Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2013, n. 17051
CASS
Sentenza 19 febbraio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca è configurabile anche quando oggetto di pubblicazione siano atti di un procedimento penale ancora coperti da segreto, giacché l'efficacia esimente dell'esercizio del suddetto diritto incontra i soli limiti della verità dei fatti divulgati, della loro rilevanza sociale e della continenza espressiva.

Commentari3

  • 1Art. 114 - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Diffamazione: dichiara che l’imputato aveva patteggiato, mentre era stato assolto, condannato
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento - Cassazione penale sez. V - 18/11/2019, n. 7008) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …

     Leggi di più…

  • 3Diffamazione: non esclusa la punibilità se la stessa notizia è stata riportata da altri giornali (Cass. Pen. n. 7008/2019)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornalista l'onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l'esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di contenuto diffamatorio, fosse stata riportata …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2013, n. 17051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17051
Data del deposito : 19 febbraio 2013

Testo completo