Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 489
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Sentenza 25 gennaio 2000

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In tema di patteggiamento, è esclusa la necessità di una specifica motivazione in punto di ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione prospettato dalle parti, essendo sufficiente che il giudice enunci di avere positivamente effettuato l'accertamento ed il controllo della sua ricorrenza, ovvero una succinta e sommaria indicazione degli elementi, comunque ricavabili dalla sentenza, idonei a giustificare la formazione di un logico convincimento sul punto.

In tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione in ordine all'entità della pena è ritenuto assolto da parte del giudice quando egli dia atto di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena; risultando dal testo della gravata sentenza effettuata una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto, l'obbligo di motivazione è stato dunque assolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 489
    Data del deposito : 25 gennaio 2000

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