Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2002, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIANA0 1 6 9 2 UFFICIO OPIE Richiesta copia studio dal Sig. eds. O ITALIANO per diritti 1,55... LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il 8.2.02il IL CANCELLIERE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Angelo GIULIANO R.G. 5936/99 Presidente Rep. 483 Consigliere dott. Ernesto LUPO Cron. 4271 Consigliere dott. Roberto PREDEN Consigliere rel. Ud. 20.11.2001 dott. Michele LO PIANO dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti 1.55 sul ricorso proposto - 8 FEB 2002 da IL CANCELLIERE VE AN, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Bafi- le n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Valletta, che lo difende, Сим anche disgiuntamente, con l'avv. Franco Pasquariello, giusta delega in atti. ricorrente
contro
Assitalia S.p.A., in persona del suo amministratore delegato dott. Giancarlo Giannini, elettivamente domiciliata in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, presso lo studio dell'avv. Salvatore Iannotta, che la difende, giusta delega in atti. controricorrente E VARIE DCV D I R I T T I 1978/2001 Oggetto: Risarcimento danni D C nonché
contro
Catone S.p.A. intimata avverso la sentenza n. 889/98 della Corte d'appello di Venezia, se- zione IV civile, emessa il 18 marzo 1998 e depositata il 29 maggio 1998 (R.G. 1978/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Paolo Maria Vitali (delegato dall'avv. Salvatore Iannot- ta); udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Giovanni Giaca- lone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il signor AN VE convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Rovigo, le Assicurazioni d'Italia (Assitalia S.p.A.), e la Catone S.p.A., delle quali chiese la condanna al risarcimento per i danni alla persona subiti a seguito dello scontro del veicolo da lui condotto con quello di proprietà della Catone S.p.A. Il Tribunale adito, prima, e la Corte d'appello di Venezia, do- po, respinsero la domanda per il rilievo che avendo il veicolo del VE urtato da tergo il veicolo della Catone S.p.A., fermo sulla strada, doveva ravvisarsi un'ipotesi di «tamponamento», in ordine alla quale era da presumere la responsabilità del conducente del vei- colo sopravveniente, nella specie non superata da alcuna prova con- traria. 2 Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha pro- posto ricorso il signor AN VE. Ha resistito con controricorso l'Assitalia. La Catone S.p.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: «Violazione o falsa applica- zione delle norme di diritto di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. con riferi- mento agli artt. 2700 c.c., 2054 c.c. e 105, comma 7, del codice della strada abrogato». Si deduce che: -· nel processo era stato provato soltanto che v'era stato un urto tra i due veicoli;
-non era stato possibile raggiungere la prova che l'urto fosse stato provocato da un «tamponamento» piuttosto che invece da una imprudente manovra di retromarcia effettuata dal conducente del Cur veicolo di proprietà della Catone S.p.A.; - in tale situazione la fattispecie avrebbe dovuto essere decisa con il ricorso alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.; -- erroneamente il giudice di merito aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del rapporto di polizia - peraltro male interpretate - atteso che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico concerne soltanto la provenienza del documento dal pub- blico ufficiale che lo ha formato ed i fatti che egli attesta avvenuti in sua presenza, ma non anche la veridicità ed esattezza delle dichia- 3 razioni rese dalle parti;
- gli elementi obbiettivi raccolti, peraltro, deponevano per l'ipotesi della manovra di retromarcia, con conseguente violazione da parte del conducente del veicolo di proprietà della Catone S.p.A. del settimo comma dell'art. 105, dell'abrogato codice della strada. Con il secondo motivo si denuncia: «Contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.». Si deduce che la sentenza, dopo avere assunto per vero il fatto che il conducente del veicolo di proprietà della Catone S.p.A. aveva effettuato una manovra di retromarcia, assume, successivamente, come provato il fatto che fosse stato il veicolo condotto dal Belvede- re a cagionare lo scontro tra i due veicoli. Il ricorso è infondato. Non è esatto che il giudice di merito abbia attribuito al rappor- to di polizia un'efficacia probatoria privilegiata in relazione alle di- chiarazioni rese dalle parti. È, invece, vero che il giudice ha critica- mente esaminato gli elementi che emergevano dal rapporto, ed in particolare le dichiarazioni