Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 38219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38219 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
CA ON
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
FR EN ANGELO VALERIO LANNA ANNA MARIA GAVONI NZ GA
-Presidente-
-Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38219/2025 Roma, li, 24/11/2025
Sent. n. sez. 2991/2025 CC- 28/10/2025 R.G.N. 22705/2025
Firmato Da: ANGELO VALERIO LANNA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 692c0d1eab110e13-Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f78ac3 Firmato Da: CA ON Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
IN AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del GIP del TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha disatteso l'istanza presentata da Mario Cinque, volta all'unificazione in continuazione dei reati giudicati con le seguenti sentenze: a) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 23/01/2024, confermata il 08/04/2024 dalla Corte di appello e passata in giudicato in data 08/10/2024, di condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa, per i reati di cui agli artt. 56-628, 337, 648 cod. pen., posti in essere il 31/08/2023; b) sentenza del 05/06/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nola, passata in giudicato il 22/07/2024, di condanna alla pena di anni cinque, mesi sette e giorni quindici di reclusione ed euro 1.166,67 di multa, per i reati di cui agli artt. 628 commi 1, 3 e 3-quater, 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, 493-ter, 56-628, 612 secondo comma cod. pen., accertati nei giorni 19, 20, 22 e 30 agosto 2023. 2. Ricorre per cassazione Mario Cinque, a mezzo dell'avv. Enrico Capone, deducendo un motivo unico, mediante il quale lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, quanto alla impossibilità di ritenere la sussistenza dell'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen. Non si è riconosciuto il medesimo disegno criminoso, nonostante la natura omogenea dei fatti commessi e sebbene essi fossero intervallati da un breve arco temporale. In particolare, i fatti giudicati mediante la sentenza indicata sub b) sono separati tra loro da pochi giorni ed attengono alla medesima tipologia delittuosa, per cui non si comprende come essi possano essere ritenuti episodi tra loro distinti. Le azioni incriminate, inoltre, erano caratterizzate sempre da una finalità predatoria.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L'impugnazione è manifestamente infondata, in primo luogo in ragione della sua genericità.
Non è illogico, inoltre, il ragionamento per cui, sebbene la distanza cronologica tra alcune condotte sia breve, non necessariamente debba individuarsi l'unicità del disegno criminoso tra le stesse, che è stata esclusa, nel caso di specie, a causa della diversità esistente, tra i soggetti agenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, [...], Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione - non diversamente da quanto accade nel processo di cognizione di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che al momento della commissione del primo reato - i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074). Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. adopera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se tale condizione abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
3. Nella concreta fattispecie - secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa - trattasi della richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, fra gruppi di reati giudicati con due distinte sentenze. Il giudice dell'esecuzione ha compiutamente preso in
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considerazione la dedotta prossimità cronologica, sussistente fra i fatti (e infatti, i reati giudicati mediante la seconda sentenza, tra loro già unificati, precedono di un solo giorno la commissione dei reati oggetto della prima sentenza); nonostante ciò, il giudice a quo ha ritenuto non potersi considerare tali elementi, alla stregua di indici evocativi dell'esistenza di una ideazione preventiva unitaria. Più nello specifico, l'elemento discretivo tra le varie condotte è stato individuato - nell'avversata decisione - nella diversità della componente soggettiva, venendo in rilievo fatti posti in essere dal ricorrente, di volta in volta in concorso con soggetti diversi.
3.1. Con tale ultimo aspetto che ha assunto un connotato di vera decisività, nell'ordinanza impugnata - la difesa evita qualsivoglia confronto, così arrestandosi alla proposizione di una critica distonica, rispetto al provvedimento che aggredisce. La mancanza di specificità del motivo, infatti, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità - secondo il parametro della indeterminatezza bensì anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, [...], Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, [...], Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710).
3.2. La valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione, peraltro, non presenta spunti intrinseci di illogicità o contraddittorietà e, quindi, merita di rimanere immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. Afferma il giudice dell'esecuzione, infatti, come possa ravvisarsi esclusivamente la semplice ed episodica ripetizione di condotte di analoga natura, collegate alla presentazione di situazioni contingenti;
su questo aspetto specifico, allora, si sarebbe dovuta incentrare la critica difensiva, che invece risulta carente di deduzioni atte a disarticolare la saldezza dell'ordinanza impugnata. L'impugnazione è quindi inammissibile, essendo palesemente volta alla mera rivalutazione di questioni di merito, senza confronto adeguato con la motivazione della decisione, ignorata in un punto di per sé decisivo.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/10/2025
Il Consigliere estensore ANGELO VALERIO LANNA
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Il Presidente
CA ON
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