Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza", dando luogo ad una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione.
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2016, n. 43250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43250 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
43 2 5 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2538 Silvio Amoresano Presidente - UP 20/7/2016- Giovanni Liberati R.G.N. 20674/2015 Antonella Di Stasi Enrico Mengoni - Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'ZO AT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/5/2014 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/5/2014, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 25/2/2013 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AT D'ZO in ordine alle omissioni contestate quanto al periodo maggio 2005-luglio 2006, per esser il reato estinto per prescrizione, e rideterminava la pena quanto alle residue mensilità in un mese e venti giorni di reclusione;
allo stesso - nella qualità di legale rappresentante della ditta omonima era ascritto il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso di versare all'I.n.p.s. le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, per un totale di 10.396,00 euro (peraltro, al netto delle mensilità prescritte).
2. Propone ricorso per cassazione il D'ZO, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: -difetto di condizione di punibilità. L'accertamento effettuato dall'Istituto previdenziale sarebbe stato notificato a mezzo della cd. compiuta giacenza, quel che non assicurerebbe affatto l'avvenuta conoscenza dell'atto. La stessa doglianza, inoltre, è sollevata con riguardo ai modelli DM10, che non potrebbero esser ritenuti - ex se - prova di penale responsabilità; il ricorrente, inoltre, dovrebbe esser assolto per difetto di dolo;
ancora, - dovrebbe esser assolto in quanto la ditta D'ZO citata in sentenza e da - intendersi quale ditta individuale non esisterebbe dal 1987, come da visura camerale in atto;
nullità della sentenza per nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Questa, peraltro rinnovata all'udienza del 12/3/2012, sarebbe stata effettuata in luogo diverso rispetto al domicilio eletto, con conseguente effetto caducatorio di tutti gli atti conseguenti;
- declaratoria di prescrizione con riguardo alle residue omissioni contestate. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato;
con la premessa che l'importo contestato superiore a 10.000 euro e relativo alla sola annualità del 2006 - giustifica la perdurante valenza penale della condotta, ai sensi dell'art. 3, comma K 6, d. lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Tutte le doglianze sollevate in questa sede hanno formato oggetto già del primo gravame, ed hanno ricevuto dalla Corte di merito adeguata e fondata risposta. Con riguardo, innanzitutto, alla notifica dell'accertamento/intimazione I.n.p.s., il Collegio medesimo ha evidenziato che la stessa si era perfezionata attraverso la cd. compiuta giacenza;
orbene, trattasi di una procedura priva di qualsivoglia nullità. Ed invero, per costante indirizzo di questa Corte, le modalità di comunicazione dell'avviso in oggetto non sono soggette a particolari formalità, non applicandosi il regime delle notificazioni previsto per i soli illeciti di natura - amministrativa dalla I. 24 novembre 1981, n. 689, né quello delle notificazioni previste dal codice di procedura penale, e ben possono essere, pertanto, effettuate anche a mezzo del servizio postale tramite raccomandata inviata sia presso il datore di lavoro che presso la sede dell'azienda (Sez. U, 1855 del 2 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268; Sez. 3, n. 26054 del 14/2/2007, Vincis, Rv. 237202; Sez. 3, n. 9518 del 22/2/2005, Jochner, Rv. 230985). Ne consegue come già affermato da questa Sezione (n. 52026 del 21/10/2014, Volpe Pasini Volpe, non massimata) - che, anche in caso di "compiuta giacenza" della relativa raccomandata di invio, la comunicazione della contestazione deve ritenersi validamente perfezionata proprio in virtù della presunzione appena ricordata, come costantemente affermato, del resto, dalle Sezioni civili di questa Corte (Sez. U, n. 321 del 12/06/1999, Rv. 527332; di recente, Sez. 2, n. 1188/14 del 10/12/2013, non massimata;
Sez. L., n. 6527 del 24/04/2003, Rv. 562463) e, di recente, sempre con riguardo alla fattispecie della comunicazione dell'avviso Inps, di contestazione, da questa stessa sezione (Sez. 3, n. 45451 del 18/07/2014, Cardaci, non massimata). Sicché, in altri termini, in caso di impiego del mezzo postale, la comunicazione si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato all'ufficio postale, e, per il destinatario, nel momento in cui il medesimo piego sia dallo stesso ritirato ovvero, appunto, con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli venga consegnata per assenza sua e di altra persona abilitata a riceverla.
