Sentenza 16 marzo 2011
Massime • 2
Il riconoscimento di una sentenza penale straniera è legittimamente operato anche in mancanza, agli atti, della copia della sentenza, essendo sufficiente la traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero della Giustizia, della quale deve presumersi l'autenticità e la cui provenienza è certificata dall'attestazione in calce.
Deve essere annullata con rinvio la sentenza di riconoscimento di una sentenza penale straniera che non enunci espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento.
Commentari • 2
- 1. Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali stranierehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 734 - Deliberazione della corte di appellohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2011, n. 16051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16051 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 16/03/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 565
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere - N. 22559/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RO LI, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanzanza emessa il 2/4/2010 dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 aprile 2010, la Corte d'Appello di Catanzaro accoglieva la richiesta di riconoscimento della sentenza penale di condanna emessa nei confronti di RO LI dalla Corte d'Appello di Chambery per i reati di illecita detenzione di stupefacenti e contrabbando.
Avvero tale decisione il RO, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione dell'art. 730 c.p.p., comma 1, lamentando la mancanza, in atti, della copia della sentenza penale pronunciata all'estero, cosicché gli sarebbe stato reso impossibile verificare la corrispondenza della traduzione in lingua italiana.
Con un secondo motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art.730 c.p.p., comma 3, lamentando che, nella richiesta della Procura
Generale, mancava la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento veniva domandato per non essere esaustivo il semplice richiamo all'art. 12 c.p., comma 1, nn. 1, 2 e 3. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento di ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come correttamente osservato dalla Corte territoriale e dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la mancanza della sentenza originaria è del tutto irrilevante in presenza della traduzione effettuata dal Ministero della Giustizia, della quale deve presumersi l'autenticità e la cui provenienza è certificata dalla attestazione in calce.
Trattasi, inoltre, di atto del processo non in lingua italiana la cui traduzione sarebbe comunque richiesta.
Il secondo motivo di ricorso è solo parzialmente fondato. Deve sicuramente escludersi la dedotta violazione dell'art. 730 c.p.p., comma 3, atteso che la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato può ritenersi validamente effettuata mediante il puntuale richiamo all'art. 12 c.p., comma 1, nn. 1, 2 e 3, poiché il richiamo ai singoli numeri consente di individuare inequivocabilmente il contenuto della richiesta. Il numero 1 si riferisce, infatti, alla recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero alla declaratoria di abitualità o professionalità nel reato o della tendenza a delinquere, il numero 2 alle pene accessorie ed il numero 3 alle misure di sicurezza personali.
Tuttavia, l'art. 734 c.p.p. impone alla Corte d'Appello di enunciare espressamente gli effetti che conseguono dal riconoscimento della sentenza e, come osservato dal Procuratore Generale, mentre per la recidiva l'effetto è assicurato dall'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza riconosciuta, sulle pene accessorie e sulle misure di sicurezza la Corte territoriale nulla ha precisato, limitandosi al mero richiamo del menzionato art. 12 c.p.. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011