Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2011, n. 16051
CASS
Sentenza 16 marzo 2011

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Il riconoscimento di una sentenza penale straniera è legittimamente operato anche in mancanza, agli atti, della copia della sentenza, essendo sufficiente la traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero della Giustizia, della quale deve presumersi l'autenticità e la cui provenienza è certificata dall'attestazione in calce.

Deve essere annullata con rinvio la sentenza di riconoscimento di una sentenza penale straniera che non enunci espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento.

Commentari2

  • 1Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 734 - Deliberazione della corte di appello
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2011, n. 16051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16051
Data del deposito : 16 marzo 2011

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