Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca è configurabile anche quando oggetto di pubblicazione siano atti di un procedimento penale ancora coperti da segreto, giacché l'efficacia esimente dell'esercizio del suddetto diritto incontra i soli limiti della verità dei fatti divulgati, della loro rilevanza sociale e della continenza espressiva.
Commentari • 3
- 1. Art. 114 - Divieto di pubblicazione di atti e di immaginihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Diffamazione: dichiara che l’imputato aveva patteggiato, mentre era stato assolto, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento - Cassazione penale sez. V - 18/11/2019, n. 7008) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: non esclusa la punibilità se la stessa notizia è stata riportata da altri giornali (Cass. Pen. n. 7008/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornalista l'onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l'esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di contenuto diffamatorio, fosse stata riportata …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2013, n. 17051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17051 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
M 51 1 7 0 5 1 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.575 GIULIANA FERRUA Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE ANTONIO BEVERE Dott. - Consigliere -N. 8520/2011 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DD PE N. IL 10/06/1949 nei confronti di: RA FA N. IL 11/10/1968 ZZ IV N. IL 12/07/1943 avverso la sentenza n. 359/2004 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 06/05/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E.SCARDACCIONE che ha concluso per spetto der weover;
l Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con doppia sentenza conforme (17-11-2003 del Tribunale di Sassari e 6-9-2010 della Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari) FA RA e IV ZZ sono stati assolti dal reato di diffamazione in danno di GI DD perché non punibili per l'esercizio del diritto di cronaca.
2. La vicenda si riferisce alla pubblicazione sul quotidiano, in data 6-6-2000, "La Nuova Sardegna", di cui era direttore responsabile Liuzzi, di un articolo a firma del Garau, intitolato 'Indennizzi a chi non subiva danni... Denunciati commercialista di AS e tre donne', nel quale si attribuiva alla p.o., commercialista, la qualità di indagato per truffa e falso ideologico in atto pubblico in relazione ad indennizzi indebitamente percepiti da pescatori della zona per servitù militari.
3. Entrambe le sentenze ritenevano la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca stante l'effettiva esistenza di una comunicazione di notizia di reato nei confronti del DD, anche se non seguita dall'instaurazione di un procedimento, e anche se la conoscenza di tale atto da parte del giornalista, che non aveva voluto rivelarne la fonte, era frutto di violazione del segreto istruttorio (artt. 114 e 329 cod. proc. pen. e 684 cod. pen.), operando le rispettive norme a tutela di interessi giuridici diversi.
4. Il ricorso proposto dalla parte civile tramite il difensore censura tali conclusioni con il vizio di violazione di legge, assumendo che il divieto di pubblicazione di atti o notizie del procedimento penale costituisce un limite al diritto di cronaca che, se superato, esclude l'operatività della scriminante.
5. Con un secondo motivo viene dedotto vizio di motivazione sul punto della verità della notizia, data per scontata dai giudici di merito, mentre il giornalista aveva dato per pacifico il già avvenuto accertamento dei fatti e quindi la responsabilità del DD, tra l'altro addirittura prima che la comunicazione di notizia di reato fosse trasmessa alla procura, dando invece per avvenuta tale trasmissione.
6. La richiesta è di annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della corte d'appello per la decisione di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e merita rigetto.
2. I giudici di merito hanno fatto giustizia dell'assunto della parte civile -per il quale il divieto di pubblicazione di atti coperti dal segreto costituirebbe un limite invalicabile all'esercizio del diritto di cronaca- ricordando anzitutto, in linea con gli esiti dell'elaborazione giurisprudenziale di questa corte, che l'efficacia esimente in ordine al reato di diffamazione dell'esercizio di tale diritto, garantito costituzionalmente attraverso il riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero, incontra il solo 2 limite della verità della notizia stessa, della sua rilevanza sociale e della continenza espressiva (Cass. 44024/2010, 36599/2010).
3. Ciò a prescindere, secondo quanto ineccepibilmente osservato nelle sentenze di primo e secondo grado, dalla fonte della notizia stessa, la cui eventuale illiceità può essere censurata sotto altri profili, e in particolare sotto quello della violazione del c.d. segreto istruttorio, senza tuttavia che ciò possa influenzare il riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca, ancorato, per consolidato orientamento di questa corte, alla presenza dei requisiti sopra ricordati.
4. Tali conclusioni non risultano intaccate dalla risalente giurisprudenza di legittimità evocata nel ricorso secondo la quale l'esistenza di un diritto attribuito da una determinata norma non è sufficiente per escludere automaticamente la punibilità di ogni condotta dell'agente, occorrendo anche che la condotta sia prevista e permessa o dalla stessa norma che costituisce la fonte del diritto o da altra, con la conseguenza che non potrebbe rientrare nell'esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione, anche per riassunto o a titolo di informazione, di atti per i quali la stessa è vietata e che in nessun caso tale pubblicazione potrebbe giustificare l'attacco alla reputazione altrui (Cass. 2860/1980, 2377/1989).
5. L'orientamento in questione trascura infatti di considerare che la libertà di pensiero, garantita dall'art 21 della Costituzione, trova i suoi limiti naturali soltanto nel rispetto altrui e nella tutela dell'ordine pubblico e del buon costume (Cass. 1741/1972) e, per quanto riguarda il rispetto del diritto altrui, tale libertà è limitata dal diritto di ogni cittadino all'integrità dell'onore, del decoro e della reputazione, non violato in caso di esercizio del diritto di cronaca.
6. L'indirizzo di cui sopra non considera neppure che, come puntualizzato da giurisprudenza più recente, il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, la cui ratio è ravvisabile nella tutela del segreto processuale, ha carattere plurioffensivo essendo preordinato a garanzia non solo dell'interesse dello stato al retto funzionamento dell'attività giudiziaria, ma anche delle posizioni delle parti processuali e della reputazione di esse (Cass. 42269/2004).
7. Con la conseguenza che il soggetto leso dalla pubblicazione di un atto processuale coperto dal segreto, può invocare l'esistenza del reato previsto dall'art. 684 cod. pen., ma non può contestare che la diffamazione sia scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, ove effettuato secondo le modalità ricordate.
8. Ad avviso della corte merita di essere condivisa quest'ultima interpretazione, a preferenza di quella più risalente, in quanto correttamente valorizza la prevalenza del valore costituzionalmente garantito della libera manifestazione del pensiero -attraverso il riconoscimento al giornalista del diritto/dovere di informare correlato all'interesse dei consociati ad avere notizia dei fatti di pubblica rilevanza- anche sull'interesse alla tutela del buon nome dei singoli, peraltro non privo di tutela sotto il profilo della violazione del 3 segreto e sotto quello della diffamazione in caso di sconfinamento della notizia nell'altrui gratuita denigrazione, come sopra osservato.
7. Né presenta maggior fondatezza la seconda doglianza intesa a contestare la verità della notizia, avendo i giudici di merito già provveduto a puntualizzare, senza che il ricorrente abbia dedotto travisamento della prova, che l'imputazione è imprecisa dal momento che l'articolo in atti non parla di sottoposizione ad indagini e di procedimento penale, ma soltanto di una denuncia dei carabinieri, risultata esistente nei termini indicati dal giornalista.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 19.2.2013 Il consigliere estensore Il Presidente, DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 APR 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camela Lanzuise vexVery 4