4. Detta presunzione legale di conoscenza può inoltre essere vinta solo ove il destinatario provi di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere notizia dell'atto, giacché è necessaria la prova di un fatto o di una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, ovvero non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 20482 del * 06/10/2011, Rv. 619861; Sez. L, n. 25824 del 2013, non massimata). Nella specie, tuttavia, nessuna circostanza del genere è stata allegata dal ricorrente, il quale si è limitato ad una doglianza del tutto generica, affermando sic et simpliciter di non aver ricevuto l'atto; dal che, ancora, l'inammissibilità del ricorso sul punto.
5. Negli stessi termini, poi, si conclude quanto al secondo motivo, relativo ai modelli DM10 inviati dal D'ZO all'I.n.p.s. contenenti la specifica indicazione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, dei contributi dovuti e degli eventuali conguagli. Al riguardo, ancora, la Corte di merito ha fatto buon governo del principio - costantemente affermato in questa sede di legittimità - in forza del quale l'onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, che ha natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro;
con l'effetto che la sua compilazione e presentazione equivale all'attestazione all'ente di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali non sono stati versati i 3 а contributi (tra le altre, Sez. 3, n. 37330 del 15/7/2014, Valenza, Rv. 259909; Sez. 3, n. 37145 del 10/4/2013, Deiana, Rv. 256957; Sez. 3, n. 46451 del 7/10/2009, Carella, Rv. 245619). Ne deriva, ulteriormente, che grava poi sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme (Sez. 3, n. 7772 del 5/12/2013, Di Gianvito, Rv. 258851; Sez. 3, n. 32848 dell'8/7/2005, Smedile, Rv. 232393); prova, quest'ultima, che deve possedere un'intrinseca forza persuasiva, non potendosi certo esaurire nella mera negazione di aver retribuito i dipendenti nei mesi di interesse.
6. Del tutto inammissibile poiché palesemente apodittico, di seguito, risulta anche il terzo motivo, in punto di dolo;
il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare che le circostanze che precedono «devono in ogni caso ritenersi sufficienti a dimostrare la mancata formazione della prova in ordine alla necessaria ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato».
7. Privo di ogni fondamento, ancora, il motivo relativo all'individuazione dell'ente del quale il D'ZO era legale rappresentante all'epoca delle omissioni. Come chiaramente affermato nella sentenza impugnata, infatti, lo stesso deve esser individuato nella «ditta D'ZO con sede legale in Bari alla piazza Moro n. 53>>; senza alcuna possibilità, quindi, di confondere tale soggetto con altro. Quel che, peraltro, la Corte di appello ha tratto anche dalle indicazioni riportate nei citati modelli DM10, prodotti dallo stesso ricorrente.
8. Nei medesimi termini, poi, si conclude quanto alla presunta nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio;
la doglianza, infatti, è stata proposta in modo del tutto generico, senza allegare alcuna documentazione né indicazione del luogo in cui la notifica medesima sarebbe stata effettuata e dell'epoca della dedotta elezione di domicilio rispetto all'esecuzione dell'incombente. e8. Da ultimo, la questione in punto di trattamento sanzionatorio concessione dei benefici di legge;
doglianza invero non accoglibile in questa sede, perché formulata in termini all'evidenza attinenti al merito, come da immediata lettura della stessa (con la quale, infatti, si invoca la riduzione della pena, definita «palesemente eccessiva e non congrua», «con richiesta di ogni beneficio di legge»). con9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, conseguente preclusione di ogni doglianza attinente alla maturata prescrizione. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché 4 Q quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni Silvio Amo esano减 Referen DEPOCITATA IN C ELLERIA 13 OTT 2016 RE ANCER 72 5