Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 1
I verbali degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod.proc.pen., tra i quali va annoverato l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, previsto dall'art., 186 C.d.S. e dall'art. 379 del relativo regolamento di attuazione (c.d. "alcool-test"), non sono soggetti all'obbligo del deposito al difensore, contemplato dall'art. 366 cod.proc.pen., trattandosi di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza preavviso e per la cui effettuazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 365 cod.proc.pen. per gli atti di perquisizione o sequestro compiuti direttamente dal pubblico ministero, non è prevista la designazione, all'occorrenza, di un difensore d'ufficio, ma solo l'avvertimento, ex art. 114 disp. att. cod.proc.pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore; ragion per cui, mancando detta designazione, mancherebbe anche il soggetto nei cui confronti dovrebbe realizzarsi la garanzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2004, n. 21738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21738 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 11/03/2004
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 380
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 030866/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL EL TA, N. IL 06/02/1965;
avverso SENTENZA del 24/01/2002 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso;
IN FATTO E IN DIRITTO
AR El ST ricorre per Cassazione avverso la prefata sentenza che lo ha condannato alla pena di euro 774,00 per il reato di cui all'art. 186 c. 2 C.d.s., accertate in Brescia in data 31.1.00, deducendone la nullità derivante da quella del decreto di citazione a giudizio notificato ad esso ricorrente per la violazione dell'art. 176 c. 1 lett. c) C.p.p. (tale notifica è stata effettuata in semplice copia fotostatica priva dell'attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 54 c. 2 D.a. c.p.p.), nonché dalla inutilizzabilità ex art. 366 c.p.p. dello alcool-test eseguito dalla polizia municipale di Iseo il 31/3/00, unica prova dell'elemento oggettivo del reato contestato all'imputato, per non essere stato il medesimo depositato entro il termine perentorio di tre giorni successivi al compimento dell'atto.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, per quanto riguarda il primo motivo, si rileva che la citata norma dell'art. 54 c. 2 d.a. c.p.p. non prevede alcuna sanzione di nullità in caso di inosservanza della disposizione medesima ipotizzatile sia per la consegna all'imputato di una mera copia fotostatica del decreto di citazione a giudizio, priva della attestazione - da parte dell'ufficio che ha emesso l'atto - di aver trasmesso il testo originale che per quella di una copia contenente comunque un'attestazione di conformità riprodotta semplicemente in fotocopia, per cui - in ossequio al principio della tassatività delle cause di nullità degli atti (art. 177 c.p.p.) - deve escludersi che nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 54 comma 2 citato possa ravvisarsi una ipotesi autonoma di nullità.
Nè può ragionevolmente ritenersi che l'inosservanza in parola possa essere configurata quale una nullità di ordine generale rientrante nella previsione dell'art. 178 c. 1 lett. c) C.p.p., in quanto non si vede proprio in qual modo la medesima possa pregiudicare le facoltà di intervento e/o di assistenza e rappresentanza dell'imputato. Quanto poi al secondo motivo di doglianza, rileva questa Corte - contrariamente a quanto in materia ritenuto da altra pronuncia della 5^ Sez. penale di questa stessa S.C., e cioè la sentenza n. 5276 del 22.2.96 (P.M. in proc. Maccari, Rv 205122), richiamata dal ricorrente - come dall'omesso deposito del c.d. alcool-test, a norma dell'art. 366 c. 1 c.p.p., non derivi alcuna sanzione di nullità e/o inutilizzabilità, in quanto il deposito in oggetto deve ritenersi un incombente non eseguibile per un atto di polizia giudiziaria, come l'alcool-test, che per la sua urgenza ed indifferibilità - stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi - rientra nella previsione dell'art. 354 c. 3 c.p.p. L'inquadrabilità dell'alcool-test in quest'ultima norma comporta che, per effetto del successivo art. 356 c.p.p., il difensore della persona sottoposta all'indagine "de qua" ha facoltà di assistervi, senza però diritto di esserne preventivamente avvisato: la p.g. è tenuta soltanto ad avvertire la persona assoggettata alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (art. 114 d.a. c.p.p.), ma non è previsto che a tale difensore sia dato avviso ovvero che, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, venga designato un difensore di ufficio. Diversamente, invece, per quanto riguarda gli atti compiuti dal P.M., l'art. 365 c.p.p. stabilisce - per quegli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza preavviso - che venga richiesto all'indagato presente se è assistito da un difensore di fiducia e, qualora ne sia privo, che gli debba essere designato un difensore di ufficio, al quale non spetta comunque il preavviso.
Ora, tornando agli atti di p.g. di cui all'art. 354 c.p.p., in mancanza dell'obbligo di designazione di un difensore di ufficio, è impensabile in qual modo potrebbe avere concreta attuazione il deposito dell'alcool-test, mancando proprio il soggetto nei cui confronti dovrebbe realizzarsi la garanzia.
Peraltro, dall'esame dell'art. 366 c.p.p. si evince che l'obbligo del deposito successivo, con avviso al difensore che non sia stato in precedenza informato, è stabilito per gli "atti compiuti dal P.M. e dalla p.g. ai quali il difensore ha diritto di assistere". Diritto che si deve ritenere sussistente solo per gli atti del P.M., per i quali l'assistenza difensiva è garantita dalla obbligatoria designazione di un difensore (di fiducia o di ufficio), mentre per gli accertamenti urgenti di p.g. la garanzia difensiva risulta assicurata in termini di mera facoltà di ottenere la presenza al compimento dell'atto dell'eventuale difensore di fiducia e si concretizza esclusivamente nell'avviso che della medesima deve essere dato ai sensi dell'art. 114 d.a. c.p.p. già citato. Al rigetto consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004