Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2004, n. 21738
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Sentenza 11 marzo 2004

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I verbali degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod.proc.pen., tra i quali va annoverato l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, previsto dall'art., 186 C.d.S. e dall'art. 379 del relativo regolamento di attuazione (c.d. "alcool-test"), non sono soggetti all'obbligo del deposito al difensore, contemplato dall'art. 366 cod.proc.pen., trattandosi di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza preavviso e per la cui effettuazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 365 cod.proc.pen. per gli atti di perquisizione o sequestro compiuti direttamente dal pubblico ministero, non è prevista la designazione, all'occorrenza, di un difensore d'ufficio, ma solo l'avvertimento, ex art. 114 disp. att. cod.proc.pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore; ragion per cui, mancando detta designazione, mancherebbe anche il soggetto nei cui confronti dovrebbe realizzarsi la garanzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2004, n. 21738
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21738
    Data del deposito : 11 marzo 2004

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