Sentenza 27 novembre 2018
Massime • 1
Risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale.
Commentario • 1
- 1. Art. 624 c.p Furtohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2018, n. 11683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11683 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2018 |
Testo completo
1 1683-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FAUSTO IZZO Presidente - Sent. n. sez. 2294/2018 UP 27/11/2018- GABRIELLA CAPPELLO R.G.N. 30945/2018 VINCENZO PE NI CENCI FRANCESCA PICARDI Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR NI nato a [...] il [...] RD ET nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' per entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza che ha condannato NA EL e NO GA rispettivamente alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.333,33 di multa e di anni 4 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, applicata la recidiva specifica infraquinquennale e la riduzione per il rito abbreviato, per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2, perché in concorso tra di loro, al fine di trarne profitto, dopo essersi introdotti, rompendo il vetro della finestra, all'interno dell'abitazione sita in via Morelli n. 6, si impossessavano di una videocamera e di oggetti preziosi e gioielli vari, per un valore complessivo di euro 4.000,00, sottraendoli a CK NR IT (6 agosto 2017).
2.Avverso tale sentenza hanno tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, gli imputati.
3. NA EL ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 56 cod.pen., non essendo stata qualificata la fattispecie come tentata, nonostante la mancata uscita dall'area condominiale;
2) l'errata applicazione dell'aumento della pena per la recidiva, non potendo riconoscersi una più accentuata colpevolezza e una maggiore pericolosità sociale né per le concrete modalità della condotta, considerata la possibilità di trovare persone all'interno dell'abitazione anche di notte e non solo di giorno, né per i precedenti esistenti, considerata la loro natura ed il margine di offensività delle condotte;
3) il vizio motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, visto che il comportamento del reo e le modalità della condotta chiaramente improvvisata a non professionale avrebbero dovuto indurre alla concessione del beneficio invocato.
4.NO GA ha dedotto 1) la violazione dell'art. 56 cod.pen., non essendo stata qualificata la fattispecie come tentata piuttosto che consumata, nonostante la mancata uscita dall'area condominiale;
2) l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod.pen., stante il diniego della concessione delle attenuanti generiche, nonostante un unico precedente penale, la lineare condotta processuale e l'immediata confessione, la condotta anteriore e posteriore al delitto, il contesto sociale e le motivazioni a delinquere (il desiderio di comprare un regalo per il compleanno della figlia). Ha insistito, inoltre, nella prospettazione della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 624-bis cod.pen. nella parte in cui esclude il bilanciamento, in termini di prevalenza o equivalenza, tra le attenuanti e le aggravanti di cui agli all'art. 625 cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi non meritano accoglimento.
2. Il primo motivo relativo alla qualificazione del delitto contestato come tentato e non come consumato, comune ai due ricorrenti, è manifestamente infondato, atteso che, come ammettono gli stessi ricorrenti, NA ha conseguito la autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato, poi, bloccato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale e di raggiungere il suo complice per allontanarsi. In proposito va ricordato che, come chiarito da Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010 ud. - dep. 08/06/2010, Rv. 247311, risponde del delitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dall'abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso (v. anche nello stesso senso Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016 ud. - dep. 20/01/2017, Rv. 269088, che ha applicato lo stesso principio nella fattispecie in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia). Ne consegue che il delitto deve ritenersi consumato e non solo tentato laddove il reo riesca ad allontanarsi dall'abitazione con la refurtiva, seppure resti nei paraggi e non esca dalle relative pertinenze condominiali, in quanto, comunque, ha conseguito la piena ed autonoma disponibilità dei beni, sottratti al titolare. Né risulta, pertinente, la giurisprudenza richiamata in tema di furti nei supermercati, che ha escluso la consumazione del reato nell'ipotesi ben diversa in cui il reo si trattenga, all'interno del negozio, sotto la diretta osservazione della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, atteso che tale intervento difensivo "in continenti" esclude il ә conseguimento, da parte del reo, dell'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa, con cui la persona offesa mantiene una relazione, potendo recuperarla in ogni momento (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 ud. - dep. 16/12/2014, Rv. 261186). -2. Gli altri motivi formulati dai ricorrenti da parte di NA EL sull'applicazione della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche e da parte di GA NO sul diniego delle attenuanti generiche - sono inammissibili, in quanto si limitano a contestare la valutazione dei giudici di merito, del tutto conforme alla legge, senza tuttavia denunciare alcuna illogicità o contraddittorietà della motivazione e proponendo su taluni aspetti una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nelle sentenze di merito. Va, difatti, ricordato che nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Ud., dep. 31/03/2015, Rv. 262965).
