Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 2
In tema di patteggiamento, è esclusa la necessità di una specifica motivazione in punto di ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione prospettato dalle parti, essendo sufficiente che il giudice enunci di avere positivamente effettuato l'accertamento ed il controllo della sua ricorrenza, ovvero una succinta e sommaria indicazione degli elementi, comunque ricavabili dalla sentenza, idonei a giustificare la formazione di un logico convincimento sul punto.
In tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione in ordine all'entità della pena è ritenuto assolto da parte del giudice quando egli dia atto di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena; risultando dal testo della gravata sentenza effettuata una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto, l'obbligo di motivazione è stato dunque assolto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 25.1.2000
1. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
2. " Alfonso Amato " N.489
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " AN PP " N.27098/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia;
avverso sentenza in data 9.4.1999 del Pretore di Terni Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Pierfrancesco Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per annullamento con rinvio.
La Corte osserva:
Con sentenza 9.4.1999, il Pretore di Terni ha applicato a Cricchi Aurelio, sull'accordo delle parti, la pena di gg.82 di reclusione per i reati di ricettazione (art. 648 co. 2 C.P.) e falso ex artt. 485 e 491 C.P. aggravato dal nesso teleologico (art. 61 n. 2 C.P.). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia. Il ricorrente deduce violazione della legge penale e difetto di motivazione. Sotto il primo profilo, il ricorrente si duole che l'aumento di pena per la continuazione fra i reati sia stato determinato in misura inferiore a quella prevista quale minimo edittale per la violazione concorrente ritenuta reato meno grave;
l'esatto calcolo, poi, condurrebbe comunque a pena superiore a quella applicata (pure con la massima riduzione per le attenuanti, il minimo aumento per continuazione e la riduzione per il rito. Tale primo motivo è infondato.
Le parti hanno infatti concordato una pena che ha considerato reato più grave (modificata l'imputazione originaria) il falso punibile ai sensi degli artt. 485 e 491 CPP (e su tal punto non vi è ricorso), onde la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 491 C.P., oltre a quella già originariamente contestata dell'art. 61 n. 2 C.P., ha correttamente condotto a considerare, muovendo dalla pena base di mesi sei di reclusione (art.485 C.P.), la riduzione massima di un terzo per le attenuanti,
l'aumento per la continuazione svincolato dal minimo edittale del reato satellite e la riduzione di un terzo per il rito. Non è fondato neppure il motivo che deduce il difetto di motivazione quanto alla ritenuta continuazione: va condiviso, infatti, l'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui, in tema di patteggiamento, è esclusa la necessità di una specifica motivazione in punto di ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione prospettato dalle parti, essendo sufficiente che il giudice enunci di avere positivamente effettuato l'accertamento ed il controllo della sua ricorrenza, ovvero una succinta e sommaria indicazione degli elementi , comunque ricavabili dalla sentenza, idonei a giustificare la formazione di un logico convincimento sul punto (Cass. Sez. I, 26.4.1994 n. 1495; Cass. Sez. IV, 27.2.1997 n. 186, P.M. c. Bottagl;
Cass. Sez. I, 26.4.1994 n. 1495, P.M. in proc. Luise). Nella specie, la sentenza contiene l'attestazione di avvenuto controllo, sia pure nell'espressione sintetica che "i reati vanno riuniti sotto il vincolo della continuazione" e, per di più, la stessa imputazione risulta articolata con la previsione di reati commessi in esecuzione di unico disegno criminoso (ricettazione di assegno bancario, di provenienza criminosa, onde falsificarlo ai fini di spendita immediata).
Quanto al terzo ed ultimo motivo, con cui si censura che la sentenza non conterrebbe l'indicazione dei criteri seguiti per la determinazione della pena - palesemente incongrua rispetto alla gravità ed al numero degli illeciti - deve anzitutto opporsi che non sussiste il denunciato difetto di motivazione, essendo noto come, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione in ordine all'entità della pena è ritenuto assolto da parte del giudice quando egli dia atto di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena;
risultando dal testo della gravata sentenza effettuata una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto, l'obbligo di motivazione è stato dunque assolto.
Quanto all'assunto di incongruità della pena, occorre ricordare che, nel giudizio di ex art. 444 CPP, non è consentito alla parte il ricorso per cassazione per motivi diretti a rimettere in discussione i termini della pena liberamente concordata, se non nell'ipotesi della pena illegale, onde il giudizio di congruità ratificato dal giudice non può formare oggetto di censura nella presente sede meramente allegando la gravità del fatto giudicato, già considerata e valutata nella concreta formulazione della richiesta. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000