "i manifestati timori circa la decorrenza della prescrizione". Con tale circolare venivano pertanto rassicurati i dipen- denti in ordine alla non decorrenza della prescrizione del credito per il compenso per lavoro straordinario. Al riguardo si osserva che l'atto scritto con cui la P.A. debitrice induca il creditore in buona fede a non eserci- tare il diritto di credito non integra un occultamento del debito e quindi non è riconducibile alla previsione della sospensione della prescrizione, quale contenuta nell'art. 2941 m. 8 c.c.,, ma può soltanto dar luogo ad un riconosci- mento del debito com l'efficacia interruttiva prevista dall'art. 2944 c.c. (Cass. 7 novembre 1998 n. 11252). Il contenuto della circolare mon integrava infatti una ipotesi di occultamento del debito, riconducibile all'art. 2941 m. 8 c.c., in quanto, come ritenuto nella sentenza - 6 = пр cola impugnata, nessun elemento emergeva dagh atti che la circolare in questione fosse soggettivamente diretta ad occultare al personale l'esistenza dell'obbligazio- ne, o che fosse, comunque, idonea a determinare una situazione oggettiva tale da precludere ai dipendenti la possibilità di far valere il loro diritto. La circolare, peraltro, per il suo contenuto, poteva dar luogo ad un riconoscimento del debito, com l'effi- cacia interruttiva prevista dall'art. 2944 c.c. Con l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, com rinvio alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2001. Il Presidente (dr. Antonio Saggio) But w h Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) "for ato figmet"fonato 0/0 7. Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 APR. 2001 oggi,. E R P U IL CANCELLIERE T R O C