3. Più precisamente, per quanto riguarda NA, la recidiva è stata applicata, con un ragionamento logico e coerente, in considerazione della particolare pervicacia nella commissione delle condotte illecite, sottolineando che "lo stesso sebbene abbia subito diversi periodi di detenzione - riacquistata la libertà si è subito reso responsabile di condotte illecite di 2 ogni sorta come quando, espiata una pena detentiva il 6.09.2013 si rendeva responsabile il 16.06.2015 del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90" e che "le modalità della condotta posta in essere, la spregiudicatezza della stessa (il delitto è stato eseguito in pieno giorno in un appartamento di un più vasto edificio condominiale con il rischio di rinvenire all'interno dello stesso le persone offese) fanno ritenere in concreto che la ricaduta nel delitto sia espressione di maggiore consapevolezza e pericolosità sociale". Le attenuanti generiche sono state negate conformemente all'orientamento secondo cui, in materia di attenuanti generiche, il giudice di merito può escludere la valenza positiva della confessione, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017 ud. dep. 15/09/2017, Rv. 271224). La - Corte di appello ha, difatti, precisato che l'atteggiamento collaborativo dell'imputato è risultato del tutto irrilevante "a fronte delle ineludibili emergenze posto che il personale di polizia sorprendeva l'NA nell'area condominiale con lo zaino contenente la refurtiva con cocci di ә vetro indosso e con tracce di sangue". Né il ricorrente ha indicato altri elementi positivi idonei a giustificare il beneficio invocato, non potendo ritenersi tale l'asserita modalità improvvisata e non professionale della condotta.
4. Relativamente a NO, è sufficiente evidenziare che, ad avviso del giudice di appello, "la stessa valutazione della personalità del NO deve far ritenere corretta la scelta del primo giudice di non concedere le invocate circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. ove si prenda in considerazione la circostanza che il predetto si è reso responsabile del delitto per il quale si procede pochi mesi dopo avere finito di espiare la pena per il delitto di rapina consumato il 28.1.2013". Peraltro, in tema di attenuanti generiche, giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Rv. 271269). A ciò si aggiunga che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, e neppure è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.; ma è sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 1666 del 11/12/1996 ud. dep. 21/02/1997, Rv. 206936). Né, del resto, le prospettazioni difensive del ricorrente sono idonee a evidenziare circostanze sintomatiche di una positiva valutazione e tali da contraddire o rendere illogica la valutazione espressa dal giudice del merito. Quanto alla asserita consegna, da parte di NO, dei documenti di NA alla polizia intervenuta, si tratta di una condotta negata dai giudici di merito. Sul punto va ricordato che il 3 vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", soltanto laddove il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure laddove entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018 ud. dep. 05/02/2018, Rv. 272018). - Nel caso di specie, il ricorrente non ha espressamente dedotto un vizio di travisamento della prova, essendosi limitato a indicare un elemento istruttorio (più precisamente la deposizione del teste Foti, le cui dichiarazioni non sono chiarissime ed a cui ha dato interpretazione diversa da quella dei giudici di merito). L'inammissibilità del motivo e la conseguente conferma del diniego delle attenuanti generiche rende irrilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale.
5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 27 novembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Fausto Izzo Francesca Picardi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAR. 2019 DIZIARIOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo oggi,. 4