Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2016, n. 8885
CASS
Sentenza 26 gennaio 2016

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Il naturopata, privo della laurea in medicina e della relativa abilitazione professionale, risponde del reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 cod. pen., allorché svolga gli atti tipici riservati alla professione medica, quali la diagnosi, la profilassi e la cura (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, sono irrilevanti sia la circostanza che il soggetto agente non si presenti come medico, ma come esercente un'attività alternativa a quella della medicina tradizionale, sia lo svolgimento di tali attività con tecniche o metodi non tradizionali, come quelli omeopatici o naturopati).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2016, n. 8885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8885
Data del deposito : 26 gennaio 2016

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