Sentenza 9 aprile 2010
Massime • 1
Risponde del delitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dall'abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso.
Commentario • 1
- 1. Il furto in abitazionehttps://www.studiocataldi.it/
Il furto in abitazione è un'ipotesi peculiare di furto, punita in via specifica rispetto alla fattispecie generale dall'articolo 624-bis del codice penale Il furto in abitazione: la norma Furto in abitazione, reato complesso Il bene giuridico protetto La privata dimora Elemento soggettivo Elemento oggettivo Altri elementi del furto in abitazione La Cassazione sul furto in abitazione Il furto in abitazione: la norma Il furto in abitazione è contemplato dall'art. 624 bis c.p., in forza del quale: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2010, n. 21881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21881 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/04/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 850
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 31767/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA BR, nato il [...];
avverso la Sentenza della Corte d?Appello di Firenze del 23.12.2008;
sentita la Relazione svolta dal Cons. SANDRELLI Giangiacomo;
Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. D?Ambrosio Vito), che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
IN FATTO
Il ricorso di BR MA, condannato dal Tribunale di Monsummano il 12.4.2007, quale autore di fiuto aggravato in abitazione e consumato in danno di AN NI, si appunta sulla erronea applicazione della legge penale: egli, introdottosi nello studio professionale della vittima, con effrazione della porta di ingresso, si approprio? di sigarette e di occhiali che rinveniva nell?appartamento, oggetti che ripose in una borsa a tracolla (utilizzata anche per contenere strumenti da scasso). Venne sorpreso dalla PG. all?interno dei locali, mentre ancora cercava di sottrarre beni della vittima. A sostegno dell?impugnazione il ricorrente si duole dell?inosservanza della legge penale, poiche? - a sua detta - l?azione si arresto? al momento del tentativo e non porto? a consumazione l?azione delittuosa.
IN DIRITTO
Il ricorso e? infondato e viene rigettato.
La decisione impugnata richiama la sentenza di Cass. 20.2.2001, Picone n. 17045 secondo cui risponde di furto consumato e non semplicemente tentato colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere del tutto temporaneo sulla refurtiva, essendo poi stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto, in conseguenza dell?altrui pronto intervento. Il richiamo e?
pertinente.
La refurtiva, anche se non occultata sulla propria persona, fu riposta in una borsa posata su una sedia e cosi? acquisita al possesso del ladro che, conservando il controllo della stessa, permaneva nell?abitazione per completare la sua azione furtiva. Dunque, non soltanto si realizzo? la sottrazione, ma anche l?impossessamento che segna il momento consumativo del reato. Infatti, in tema di furto, l?occultamento della refurtiva all?interno dell?abitazione in cui si e? introdotto il soggetto attivo, rileva anche se esso e? disposto non direttamente sulla propria persona, ma con modalita? che consentono di celare la stessa all?altrui vista ed alla disponibilita? del possessore ed, al contempo, di prestare vigilanza sui beni rubati. Questo comportamento, infatti, pone di fatto sotto il dominio esclusivo dell?autore i cespiti rubati e realizza l?impossessamento richiesta dalla fattispecie incriminatrice. Non rileva, al riguardo, la durata del possesso, essendo sufficiente che all?azione possa affermarsi la disponibilita?
della cosa.
Manifestamente irrilevante e? la circostanza (riferita dal ricorrente, non confermata dal testo della pronuncia impugnata) che, a sua insaputa, la Polizia Giudiziaria avesse scorto il ladro penetrare nello studio professionale, poiche? tanto non consente di affermare che l?azione illecita si sia svolta nel contesto della vigilanza dell?offeso, postoche? l?azione delittuosa si svolse all?interno del domicilio violato, al di fuori del controllo della vittima e della polizia e, quindi, in autonomia.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi? deciso in Roma, il 9 aprile 2010
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010