Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
La previsione incriminatrice dell'art. 684 cod. pen., che tutela il segreto processuale, deve ritenersi a carattere plurioffensivo, essendo preordinata a garanzia non solo dell'interesse dello Stato al retto funzionamento dell'attività giudiziaria, ma anche delle posizioni delle parti processuali e, comunque, della reputazione di esse. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto di archiviazione del g.i.p. che, pur in presenza dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, aveva adottato la decisione "de plano" senza previo contraddittorio camerale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 42269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42269 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/09/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3452
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 026833/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER GE N. IL 03/12/194;
nei confronti di:
2) EL AN ET;
avverso DECRETO del 07/02/2003 GIP TRIBUNALE di COSENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. (conformi);
OSSERVA
ER EL presentò denuncia nei confronti di LI AN TT, teste in procedimento penale a suo carico, per condotta a tale funzione inerente, chiedendo di essere informato in caso di archiviazione. Il P.M., formulata l'ipotesi di reato di cui all'art. 684 C.P. (indebita pubblicazione di atti del procedimento) e non ravvisandone in concreto gli estremi, richiese archiviazione al G.I.P. del Tribunale di Cosenza;
ne diede avviso ex art. 408, co. 2^, C.P.P. al denunciante, che presentò rituale opposizione. Con il decreto in epigrafe il G.I.P. dispose "de plano" l'archiviazione, condividendo le argomentazioni del P.M. e ritenendo "gli approfondimenti investigativi suggeriti dalla p.o. nell'atto di opposizione... del tutto inutili e superflui".
Ricorre per Cassazione il ER a mezzo del difensore, munito a tal fine di procura speciale, denunciando inosservanza di norme sostanziali e processuali, e in particolare violazione del contraddittorio per omessa adozione del rito camerale. Il ricorso è fondato. Per espressa previsione dell'art. 410, co. 3^, C.P.P. il G.I.P., se non ravvisa cause di inammissibilità, sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è tenuto a fissare udienza in camera di consiglio con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 409, co. da 2^ a 5^, dandone avviso all'indagato, all'opponente e al P.M. ed emettendo solo all'esito i provvedimenti consentiti. Nel caso di specie non vi è stata pronuncia, neppure implicita, di inammissibilità dell'opposizione, che il giudice ha esaminato e disatteso nel merito senza previo contraddittorio camerale. Neppure può sostenersi che il denunciante non avesse in realtà la veste di persona offesa e non fosse perciò legittimato ad esercitare i poteri riconosciutigli dagli artt. 408 e 410 C.P.P.. Infatti, la previsione incriminatrice dell'art. 684 C.P., che tutela il segreto processuale, deve ritenersi a carattere plurioffensivo, essendo preordinata a garanzia non solo dell'interesse dello Stato al retto funzionamento dell'attività giudiziaria (Cass., Sez. 5^, 18.12.1980/17.3.1981, Faustini), ma anche delle posizioni delle parti processuali e, comunque, della reputazione di esse (cfr., per riferimenti in tal senso, Cass., Sez. 5^, 22.11.1989/19.2.1990, Dilellis;
Sez. 6^ 10.3/30.5.1994, Vigna;
Sez. 1^ 11.7/24.9.1994, P.G. in proc. Leonelli). Ciò anche senza considerare che, nella particolare fattispecie concreta, di non agevole inquadramento, sia il P.M. che il giudice hanno espressamente riconosciuto la veste di persona offesa al PERROTTA. Ne segue che, non essendo stata osservata la procedura prevista nel caso di opposizione, in violazione delle norme a garanzia del soggetto offeso dal reato, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Cosenza, affinché deliberi procedendo nelle forme di rito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2004