rese alla polizia dal conducente del veico- lo di proprietà della Catone S.p.A., e da questo esame ha tratto il convincimento, in ordine al quale ha fornito ampia motivazione, che la responsabilità del sinistro dovesse essere attribuita alla condotta di guida del VE, in mancanza di prove contrarie in relazione alla ricostruzione del sinistro ricavabile dalle risultanze del rapporto di polizia. Ciò appare del tutto corretto ed in linea con il principio ripetu- tamente affermato da questa Corte, secondo cui se è vero che i rap- porti ed i verbali della polizia giudiziaria fanno fede sino a querela di falso solo per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato, è tuttavia anche vero che per tutto ciò che attiene alle altre circostanze i suindicati rapporti possono fornire al giudice un materiale indiziario utilizzabile se non superato da prova contraria. Del resto, tenuto conto del fatto che - come risulta testualmen- te dalla sentenza impugnata con l'unico motivo di impugnazione l'appellante VE aveva dedotto «il travisamento del fatto, la- mentando che nella ricostruzione delle modalità del sinistro il pri- mo giudice omise di valorizzare adeguatamente la circostanza, ammessa dal conducente del veicolo di parte convenuta, che negli attimi immediatamente precedenti la collisione questi aveva esegui- to manovra, sia pur breve, di retromarcia, di talché la ricostruzione del sinistro con le modalità del tamponamento riusciva ingiustifica- ta», appare evidente come la valutazione delle risultanze del rappor- to di polizia, nel quale erano appunto riportate le dichiarazioni del conducente del veicolo di proprietà della Catone S.p.A., era stata fatta oggetto di apposita richiesta proprio da parte dell'odierno ricor- rente. Esclusa la violazione dell'art. 2700 c.c., neppure violato appa- re l'art. 2054 c.c.. È pacifico, infatti, alla luce di una giurisprudenza più che con- 5 solidata di questa Corte regolatrice, che la presunzione di colpa po- sta, ex art. 2054, comma 2, a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per con- verso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguen- temente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In altri termini la prova liberatoria dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamen- to della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento danno- so, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di efficienti manovre di emergenza. Non controversi, in diritto, i principi che precedono, si osserva che nella specie i giudici del merito con una - motivazione congrua e assolutamente esente da vizi logico giuridici - hanno accertato che l'incidente si è verificato per fatto e colpa esclu- sivi del VE, sicché nessuna violazione dell'art. 2054 c.c. vi è stata. Neppure violato è stato l'art. 105, comma 7, dell'abrogato co- dice della strada, una volta che in base agli elementi di prova raccolti 6 il giudice di merito ha escluso che nella specie lo scontro fosse av- venuto durante una manovra di retromarcia del veicolo di proprietà della Catone S.p.A.. Infondato è anche il secondo motivo atteso che esso si fonda su una parziale lettura della motivazione della sentenza impugnata, la quale, se ha ritenuto come vero il fatto che il veicolo di proprietà della Catone S.p.A., all'inizio di un tratto in salita, era slittato per effetto del fondo stradale ghiacciato, retrocedendo di qualche metro fino all'inizio della stessa, ha pure precisato che tale circostanza era avvenuta in un momento antecedente a quello del sopraggiungere del veicolo del VE - e quindi ininfluente rispetto alla dinamica del sinistro - tanto che il conducente del veicolo di proprietà della Cato- ne S.p.A. aveva avuto ormai il tempo di discendere dal mezzo e di recarsi verso la parte posteriore dello stesso. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione tra VE AN e l'Assita- lia S.p.A., mentre nessun provvedimento in ordine alle spese deve essere adottato nel rapporto tra il predetto VE e la Catone S.p.A., atteso che quest'ultima non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di- chiara compensate tra VE AN 1 'Assitalia S.p.A. le spese del giudizio di Cassazione. 7 Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 20 novembre 2001. Il Presidente Angel Il Consigliere est. С моргон Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 61 Gina Casoli Aoggi, 11. IL CANCELLIERE C1 Gina Casol 129,11 10 - 20,66 TOT. 149,77 4 AGENZIADELLE 5 APR ROMA 2 Registrate in data Serie 4 aln 149,77 versate €... CENTOQUARANTANOVE/77.)(euro...... p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO Responsabile Servizio Atti Gladiart (Dr. M. RACCICHINY 15 APR . 2 002 FATRATE A M 1 0 O R ∞