Sentenza 10 ottobre 2012
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È legittima l'esecuzione del sequestro probatorio operata da ufficiale di P.G. delegato da altro ufficiale già destinatario della delega diretta dal P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2012, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 10/10/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1409
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 28331/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL IO, n. a Quartu S. Elena il 22.8.1955;
contro l'ordinanza del tribunale di Cagliari, emessa il 18.5.2012;
- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione sopra indicata, il Tribunale di Cagliari ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso da Pubblico Ministero in data 20 aprile 2012 nel procedimento penale nei confronti di AN IO, indagato per due episodi di turbativa d'asta (art 353 c.p.) per avere, in qualità di comandante della Polizia municipale di Pula e di responsabile del settore vigilanza, tramite l'adozione di atti amministrativi illegittimi, turbato la regolarità delle gare per l'affidamento dei servizi di notificazione all'estero dei procedimenti sanzionatori amministrativi per violazione del codice della strada e di supporto globale alla gestione dei procedimenti medesimi.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, che deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) erronea applicazione degli artt.252, 262, 263, 324 e 355 c.p.p., in quanto:
a) l'attività di perquisizione e sequestro era stata effettuata da agenti di polizia giudiziaria privi di delega;
b) il decreto di perquisizione era privo dell'indicazione dei beni da sottoporre a vincolo;
c) mancava ogni indicazione del vincolo di pertinenzialità. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Risulta dallo stesso ricorso che PM aveva espressamente delegato per la perquisizione e il sequestro il Comando provinciale della Guardia di Finanza, con facoltà di subdelega. La perquisizione e il sequestro erano stati effettuati dalla Guarda di Finanza della tenenza di Sarroch. Tanto basta a ritenere priva di pregio la censura del ricorrente, avendo la Tenenza agito per incarico del Comando provinciale e non essendo richiesto alcun atto scritto per subdelegare altro ufficiale di polizia giudiziaria gerarchicamente dipendente.
Invero, l'art. 253 cod. proc. pen., comma 3, nel consentire al giudice la facoltà di delegare un ufficiale di polizia giudiziaria per la esecuzione del sequestro, non ha inteso stabilire un rapporto fiduciario caratterizzato da una valutazione ad personam di capacità o di affidabilità del singolo ufficiale;
ha, invece, soltanto voluto consentire al magistrato di non eseguire personalmente il sequestro delegando un ufficiale della polizia giudiziaria che è istituzionalmente destinata a svolgere la propria attività "alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria". Con la conseguenza che è valida la delega con facoltà di subdelega, purché l'ufficiale obbligato deleghi, a sua volta, altro ufficiale di polizia giudiziaria (Cass. n. 3572/1993, Rv. 192935, Faccio;
n. 3556/1993, Rv. 193624, Zoccatelli).
Questa Corte ha, peraltro, già precisato che per la legittimità della perquisizione e del sequestro non c'è neppure bisogno della formale delega scritta da parte del magistrato, potendo la delega risultare anche per facta concludentia (Cass. n. 41629/2009, Rv. 245016, Anello;
Cass. N. 48627/2003, Rv. 227792, Mennillo)), principio che va logicamente esteso anche alla subdelega.
2. Va invece accolto il secondo motivo.
Risulta dall'ordinanza impugnata che il PM aveva ritenuto che "l'indagato potesse occultare presso la sua abitazione ed il suo pubblico ufficio documenti in forma cartacea o su supporti informatici) ed oggetti comunque riferibili" ai predetti reati e, pertanto, disponeva, per quanto ora interessa, la perquisizione di tali domicili e il sequestro "a norma dell'art. 252 c.p.p. di quanto rinvenuto e comunque riferibile ai fatti oggetto del procedimento". Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio non ha motivo di disattendere, in materia di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 cod. proc. pen., ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che, qualora il P.M. - delegando la polizia giudiziaria e indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata - disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen., il quale contiene l'indicazione delle cose da sequestrare.
In tale ipotesi, qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., comma 2, l'interessato potrà invece avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego (Cass. n. 4263/2006, Rv. 233625, P.M. in proc. Fanesi;
n. 12263/2008, Rv. 239752, Benini;
n. 43282/2008, Rv. 241727, Vastola). Il Tribunale del riesame ha fatto riferimento a giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di sequestro probatorio relativo a reati che impongano la ricostruzione del volume d'affari di una società e l'esame dell'intera contabilità, il decreto di sequestro può limitarsi ad una indicazione relativa alla sola tipologia dell'atto o del documento da apprendere, riservando ad un momento successivo l'individuazione di quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto (Cass. Sez. 3, n. 27508/2008, Rv. 240254, P.M. in proc. Staffolani;
Id, n. 21318 /2002, Rv. 222133, Pavirani). Rileva il Collegio che tali due precedenti attengono a reati tributari e fanno espresso riferimento alla particolare natura delle relative indagini che si basano sull'esame dell'intero coacervo cartolare relativo all'indagato.
Nell'ordinanza in esame, il Tribunale ha innanzitutto omesso di indicare quale situazione di fatto rendeva estensibile siffatto principio al caso di specie, tanto più in presenza di una generica enunciazione descrittiva dell'inerenza o pertinenzialità dei beni e cose sequestrate all'accertamento delle ipotesi di reato per le quale il AN risulta indagato.
In ogni caso, il Tribunale non si è curato neppure di distinguere, all'interno della copiosa documentazione sequestrata, ciò che poteva riguardare tipologie di atti correlati alla indagine in corso (per i quali eventualmente applicare il predetto principio di diritto), dai documenti assolutamente estranei a tal, indagini, per i quali l'indagato poteva reclamare la restituzione.
3. il provvedimento impugnato deve, pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame sulla base dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La corte annulla l'ordinanza Impugnata e rinvia al Tribunale di Cagliari per nuove esame.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013